CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07627/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 1.6.2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1.6.2021 la Corte di Appello di Roma, pronunciatasi a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 21.10.2020, ha rigettato la richiesta svolta da [OSCURATO:PERSONA] di equa riparazione per ingiusta detenzione subita tanto in carcere quanto agli arresti domiciliari nel periodo 30.6.2006-15.10.2007 in relazione al procedimento instaurato nei suoi confronti per concorso nei reati di cui all'art. 73, primo e terzo comma d.P.R. 309/1990, conclusosi con la sua assoluzione all'esito del secondo grado di giudizio con la formula "perché il fatto non sussiste". 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale, nel ripercorrere la vicenda cautelare oggetto di plurimi annullamenti da parte della Corte di Cassazione in ordine alla mancata individuazione dei gravi indizi di colpevolezza sia con riferimento all'applicazione della massima misura detentiva che a quella successiva degli arresti domiciliari, deduce, con un unico motivo, la violazione dei principi dettati dalla Corte di Cassazione con l'annullamento della precedente ordinanza di rigetto della richiesta di equa riparazione secondo i quali non era stato accertato quale fosse stata la condotta dolosa o colposa tenuta dall'imputato tale da ingenerare l'apparenza della sua colpevolezza e contribuire all'emissione e al mantenimento della misura cautelare. Contesta che il riconoscimento della sua voce da parte del M.[OSCURATO:PERSONA] e l'ammissione di rapporti di conoscenza con gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Bartolomei, per essersi la Corte di appello limitata a riportare il contenuto dei due interrogatori resi dal prevenuto nel corso delle indagini, configurassero un contributo causale all'adozione e al mantenimento delle misure restrittive della sua libertà personale, tanto più che neppure era stato accertato che il "Crespo", interlocutore delle telefonate intrattenute con l'imputato [OSCURATO:PERSONA], coincidesse con la sua persona. 3. Con memoria in replica alla requisitoria del procuratore Generale che ha richiesto il rigetto del ricorso sul rilievo della condotta colposa tenuta dall'istante, la difesa ha obiettato che nessuna contestazione per il reato di associazione a delinquere era stata mai sollevata nei confronti dello Schinzari, chiamato soltanto a rispondere del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, e che in ogni caso nessun concorso colposo all'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale fosse ravvisabile nella sua condotta, essendosi il giudice di rinvio limitato a riprodurre quegli stessi comportamenti che avevano già costituito oggetto di censura da parte della precedente sentenza di annullamento di questa Corte, ovverosia la sua pregressa conoscenza dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Bartolomei, il riconoscimento da parte del M.[OSCURATO:PERSONA] e l'identificazione dell'imputato con il soggetto noto come "Crespo" che non era stata affatto accertata nel processo di merito e che comunque lo Schinzari aveva fermamente escluso [OSCURATO:PERSONA] Nel caso di specie, come già rilevato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla quarta sezione di questa Corte, si è in presenza di un'ipotesi di ingiustizia formale disciplinata dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. atteso che entrambe le misure cautelari (tanto quella relativa alla detenzione in carcere quanto gli arresti domiciliari) sono state annullate per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. A fronte della direttiva impartita dalla sentenza rescindente già pronunciata da questa Corte che imponeva al giudice del rinvio un duplice accertamento, ovverosia la preliminare verifica se l'annullamento della misura cautelare traesse origine da una differente valutazione del compendio indiziario e, in caso di esito negativo, se fosse ascrivibile all'imputato un sinergico contributo colposo o doloso nell'emissione della misura, la Corte capitolina, pur riproducendo testualmente il contenuto della direttiva nel corpo dell'ordinanza, l'ha disattesa integralmente, in relazione ad entrambi gli accertamenti demandatile. In primo luogo, non si è curato affatto di verificare se l'annullamento della misura custodiale traesse origine da una differente valutazione del medesimo compendio indiziario. Va in questa sede ribadito che secondo il principio di diritto affermato nel 2010 dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664), nel caso della insussistenza originaria delle condizioni ex artt. 273 e 280 c.p.p. per l'adozione o il mantenimento della misura custodiale, tale insussistenza e, con essa l'obiettiva ingiustizia della detenzione subita, può dipendere dalla decisiva differenza fra gli elementi posti a disposizione del Giudice per le indagini preliminari al momento di applicazione della misura e quelli sulla cui base venga poi accertata la mancanza delle predette condizioni, e in tali ipotesi è, all'evidenza, costituzionalmente inammissibile una interpretazione che escluda l'operatività della condizione ostativa prevista dall'art. 314 c.p.p., tzixil/a. Per contro, nelle ipotesi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale avvenga (vuoi nel procedimento cautelare, vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione, la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane preclusa. Ciò si verifica in forza dello stesso meccanismo causale che governa l'operatività della condizione in parola: allorquando, in effetti, si riconosce che il Giudice per le indagini preliminari era oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura, con ciò stesso si esclude alla radice la ravvisabilità di una coefficienza causale nella sua determinazione da parte del soggetto passivo. La rilevanza della condotta ostativa si misura infatti non sull'influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sull'idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa (Sez. 4, n. 916 del 15/03/1995, Sorrentino, Rv. 201633). Spettava, quindi, in prima battuta, al giudice del rinvio il compito di verificare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale fosse avvenuto sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi. In secondo luogo, anche a voler ritenere il primo vaglio sia stato implicitamente eseguito con esito negativo, incombeva sulla Corte di rinvio la verifica della ravvisabilità nella una condotta dell'istante di una connotazione dolosa o colposa tale da ingenerare l'apparenza della sua colpevolezza e perciò idonea a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza da parte di costui, l'adozione della misura traendo in inganno il giudice. Per contro, l'ordinanza impugnata insiste nel ripercorrere lo stesso tessuto argomentativo già censurato dalla precedente sentenza di annullamento di questa Corte, non venendo evidenziato in cosa sia consistito il contributo doloso o gravemente colposo fornito dall'imputato con la sua condotta nell'ingenerare una falsa apparenza della sua colpevolezza in ordine al reato di commercio di sostanze stupefacenti e conseguentemente l'incidenza causale dei comportamenti attivi o omissivi da costui tenuti sull'adozione della misura cautelare restrittiva della libertà personale emessa nei suoi confronti. Al riguardo occorre premettere che il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo (cfr. Sez. 4, n. 23630 del 2/4/2004, Cerminara, Rv. 229074 che ha accolto il ricorso avverso il rigetto della domanda censurando l'ordinanza di merito nella quale veniva attribuito - senza alcuna motivazione - all'istante un onere di produzione documentale cui egli non era tenuto; Sez. 4, Sentenza n. 18828 del 28/03/2019 - dep. 06/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276261). Muovendo dal principio sottostante che riposa sulla totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione alla luce dei diversi piani di indagine che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondati sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, ne deriva che in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti è prevista non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, in presenza di una condotta dolosa o gravemente colposa, in quanto connotata da negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in quella sede tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto". Ciò premesso, deve essere rilevato che nessuno degli elementi che la Corte capitolina addita quali indici della condotta gravemente colposa con cui il ricorrente avrebbe sinergicamente contribuito all'emissione e al mantenimento delle misure incidenti sulla sua libertà personale risulta in realtà tale: non l'ammissione della conoscenza dei tre coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] posto che non soltanto la pregressa conoscenza non equivale ad un rapporto di frequentazione il quale, postulando una condotta attiva ben si presta ad essere interpretato come una forma di complicità, ma che comunque a dispetto di quanto inizialmente affermato dall'ordinanza impugnata (cfr. pag.5), risulta essere stata giustificata dal prevenuto dal fatto che vivevano nello stesso paese e che in passato era stato condannato insieme al [OSCURATO:PERSONA] per commercio di sostanze stupefacenti, circostanze di cui dà atto lo stesso provvedimento alla pagina successiva; non l'ammissione di aver riportato una precedente condanna all'estero per reati analoghi a quelli del presente procedimento posto che se tale precedente poteva contribuire ad avvalorare il ritenuto quadro di gravità indiziaria nell'erronea, come tale successivamente rivelatasi, prospettiva dei giudici della cautela, certamente non integra una negligenza o un'imperizia o un'imprudenza da parte dell'indagato, essendo semmai indice di lealtà nei confronti degli inquirenti che, peraltro, di tale precedente avrebbero avuto comunque contezza; non il diniego di rapporti di conoscenza con il coindagato Anteaga che non risultano essere stati smentiti da elementi di segno contrario, né ravvisandosi alcuna sostanziale contraddizione tra la mancanza di ricordi precisi da costui affermata durante il primo interrogatorio e la versione resa nel corso della successiva audizione in cui ha negato con maggior fermezza di conoscerlo, escludendo radicalmente di aver intrattenuto con costui alcuna conversazione telefonica. Né si comprende quale rilevanza possa essere attribuita alle telefonate intercorse con l'[OSCURATO:PERSONA] non essendo stato mai accertato che l'interlocutore, identificato come "Crespo", fosse da identificarsi nella persona del ricorrente.In definitiva il giudice del rinvio, oltre ad aver invertito diametralmente la prospettiva il cui deve porsi il giudice investito della richiesta di equa riparazione avendo finto con il valorizzare la gravità del compendio indiziario emerso al momento dell'emissione della misura coercitiva invece di valutare quali fossero le condotte dolose o gravemente colpose consistite nell'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, non ha comunque dato conto di quali diversi comportamenti costui avrebbe dovuto tenere al fine di evitare un rimprovero di negligenza o imprudenza, non venendo chiarito quali elementi determinanti abbia taciuto in sede di interrogatorio di garanzia o nella successiva audizione tali da evitare l'emissione e il mantenimento della misura cautelare, né tantomeno quali fossero le giustificazioni non addotte in ordine alla sua estraneità ai fatti. Si impone, conseguentemente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 623 lett.a) cod. proc. pen. che dovrà procedere a nuovo esame sulla scorta dei sovra esposti rilievi verificando preliminarmente le ragioni dell'annullamento della misura cautelare P.Q.M. Annulla l'ordinanza imp