CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07483/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 80/ RG 25463 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dblzulesu avverso la sentenza che ne ha parzialmente confermato la condanna per il delitto in materia di stupefacenti qualificato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata è stata censurata per il trattamento sanzionatorio per non avere tenuto conto della parziale assoluzione dal delitto di detenzione di stupefacenti, destinata allo spaccio (pag. 5), senza tenere conto però che fosse già stato quantificato nei minimi di legge 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/0