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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2022

Cassazione n. 26910/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, nel procedimento a carico di: Ignoti, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con trasmissione degli atti al, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania; h A [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, in esito a udienza camerale ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen. disponeva la prosecuzione delle indagini in relazione ad un o rocedimento penale contro ignoti.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, eccependo la nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata emessa da un magistrato in pensione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Non vi è dubbio che l'emissione di un provvedimento da parte di un magistrato collocato a riposo determini una nullità assoluta ed insanabile sotto il profilo della capacità del giudice, ex artt. 178, comma 1, lett. a) e 179 cod. proc. pen..

Nel caso in esame, l'estensore del provvedimento impugnato non era ancora in pensione alla data in cui era stata tenuta l'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen. (17.11.2021), ma lo era alla data del provvedimento e del suo deposito (7.2.2022), non risultando dagli atti che la decisione fosse stata formalmente adottata prima del suo collocamento a riposo, intervenuto il 3 gennaio del 2022.

Alla luce di tale ultima circostanza, non può, pertanto, essere richiamato il principio espresso da una risalente sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 1793 del 02/06/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198561), secondo il quale, in tema di formazione della sentenza penale, va distinta la sentenza-decisione, la quale afferma la volontà dello Stato in ordine alla pretesa punitiva e si perfeziona con la lettura del dispositivo in pubblica udienza, a norma dell'ad, 472 cod. proc. pen. 1930, dalla sentenza-documento, che si realizza con la redazione della motivazione la sottoscrizione ed il successivo deposito.

Pertanto, al fine di accertare i requisiti di capacità del giudice bisogna avere riguardo alla data della sentenza-decisione, la quale segna il momento centrale dell'esercizio della funzione giudiziaria, mentre il successivo collocamento in pensione del magistrato non preclude il compimento delle altre attività successive, che hanno natura complementare ed accessoria ed integrano lo sviluppo di una pronunzia validamente emessa. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva nullità della sentenza sottoscritta dal presidente del tribunale in data successiva al suo collocamento a riposo).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A redo Mantovano etj'H' DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, nel procedimento a carico di: Ignoti, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con trasmissione degli atti al, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania; h A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verbania, in esito a udienza camerale ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen. disponeva la prosecuzione delle indagini in relazione ad un o rocedimento penale contro ignoti. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, eccependo la nullità dell'ordinanza impugnata per essere stata emessa da un magistrato in pensione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Non vi è dubbio che l'emissione di un provvedimento da parte di un magistrato collocato a riposo determini una nullità assoluta ed insanabile sotto il profilo della capacità del giudice, ex artt. 178, comma 1, lett. a) e 179 cod. proc. pen.. Nel caso in esame, l'estensore del provvedimento impugnato non era ancora in pensione alla data in cui era stata tenuta l'udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen. (17.11.2021), ma lo era alla data del provvedimento e del suo deposito (7.2.2022), non risultando dagli atti che la decisione fosse stata formalmente adottata prima del suo collocamento a riposo, intervenuto il 3 gennaio del 2022. Alla luce di tale ultima circostanza, non può, pertanto, essere richiamato il principio espresso da una risalente sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 1793 del 02/06/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198561), secondo il quale, in tema di formazione della sentenza penale, va distinta la sentenza-decisione, la quale afferma la volontà dello Stato in ordine alla pretesa punitiva e si perfeziona con la lettura del dispositivo in pubblica udienza, a norma dell'ad, 472 cod. proc. pen. 1930, dalla sentenza-documento, che si realizza con la redazione della motivazione la sottoscrizione ed il successivo deposito. Pertanto, al fine di accertare i requisiti di capacità del giudice bisogna avere riguardo alla data della sentenza-decisione, la quale segna il momento centrale dell'esercizio della funzione giudiziaria, mentre il successivo collocamento in pensione del magistrato non preclude il compimento delle altre attività successive, che hanno natura complementare ed accessoria ed integrano lo sviluppo di una pronunzia validamente emessa. (Nella specie la Corte ha rigettato il ricorso che deduceva nullità della sentenza sottoscritta dal presidente del tribunale in data successiva al suo collocamento a riposo). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A redo Mantovano etj'H' DEP
Sentenza Cassazione n. 26910/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris