CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11994/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18115/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesaex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede legale in Pagani (SA), via Vic. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno n. 548/12/2015,depositata il 21 gennaio 2015 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2005. R.G. N.18115/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. In data 16 marzo 2011, all’esito di una complessa indagine di natura penale, la Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA]/Scafati notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. processo verbale di constatazione, con il quale contestava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per i periodi d’imposta 2007 e 2008. A seguito di tale p.v.c., l’Agenzia delle entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avvisi di accertamento nn. TF9030801459/2012 (relativo al periodo d’imposta 2007) e TF9030801461/2012 (relativo al periodo d’imposta 2008), con i quali recuperava a tassazione i costi indebitamente dedotti a seguito delle operazioni ritenute inesistenti. 2. Avverso tali avvis i di accertamento la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno la quale, la quale, con sentenze nn. 185 e 186 depositate il 18 marzo 2013, li rigettava. 3. Interposti separati gravami dalla contribuente , la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 548/12/2015 , pronunciata il 6 ottobre 2014e depositata in segreteria il 21 gennaio 2015, previa riunione degli appelli li accoglieva, annullando gli avvisi di accertamento impugnati e compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 9 gennaio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come R.G. N.18115/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, lett. a) e lett. f), del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La controricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, in forza dell’art. 6, comma 13, del d.l. 23ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. La società contribuente, infatti, ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, d.l. n. 119/2018 cit., con pagamento della prima rata dovuta con riferimento ad entrambi gli avvisi di accertamento impugnati, e non risulta intervenuto diniego da parte dell’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020, né istanza di trattazioneentro il 31 dicembre 2020. Consegue quindi l’estinzione del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Spes