CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA i4 --rea Locu -TG sul ricorso 27308-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, vappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 98/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 12/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1a Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non tenuta al versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito; 2. per quanto solo di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha individuato come dies a quo del decorso della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi. In particolare, ha ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. inoltre, ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2010, degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il proprio debito. L'incertezza normativa, all'epoca, in ordine ai presupposti dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare di una legge di interpretazione autentica, dagli esiti tutt'altro che chiarificatori, come testimoniato dai successivi contrasti in ambito giurisprudenziale; 4. avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria; la controparte ha resistito con controricorso; Ric. 2020 n. 27308 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- 5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione degli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c. in relazione all'art. 2, commi 26 - 31, I. n. 335 del 1995, all'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla I. n. 111 del 2011, all'art. 1, d.lgs. n. 462 del 1997 e all'art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241 del 1997; 5. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2009, ha omesso di compilare il "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari; 6. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l'omessa compilazione del "Quadro RR" integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; 7. nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., l'INPS ha chiesto l'accoglimento del ricorso sul rilievo che non fosse maturata la prescrizione del credito contributivo, in ragione del differimento al 6.7.2010 del termine di versamento come disposto dal d.P.C.M. del 10 giugno 2010, per i redditi 2009; 8. il Collegio rileva che la sentenza impugnata non ha affrontato la questione specifica del differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell'anno 2009 disposta sino al 6 luglio 2010 con il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, proroga che, nella specie, Ric. 2020 n. 27308 sez. ML - ud. 02-12-2021 -3- assumerebbe rilievo, atteso che l'avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 1° luglio 2015; 9. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123); 10. nondimeno, considerato che il ricorso dell'I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. "quadro RR", ad avviso del Collegio occorre approfondire il profilo della rilevabilità d'ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi; 11. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso nelle adunanze camerali del 2.12.21 e del 1/.2 /. Il P Margher DEPOtaATA I CAKELLERIA, [OSCURATO:PERSONA]