CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 10440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19682-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), già [OSCURATO:PERSONA] 2, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19682/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1029/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/02/2017, R.G.N. 112/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 1° febbraio 2017, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ASL Salerno già ASL Sa 2, avente ad oggetto la condanna dell’Azienda sanitaria predetta al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento, in relazione all’assunzione dell’incarico di primario del servizio di laboratorio di analisi del presidio ospedaliero di [OSCURATO:PERSONA] della Speranza di Battipaglia, retribuito come mero incarico di sostituzione ex art. 18 del CCNL per la dirigenza medica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di mansioni superiori a quelle proprie dell’inquadramento posseduto di dirigente medico di primo livello; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essere stato il ricorrente correttamente remunerato per l’espletamento dell’incarico alla stregua della disciplina collettiva con la maggiorazione di cui all’art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la sostituzione del dirigente di secondo livello e di non aver pertanto diritto all’erogazione a tale titolo di alcun altro emolumento; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la ASL Salerno; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 Cost, 2103 c.c., 52, commi 2 e 4, d.lgs. n. 165/2001 e 18 CCNL 8.6.2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, assumendo essere il caso di specie, in ragione del perdurare per dodici anni dell’affidamento al ricorrente dell’incarico dirigenziale di secondo livello, esorbitante rispetto alla previsione contrattuale secondo la quale l’assegnazione delle mansioni dirigenziali “in sostituzione” rientra nell’ambito delle mansioni normalmente esigibili, configurandosi, al contrario, quale esercizio di mansioni superiori, con diritto alla corrispondente retribuzione; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della statuizione relativa alle spese di lite, sostenendo, in ragione della coerenza delle tesi difensive con orientamenti accolti da questa Corte anche a sezioni unite, doversi la Corte territoriale pronunziare nel senso della compensazione delle spese e dell’esclusione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato; - che il primo motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'area della dirigenza medica -applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l'assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) -non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art.36 Cost."; - c he, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo, essendo la statuizione in ordine alle spese di lite rimessa alla discrezionalità del giudice con il solo limite del principio della soccombenza, fermo restando che sulla questione oggetto del giudizio l’orientamento accolto da questa Corte, come rilevabile dai precedenti sopra richiamati, si è venuto consolidando in termini opposti a quelli espressi dal ricorrente; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato