CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 46501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto dello stesso Tribunale che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca disposta con provvedimento del 20/10 - 5/11/2014, nell'ambito del proc. n. 90/12 R.S.S. contro [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza ha respinto le censure del [OSCURATO:PERSONA], titolare del 25% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., dirette a rilevare la sua omessa citazione, osservando che tale pretermissione origina soltanto il diritto del terzo interessato di proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio, procedura per l'appunto azionata dal [OSCURATO:PERSONA] e attual- mente in corso. È stata altresì respinta la richiesta di revoca della confisca con riguardo agli immobili formalmente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA], rilevando che il ricorrente non ha fornito elementi atti a superare il ricco apparato probatorio che aveva supportato la confisca, dal quale è emerso che detti immobili in realtà erano destinati all'uso personale della famiglia Pesce, risultando in particolare la villa sita in Catania la residenza familiare del proposto [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore e procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 20, 24 e 41 D. Lgs. n. 159 del 2011, e connesso vizio di motivazione. Preliminarmente, si rileva che il ricorrente detiene legittimamente, come riconosciuto dallo stesso Tribunale di Prevenzione, il 25% delle quote sociali, sicché la società [OSCURATO:SOCIETA] non si identifica con la persona del proposto, situazione che avrebbe consentito di considerare la società un mero schermo di costui, così consentendo il sequestro e la confisca dell'intero patrimonio sociale, a tenore degli artt. 20 e 24 D. Lgs n. 159 del 2011. Vantando il [OSCURATO:PERSONA] una partecipazione societaria, avrebbe dovuto essere chiamato a partecipare al procedimento di prevenzione in qualità di terzo, nonché a quello di esecuzione. Si rileva poi la illogicità della motivazione che ha posto a fondamento della confisca degli immobili l'intestazione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA]., sotto- lineando che l'intestazione fittizia delle quote era solo parziale e riferibile al 75%; nonché l'assenza di motivazione in ordine ai numerosi elementi difensivi illustrati nell'incidente di esecuzione, in particolare quello per cui i mutui ipotecari accesi sugli immobili confiscati erano stati alimentati - anche successivamente alla confisca - mediante bonifici effettuati sui conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA]: nel lasso di tempo intercorrente tra il 2014 e il 2018 gli amministratori giudiziari avevano prelevato approssimativamente 400.000 Euro dalle casse della società per corrispondere le rate dei mutui. Si assume che nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 41 D. Lgs. n. 159 del 2011, che autorizza l'amministratore giudiziario ad esercitare i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata e ad assumere le iniziative amministrative più incisive previa autorizzazione del giudice delegato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 23 D. Lgs. n. 159 del 2011, 111 Cost., 6 e 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato, non ha mai ricevuto notifiche o comunicazioni del procedimento di prevenzione, ed è stato colpito dalla confisca in contrasto con le norme costituzionali e convenzionali e con la giurisprudenza della Corte EDU che vietano di attribuire responsabilità penali per fatti di terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 1.1. Un primo profilo di criticità risiede nelle censure di pretermissione del [OSCURATO:PERSONA] dal procedimento di prevenzione quale terzo interessato che si duole della confisca di tre immobili formalmente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]., ma ritenuti direttamente riconducibili al proposto [OSCURATO:PERSONA], laddove [OSCURATO:PERSONA] risulta titolare del 25% delle quote di detta società, per il restante 75% fittiziamente intestate alle figlie del Pesce e pure oggetto della misura ablatoria. Si osserva sul punto che la dedotta violazione del diritto di partecipare al procedimento di prevenzione non ha determinato riflessi negativi per il ricorrente: infatti, questa Corte ha precisato che «Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo proprietario di un bene sottoposto a confisca, acquistato in data antecedente il sequestro, erroneamente non citato nella fase della cognizione, può proporre incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca ex tunc del provvedimento ablatorio, gravando sull'accusa, anche in tale procedimento, l'onere della prova della eventuale fittizietà dell'intestazione» (Sez. 1, n. 6745 del 5/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528: in motivazione si è chiarito che non sussiste in tal caso alcun onere a carico del terzo proprietario di dimostrare la propria buona fede, non essendo la sua posizione assimilabile a quella del titolare di un diritto di credito).Nel caso in esame, dunque, l'accesso all'incidente di esecuzione - che è stato pienamente garantito al Giuffrída, in doppio grado di revisione secondo il modulo procedimentale dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. - ha comunque salvaguardato la sua tutela giurisdizionale, consentendogli di opporre al giudìce le medesime ragioni che avrebbe potuto azionare, partecipando al procedimento di prevenzione. Va ancora rilevato, sul crinale della legittimazione del terzo interessato, che «In tema di confisca dei beni di una società di capitali, la legittimazione ad impugnare il provvedimento ablatorio spetta unicamente al legale rappre- sentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata, potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari» (Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934). Nella medesima prospettiva, non risulta neppure se - in qualità di socio semplice - il [OSCURATO:PERSONA] abbia esercitato i diritti di tale posizione o sia rimasto inerte. Tale elemento rileva infatti come parametro di legittimazione per il terzo titolare di una quota, sia pur minima, di partecipazione in una società oggetto di confisca in quanto nella disponibilità del proposto, al quale terzo si richiede, al fine di opporsi all'ablazione, di dimostrare, non tanto di avere avuto la capacità economica di acquistare tale quota, quanto di avere effettivamente esercitato i propri diritti di socio, ovvero, nel caso in cui abbia, altresì, ricoperto il ruolo di amministratore, di avere gestito in modo autonomo la società e di essere estraneo al complessivo illecito "programma" riferibile al proposto (in tali termini, Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225 - 09). 1.2. Il secondo profilo attiene al merito, censurando il ricorrente che sia stata confiscata la totalità degli immobili appartenenti alla società [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la titolarità del 25% delle quote in capo al G aiu4,...rffrid.aa. 4ì. Sul punto, devono trovare applicazione i principi secondo i quali «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la confisca disposta ai sensi dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, di una impresa costituita in forma societaria che abbia stabilmente operato avvalendosi della forza di intimidazione di una associazione mafiosa o, comunque, in cointeressenza con essa, si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le quote sociali intestate a terzi), nonostante l'origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto o l'attività economica risulti condotta, sin dall'inizio, con mezzi illeciti. (Fattispecie in cui l'espansione delle aziende confiscate era stata sin dall'inizio agevolata dall'organizzazione mafiosa e i terzi interessati non avevano comunque fornito elementi idonei a selezionare, nell'ambito del complesso aziendale, i beni di origine lecita)» (Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, Rv. 277099; Sez. 2, n. 9774 del 11/02/2015, Rv. 262622). Anche su tale punto, l'impugnata ordinanza ha dato risposta esaustiva, richiamando il «ricco apparato probatorio acquisito nell'originario procedimento di confisca in esito al quale è emerso che la società non era in grado di soppor- tare il costo di tali beni» (sicché le relative risorse ragionevolmente provenivano da attività illecite del proposto), ed inoltre, che parte dei suddetti beni erano per certo destinati all'uso personale della famiglia Pesce, mentre il ricorrente nulla aveva dedotto per smentire tali risultanze identificando i beni di origine lecita. 1.3. La giurisprudenza di questa Corte - quanto alla censura di illegittima confisca degli indicati immobili, nonostante il fatto che al proposto non fosse riferibile la totalità delle partecipazioni societarie - ha affermato la seguente regola di valutazione: «In tema di misure di prevenzione reali, la confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto ai relativi beni costituiti in azienda, anche in mancanza di espresso ordine del tribunale, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 5, comma 8, lett. a), della legge 17 ottobre 2010, n. 161, non contempli un'esplicita previsione in tal senso, trova applicazione il principio generale espressamente enunciato, quanto al sequestro, la cui disciplina è del tutto omogenea a quella della confisca, dall'art. 20, comma 1, penultimo periodo, del medesimo decreto, che sancisce "in ogni caso" siffatta estensione» (Sez. 1, n. 13601 del 05/02/2021, Bonalumi, Rv. 281429). Nella motivazione, questa Corte ha aggiunto che nel diverso caso di confisca e sequestro di partecipazioni sociali non totalitarie, soltanto l'indicazione specifica, da parte del tribunale, dei conti correnti e dei beni aziendali comporta l'applicazione sugli stessi del corrispon- dente vincolo, ferma restando l'efficacia di questo sulle partecipazioni in quanto tali. Nel caso in esame, il Tribunale di prevenzione ha specificamente indicato i tre immobili come oggetto di confisca, essendosi accertato, dal compendio probatorio, che essi erano adibiti ad esclusivo uso abitativo della famiglia Pesce; né, si ribadisce, il ricorrente ha offerto elementi di valutazione in senso contrario, non potendosi ritenere tali i pagamenti delle rate di mutuo che si assumono essere stati a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Nel secondo motivo di impugnazione si avanzano critiche generiche imperniate sull'assenza di comunicazioni al [OSCURATO:PERSONA] dello sviluppo del procedi- mento di prevenzione, assumendone la contrarietà ai principi costituzionali e pattizi in tema di fair trial e l'illegalità di misure ablative patrimoniali sostanzial- mente punitive in danno di terze persone.La censura ridonda in quella, già trattata, di denegata partecipazione al procedimento di prevenzione, pertanto si rinvia alla trattazione illustrata al paragrafo 1.1. di questa sezione. 3. Alla stregua di tali indicazioni ermeneutiche, deve affermarsi che il Tribunale ha dato corretta applicazione ai principi in tema di partecipazioni societarie non totalitarie, confermandosi che le doglianze avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] risultano infondate: da ciò consegue il rigetto del ricorso e l'imputazione al medesimo delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ric