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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02671/2026

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ente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 8020 /20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1 0481/ 202 4 de lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G igantesco . n. 18020/2024R.G.

Cron.

Rep.

C.C.28/1/2026 Patrocinio spese Stato -Opposizione rigetto ammissione -Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] EmanuelaRegini presentò ricorso in opposizione al decreto d i rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio pronunciato dalla Commissione per il gratuito Patrocinio presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , sul presupposto che mancasse la documentazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini.

L’istante , ritenuta la dichiarazione sic come resa , rispettosa del dettato normativo, eccepiva, in via subordin ata, che la Commissione adita avrebbe dovuto comunque chiedere alla parte istante l’integrazione o la produzione della dichiarazione nella parte ritenuta insufficiente.Si costituiva il solo M inistero dell’ E conomia e delle F inanze eccependo il difetto di giurisdizione dell’autorità adita e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia- rimasta contumace - poiché il giudizio in relazione al quale la ricorrente domandava l’ammissione aveva natura tributaria.

La C ommissione di G iustizia Tributaria, pur dando atto della rimessione della questione relativa alla giurisdizionealle Sezioni Unite, decideva nel merito l’opposizione.

Con sentenzan. 10481/2024, depositata il 7/08/2024 e non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - richiamate le motivazioni dell’ordinanza interlocutoria n. 09344/2024 - rigettava il ricorso.

Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione.

Si difendono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo la ricorrente de nuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79, comma 1 , d.

P .

R . n. 115 / 2002 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,per avere i giudici di merito confermato il decreto di rigetto valorizzando la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, senza tenere conto che: a) la dichiarazione, pur inserita nel c orpo dell’istanza , era idonea a integrare quanto previsto dall’art. 79, comma 1, lett. c);b) il comma 3 dell’art. 76 non imponeall’istante l’indicazione della natura del reddito percepito, come invece valorizzato dalla Commissione.

2. I controricorrenti costituiti si hanno ribadito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, sostenendo che, in materia di patrocinio a spese dello Stato relativo a giudizi tributari, il soggetto passivamente legittimato è unicamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi degli artt. 74 ss. e 185 d.P.R. n. 115/2002.

3. Preliminare si pone l’esame della questione di giurisdizione.

4. Come di recente affermato da Cass. Sez.

U, n. 20929/2025 in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del t.u. spese giust., dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170, e non già col ricorso di cui all'art. 99del citato testo unico , dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, (contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato t.u.).

5. Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

U n. 20501/2023) per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame.

L’opposizione, infatti, avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti a l giudice ordinario.

Ne consegue la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario a conoscere della presente controversia.

Consegue a quanto esposto, decidendo sul ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

6. Questa Sezione può provvedere alla declaratoria di difetto di giurisdizione ex art. 374, comma 1 c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dallarecentissima Cass. Sez.

U. n. 20929/2025 appena citata. 7.A detta statuizione consegue, per la disciplina della translatio iudicii finalizzata a garantire l’effettività della tutela giurisdizionaleex art. 59 della l. n. 69/2009, la rimessione della controversiaal giudice ordinario presso il Tribunale di Roma. 8.La decisione delle Sez.

U. intervenuta in pendenza della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del grado, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c. (assoluta novità della questione rispetto ad una questione dirimente).

P.Q.M La Corte decidendo sul ricorso cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa le spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 1 8020 /20 2 4 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA e delle FINANZE e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliati ex lege in Roma, alla Via dei Portoghesi 13, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1 0481/ 202 4 de lla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28gennaio 2026 dalConsigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] G igantesco . n. 18020/2024R.G. Cron. Rep. C.C.28/1/2026 Patrocinio spese Stato -Opposizione rigetto ammissione -Art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] EmanuelaRegini presentò ricorso in opposizione al decreto d i rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio pronunciato dalla Commissione per il gratuito Patrocinio presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , sul presupposto che mancasse la documentazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini. L’istante , ritenuta la dichiarazione sic come resa , rispettosa del dettato normativo, eccepiva, in via subordin ata, che la Commissione adita avrebbe dovuto comunque chiedere alla parte istante l’integrazione o la produzione della dichiarazione nella parte ritenuta insufficiente.Si costituiva il solo M inistero dell’ E conomia e delle F inanze eccependo il difetto di giurisdizione dell’autorità adita e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia- rimasta contumace - poiché il giudizio in relazione al quale la ricorrente domandava l’ammissione aveva natura tributaria. La C ommissione di G iustizia Tributaria, pur dando atto della rimessione della questione relativa alla giurisdizionealle Sezioni Unite, decideva nel merito l’opposizione. Con sentenzan. 10481/2024, depositata il 7/08/2024 e non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma - richiamate le motivazioni dell’ordinanza interlocutoria n. 09344/2024 - rigettava il ricorso. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione. Si difendono con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la ricorrente de nuncia v iolazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79, comma 1 , d. P . R . n. 115 / 2002 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,per avere i giudici di merito confermato il decreto di rigetto valorizzando la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, senza tenere conto che: a) la dichiarazione, pur inserita nel c orpo dell’istanza , era idonea a integrare quanto previsto dall’art. 79, comma 1, lett. c);b) il comma 3 dell’art. 76 non imponeall’istante l’indicazione della natura del reddito percepito, come invece valorizzato dalla Commissione. 2. I controricorrenti costituiti si hanno ribadito l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, sostenendo che, in materia di patrocinio a spese dello Stato relativo a giudizi tributari, il soggetto passivamente legittimato è unicamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi degli artt. 74 ss. e 185 d.P.R. n. 115/2002. 3. Preliminare si pone l’esame della questione di giurisdizione. 4. Come di recente affermato da Cass. Sez. U, n. 20929/2025 in tema di giudizio tributario, l'impugnazione del decreto che rigetta o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all'art. 138 del t.u. spese giust., dev'essere proposta con l'opposizione prevista dall'art. 170, e non già col ricorso di cui all'art. 99del citato testo unico , dal momento che quest'ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario, non essendo peraltro richiamato da alcuna delle disposizioni a tale processo dedicate, (contenute nel capo VIII del titolo IV del menzionato t.u.). 5. Questa conclusione appare in linea con quella formulata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U n. 20501/2023) per l’impugnabilità degli analoghi provvedimenti adottati dal giudice amministrativo, le cui argomentazioni sono pienamente estensibili anche alla fattispecie in esame. L’opposizione, infatti, avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti a l giudice ordinario. Ne consegue la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario a conoscere della presente controversia. Consegue a quanto esposto, decidendo sul ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. 6. Questa Sezione può provvedere alla declaratoria di difetto di giurisdizione ex art. 374, comma 1 c.p.c., trattandosi di questione identica a quella decisa dallarecentissima Cass. Sez. U. n. 20929/2025 appena citata. 7.A detta statuizione consegue, per la disciplina della translatio iudicii finalizzata a garantire l’effettività della tutela giurisdizionaleex art. 59 della l. n. 69/2009, la rimessione della controversiaal giudice ordinario presso il Tribunale di Roma. 8.La decisione delle Sez. U. intervenuta in pendenza della lite giustifica la compensazione integrale delle spese del grado, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92, comma 2 c.p.c. (assoluta novità della questione rispetto ad una questione dirimente). P.Q.M La Corte decidendo sul ricorso cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa le spese del giudizio di l
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