CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39700/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 14/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA, in data 03/11/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. in relazione al furto di energia elettrica (dal 24/10/2006 al 16/06/2011). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato, poiché l'allaccio illecito era stato posto in essere dai precedenti occupanti dell'abitazione di cui sono proprietari i genitori della compagna dell'imputato, nonché per la mancata declaratoria di prescrizione del fatto maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso non si confronta con la motivazione che ha attribuito la responsabilità sulla base della non contestata fruizione dell'energia elettrica da parte dell'imputato che risiedeva e dimorava nell'abitazione, fruizione ritenuta dimostrativa della sottrazione illecita. La questione di prescrizione è generica, non essendo indicata la data di presunta perenzione, e manifestamente infondata avuto riguardo alla durata della pena (dieci anni di reclusione) derivante dalla sussistenza di due circostanze aggravanti ex art. 625, secondo comma, cod. pen., cui consegue un termine prorogato di anni 12 e mesi 6. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall'ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i ' singoli atti di un'unica azione furtiva a consumazione prolungata" (Sez. 4, n. 53456 del l 15/11/2018, FARGETTA, Rv. 274501), sicché, tenuto conto che l'ultima sottrazione risale al e_ 16/6/2011, il termine di prescrizione è lungi dall'essere decorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] STE-F,ANOXPRT,[OSCURATO:PERSONA] ,/ / [OSCURATO:PERSONA] E (:)