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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09266/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LL Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 7.1.2019, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/2011, commesso in Gasperina il 23.7.2018, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

Ritenuto che: - il primo motivo ripropone l'argomento che valorizza, da una parte, il motivo della violazione - fare visita all'anziana nonna - e, dall'altra, il fatto che l'auto, a bordo della quale l'imputato era passeggero, era condotta dalla di lui madre che aveva scelto il percorso, uscendo così dal territorio del comune di residenza, sia pure per un breve tratto, mentre la Corte di appello ha già valutato tali rilievi, osservando che comunque era emersa la piena consapevolezza in capo all'imputato in ordine al fatto che il percorso seguito per fare visita alla nonna comportava l'uscita dal territorio dove, invece, aveva l'obbligo di rimanere, salva specifica autorizzazione; - quanto all'esimente per la speciale tenuità del fatto, il secondo giudice ha fondato il diniego sul negativo profilo soggettivo dell'imputato, significativo di una condotta criminosa non occasionale, e il secondo motivo, rimanendo nella prospettiva di un giudizio di merito, ha dedotto che l'imputato era gravato da unico e risalente precedente e che le modalità della condotta erano significative di modestia del fatto; ritenuto che, dunque, entrambi i motivi hanno contenuto di merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente 1%)%8\ [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I p\h1C, ELLE?

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LL Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 7.1.2019, con cui il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/2011, commesso in Gasperina il 23.7.2018, condannandolo alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Il ricorso ha contenuto di merito e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. Ritenuto che: - il primo motivo ripropone l'argomento che valorizza, da una parte, il motivo della violazione - fare visita all'anziana nonna - e, dall'altra, il fatto che l'auto, a bordo della quale l'imputato era passeggero, era condotta dalla di lui madre che aveva scelto il percorso, uscendo così dal territorio del comune di residenza, sia pure per un breve tratto, mentre la Corte di appello ha già valutato tali rilievi, osservando che comunque era emersa la piena consapevolezza in capo all'imputato in ordine al fatto che il percorso seguito per fare visita alla nonna comportava l'uscita dal territorio dove, invece, aveva l'obbligo di rimanere, salva specifica autorizzazione; - quanto all'esimente per la speciale tenuità del fatto, il secondo giudice ha fondato il diniego sul negativo profilo soggettivo dell'imputato, significativo di una condotta criminosa non occasionale, e il secondo motivo, rimanendo nella prospettiva di un giudizio di merito, ha dedotto che l'imputato era gravato da unico e risalente precedente e che le modalità della condotta erano significative di modestia del fatto; ritenuto che, dunque, entrambi i motivi hanno contenuto di merito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente 1%)%8\ [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I p\h1C, ELLE?
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