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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03130/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u\f'`' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta: 1)vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen. in luogo della circostanza aggravante dr cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (richiamata dall'art. 640,secondo comma,n.2-bis,attuale terzo comma, cod. pen.); 2) vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.; 3) vizio di motivazione per travisamento "dei fatti" in ordine alla esclusiva disponibilità della Postepay e in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., risultano tutti, oltre che manifestamente infondati, formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto tesi a prospettare una diversa lettura del merito, che fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, non essendo connotata da alcuna pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, infatti, deve ribadirsi come la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della applicabilità della circostanza aggravante della minorata difesa rappresenta una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito e come tale sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni logiche e giuridiche; che, in conclusione, deve rilevarsi come i giudici di appello abbiano adeguatamente esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, debba ritenersi sussistente la condizione di minorata difesa (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Mla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u\f'`' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta: 1)vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, cod. pen. in luogo della circostanza aggravante dr cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. (richiamata dall'art. 640,secondo comma,n.2-bis,attuale terzo comma, cod. pen.); 2) vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen.; 3) vizio di motivazione per travisamento "dei fatti" in ordine alla esclusiva disponibilità della Postepay e in ordine all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., risultano tutti, oltre che manifestamente infondati, formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto tesi a prospettare una diversa lettura del merito, che fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte, non essendo connotata da alcuna pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; che, infatti, deve ribadirsi come la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini della applicabilità della circostanza aggravante della minorata difesa rappresenta una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito e come tale sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni logiche e giuridiche; che, in conclusione, deve rilevarsi come i giudici di appello abbiano adeguatamente esposto le ragioni di fatto e di diritto per cui, conformemente ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, debba ritenersi sussistente la condizione di minorata difesa (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Mla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 di
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