Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:574
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0475_INF
Ordinanza del Presidente del Tribunale del 27 novembre 2020 –
LE / Commissione
(causa T‑475/20 R)
«Procedimento sommario – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007 – 2013) – Recupero delle somme versate – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156)
(v. punti 32‑35)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società ricorrente – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Necessità di fornire un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria
(Artt. 256, § 1, 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, §§ 4 e 5)
(v. punti 38, 39, 42‑44, 48, 49)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno meramente ipotetico fondato su eventi futuri e incerti – Carattere insufficiente per giustificare l’urgenza
(Artt. 278 e 279 TFUE)
(v. punto 40)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 299 TFUE e diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione C(2020) 3988 final del 9 giugno 2020, con la quale è stabilita un’obbligazione pecuniaria costituente titolo esecutivo nei confronti della parte ricorrente.
Dispositivo
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.