CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 31784/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del 07/06/2023, del Pubblico ministero, nella persona della Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale, sul rilievo della fondatezza del terzo motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. letta la nota di conclusione del 12/06/2023, con cui la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20/09/2022, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Trapani che ha condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di danneggiamento, con la recidiva reiterata. La difesa del ricorrente, con tre motivi, deduce: 1. «Violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla condizione di procedibilità del reato in contestazione», poiché in mancanza delle condizioni per la perseguibilità d'ufficio, diversamente da quanto affermato dal giudice di merito, non sussiste alcun atto di querela; 2. «Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 54 cod. pen.» per avere la Corte d'appello, con motivazione stringata, lacunosa e manifestamente illogica, disatteso la valutazione delle doglianze mosse nell'atto d'appello, dalle quali emergevano i presupposti di applicabilità dell'art. 54 cod. pen. ed in particolare, «la situazione di totale necessità alimentare dell'imputato e del suo nucleo familiare»; 3. «Violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 521, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e agli artt. 41, comma 2 e 131-bis cod. pen.», per avere la Corte d'appello omesso di motivare dettagliatamente in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a fronte di elementi che condurrebbero in modo evidente al giudizio di particolare tenuità: la valutazione globale della vicenda, lo scarso rilievo economico del danno cagionato, la cessazione del lucro, la vita antecedente al fatto e il grado di lesione dei beni giuridici protetti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Invero, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta in modo del tutto generico il difetto di procedibilità per mancanza di querela è manifestamente infondato, in quanto l'imputato, in aderenza con l'imputazione, è stato ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 635, comma 2 n. 1 cod. pen.. «per avere deteriorato due porte ubicate all'interno della canonica della chiesa di [OSCURATO:PERSONA] di Trapani». Ciò nondimeno, nonostante il reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 1 cod. pen. è procedibile d'ufficio, dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il parroco della chiesa di [OSCURATO:PERSONA] «sporgeva querela nei confronti dell'odierno imputato per il reato asseritamente posto in essere in danno della Parrocchia, da lui amministrata» e veniva sentito a sommarie informazioni (acquisite con il consenso delle parti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dell'orientamento di legittimità, secondo cui: «lo stato di necessità, quale causa di non punibilità di cui all'art 54 cod. pen., deve consistere in forze estranee alla volontà dell'agente, che lo costringono ad agire in modo contrario al diritto penale obbiettivo per sottrarre sé stesso od altri al pericolo di un danno grave alla persona. Il soggetto, in altri termini, si deve trovare di fronte all'alternativa o di attendere inerte le conseguenze di un danno inevitabile alla propria o all'altrui persona ovvero di sottrarsi ad esso mediante un'azione o un'omissione prevista penalmente dalla legge. Non può integrare la esimente dell'art. 54 cod. pen. citato lo stato di bisogno attinente all'alimentazione, alle cure mediche e medicinali (eccetto i casi più gravi di indilazionabilità), perché la moderna organizzazione sociale, con vari mezzi ed istituti, appresta agli inabili al lavoro ed ai bisognosi quanto ad essi occorre, eliminando il pericolo di lasciarli privi di cure o di sostentamento quotidiano» (Sez. 6, n. 711 del 18/04/1967, Rampichini, Rv. 104604-01; in questo senso v. Sez. 4 n. 656 del 08/03/1966, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 101577-01; Sez. 6, n. 179 del 30/01/1967, Fenili, Rv. 103819-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017 non mass. in motivazione pag. 3; Sez. 5, n. 21900 del 28/04/2023 non mass. in motivazione pagg. 3-4-). La sentenza impugnata, con motivazione logica ed esaustiva, ha infatti evidenziato come la situazione di indigenza prospettata dall'imputato non fosse per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità, per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale condizione è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (in questo senso Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 in relazione ad una fattispecie in tema di tema di furto con strappo, di cui all'art. 624-bis cod. pen.). 3. L'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, poiché riproduce pedissequamente profili di censura già proposti con l'atto d'appello e adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. Tuttavia, siccome «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis: Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01; Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bardoni, Rv. 277674-01; Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555-01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 275647-01). La Corte d'appello, con congrua motivazione, ha negato la concessione della suddetta causa di esclusione della punibilità in considerazione, da un lato, della gravità del reato, poiché l'imputato ha danneggiato due porte delle stanze adibite alla distribuzione dei generi alimentari per le persone bisognose all'interno di un edificio di culto, espressione di una confessione religiosa e dell'esercizio di culto, in quanto diritti fondamentali tutelati ai sensi degli artt. 8 e 19 Cost.; e dall'altro lato, del grado di intensità del dolo, avendo il giudice fatto riferimento alla riprovevolezza della condotta dell'imputato, per avere in precedenza goduto della beneficienza organizzata presso il menzionato luogo di culto. Ciò nondimeno, al riconoscimento della suddetta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto osta la recidiva reiterata riconosciuta dal giudice del merito nei confronti dell'imputato, quale ulteriore condizione sintomatica della accentuata pericolosità sociale dell'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som