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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 08593/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso la sentenza n. 217/21 del Tribunale di Sassari del 16/02/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria scritta del difensore della parti civili eredi [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso ed annullare la sentenza con rinvio; letta la memoria scritta dei difensori del resistente imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedono che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato rilevato che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sassari in composizione collegiale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di abuso di ufficio continuato (capi 1 e 3 dell'imputazione) e falso in atto pubblico continuato (art. 81, 479 cod. pen., capo 2) contestatigli per avere, in qualità di Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Ozieri, sistematicamente esautorato il dipendente ing. [OSCURATO:PERSONA] dalle sue funzioni di appartenente al medesimo Ufficio, sottraendogli ed affidando a terzi quasi tutti gli incarichi di (RUP) responsabile unico del procedimento, nonostante il possesso da parte del Langiu delle richieste competenze tecniche e dichiarando, contrariamente al vero, di avere sempre accertato la carenza di personale tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ozieri in possesso dei necessari requisiti; che avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, il quale, limitatamente all'assoluzione pronunciata in ordine ai capi 1 e 2 dell'imputazione, ha dedotto: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 323 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto della valutazione effettuata dal Tribunale in tema di discontinuità dell'illecito in base alla novella di cui alla legge n. 120 del 2020; violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato, poiché adottato al di fuori dello schema procedimentale e in violazione del contraddittorio, sia nella formazione della prova sia nella fase precedente all'assunzione della decisione; violazione di legge in relazione all'art. 479 cod. pen. (capo 2), in relazione alla piena configurabilità del reato nella condotta contestata; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza nel confronto con quanto risultante dal verbale di udienza del 16 febbraio 2021 (All. 4 ricorso) da cui emerge pacificamente che le parti non hanno affatto rassegato le proprie conclusioni; che essendo stato dedotto anche un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., deve trovare applicazione l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., comportante la conversione dell'impugnazione in appello, con trasmissione degli atti alla Corte territorialmente competente; che non risulta, del resto, maturata la prescrizione dei reati in contestazione, commessi fino al 3 aprile 2014, atteso che al termine massimo, scaduto il 3 ottobre 2021, vanno sommati i due periodi di sospensione intervenuti nel corso del dibattimento, ascrivibili all'adesione dei difensori ad iniziative di astensione dalle udienze proclamate da un'organizzazione di categoria, il primo andante dal 3 marzo 2017 al 20 maggio 2018 e il secondo dal 20 novembre 2108 al 28 maggio 2019, per un totale di un anno, quattro mesi e venticinque giorni, che differiscono la maturazione del termine di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen. alla data del 28 febbraio 2023 P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari per il giudizio.

Così deciso, 22 febbraio 2022 Il consigliere est nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari avverso la sentenza n. 217/21 del Tribunale di Sassari del 16/02/2021 nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria scritta del difensore della parti civili eredi [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso ed annullare la sentenza con rinvio; letta la memoria scritta dei difensori del resistente imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedono che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato rilevato che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sassari in composizione collegiale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di abuso di ufficio continuato (capi 1 e 3 dell'imputazione) e falso in atto pubblico continuato (art. 81, 479 cod. pen., capo 2) contestatigli per avere, in qualità di Dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Ozieri, sistematicamente esautorato il dipendente ing. [OSCURATO:PERSONA] dalle sue funzioni di appartenente al medesimo Ufficio, sottraendogli ed affidando a terzi quasi tutti gli incarichi di (RUP) responsabile unico del procedimento, nonostante il possesso da parte del Langiu delle richieste competenze tecniche e dichiarando, contrariamente al vero, di avere sempre accertato la carenza di personale tecnico dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ozieri in possesso dei necessari requisiti; che avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, il quale, limitatamente all'assoluzione pronunciata in ordine ai capi 1 e 2 dell'imputazione, ha dedotto: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 323 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto della valutazione effettuata dal Tribunale in tema di discontinuità dell'illecito in base alla novella di cui alla legge n. 120 del 2020; violazione di legge e abnormità del provvedimento impugnato, poiché adottato al di fuori dello schema procedimentale e in violazione del contraddittorio, sia nella formazione della prova sia nella fase precedente all'assunzione della decisione; violazione di legge in relazione all'art. 479 cod. pen. (capo 2), in relazione alla piena configurabilità del reato nella condotta contestata; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza nel confronto con quanto risultante dal verbale di udienza del 16 febbraio 2021 (All. 4 ricorso) da cui emerge pacificamente che le parti non hanno affatto rassegato le proprie conclusioni; che essendo stato dedotto anche un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., deve trovare applicazione l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., comportante la conversione dell'impugnazione in appello, con trasmissione degli atti alla Corte territorialmente competente; che non risulta, del resto, maturata la prescrizione dei reati in contestazione, commessi fino al 3 aprile 2014, atteso che al termine massimo, scaduto il 3 ottobre 2021, vanno sommati i due periodi di sospensione intervenuti nel corso del dibattimento, ascrivibili all'adesione dei difensori ad iniziative di astensione dalle udienze proclamate da un'organizzazione di categoria, il primo andante dal 3 marzo 2017 al 20 maggio 2018 e il secondo dal 20 novembre 2108 al 28 maggio 2019, per un totale di un anno, quattro mesi e venticinque giorni, che differiscono la maturazione del termine di cui all'art. 161, secondo comma, cod. pen. alla data del 28 febbraio 2023 P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari per il giudizio. Così deciso, 22 febbraio 2022 Il consigliere est nsore
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