CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 31 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 23 aprile 2021 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di furto consumato aggravato di energia elettrica, fatto commesso dal 22 maggio 2010 al 21 maggio 2015, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti, alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione: mancherebbe, infatti, la prova della sussistenza del fatto e della responsabilità in capo all'imputato. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile solo a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il motivo è formulato in maniera assai vaga ed aspecifica, è costruito in fatto e, comunque, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e già disattesi dai Giudici di merito alle ultime due pagine della sentenza, con corretti argomenti giuridici con i quali il ricorso omette il doveroso, effettivo confronto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 13/06/2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in