CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 06075/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 19669-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2001/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2024 R.G.N. 2513/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto ENPAM Contributi R.G.N.19669/2024 Cron. Rep. Ud.12/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2001 del 22.7.2024, la Corte d'appello di Roma accoglieva il gravame della società [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] Odontoiatri - nei confronti di quest’ultima società, esercente la sua attività nel settore sanitario in regime di accreditamento, per il pagamento della aliquota del 2%, per contributi previdenziali calcolatisul fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese in favore del SSN, relativamente alle prestazioni di specialisti medici esterni, per la loro collaborazione autonoma libero-professionale, nell’ambito del rapporto di accreditamento della predetta società con il SSN. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame della società privata, ha ritenuto dirimente la circostanza che l’art. 1 comma 39 della legge n. 243/04 si riferisca alle prestazioni dei medici specialisti, mentre l’erogazione del trattamento in questione (attività di ossigenazione iperbarica) non richiedeva necessariamente il loro apporto, essendo assimilabile a una somministrazione farmacologica: infatti, il regolare funzionamento è monitorato dal tecnico nel corso del trattamento, mentre l’intervento del medico specialista non è richiesto, se non in ipotesi di emergenza, non essendo interessato dall’attività di erogazione della ossigenoterapia, ma essendo a disposizione con il servizio di reperibilità, in caso di bisogno. Avverso tale sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 39 della legge n. 243/04, degli artt. 8 quinquies, 8 sexies, 15 nonies comma 4 del d.lgs. n. 502/92 come modificato dal d.lgs. n. 229/99, degli artt. 1 commi 3 e 4, 2 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 509/94, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto insussistente il credito contributivo vantato dall’Enpam, calcolato sull’intero fatturato delle prestazioni erogate, attraverso medici specialisti, in regime di accreditamento, ritenendo che l’ossigenazione iperbarica non necessitasse dei medici specialisti se non nei casi di urgenza, quindi, dovendosi questi ultimi rendere solo “reperibili”. Il motivo è infondato, nei termini che seguono. Va, preliminarmente, detto, che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contributo del 2% previsto dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 39, dovuto dalle società di capitali, ha come base di calcolo il fatturato annuo attinente prestazioni specialistiche rese per il (e rimborsate dal) Servizio sanitario nazionale ed effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero-professionale con l'abbattimento forfettario di legge per costo dei materiali spese generali ex D.P.R. 23 marzo 1988, nn. 119 e 120, con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l'apporto di medici o odontoiatri (cfr. Cass. n. 11257/16, 6636/22, 2393/25). In particolare, la questione controversa che pone il ricorso concerne l’individuazione della base di calcolo della contribuzione dovuta dalle società di capitali operanti in regime di accreditamento, che l’Enpam individua nel complessivo fatturato societario per le prestazioni convenzionate, mentre la società privata vorrebbe commisurata ai soli compensi liquidati a favore dei professionisti medici per le prestazioni effettivamente rese in regime di collaborazione libero - professionale con le predette società di capitali: le opposte tesi si fondano sulla diversa interpretazione dell’art. 1 comma 39 della lege n. 243/04 che disciplina, appunto, l’obbligo contributivo delle società di capitali. Nel presente ricorsoil motivo è tuttavia da respingere ; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione della base di calcolo, costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche, in regime di accreditamento, rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l'apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale costituisce accertamento di fatto, di competenza del giudice del merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 36879/21). Nella specie, vi è stato tale accertamento espresso dalla Corte d’appello (cfr. p. 10, punto 8, della sentenza impugnata) , secondo il quale le prestazioni specialistiche oggetto di contribuzione non vi sarebbero state, perché le stesse (in termini di mera reperibilità e di emergenza ) erano quelle già ricomprese in quelle prestate in favore della complessivaattività sanitaria della società (anche per attività non convenzionata, punto 8 cit.), quindi, le stesse non dovevano essere ulteriormente conteggiate nella base di calcolo del 2%, per l’attività specialistica dei medici della società, in regime di accreditamento. Il ricorsova, quindi, rigettato e da ciò consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corris