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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01496/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA],, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, erroneamente contestato, dovendo essere diversamente qualificato il fatto, sono inammissibili per genericitiH risultando meramente oppositivi, versati in fatto e reiterativi di censure già esaminate e mc tivatamente disattese in sentenza; considerato, infatti, che la ricostruzione del fatto e il sicuro riconoscimento ci ll'operante, che lo aveva visto scendere da un'autovettura, guardarsi attorno e poi entrare nel portone senza fermarsi, benché il militare lo avesse chiamato, non è risultata smentita (lilla versione dell'imputato solo dichiarata e non provata; che anche alla richiesta di diversa qualificazione del fatto la Corte di app !lo ha reso corretta risposta, escludendo l'applicabilità dell'art. 30 ord. penitenziario, non tr3ttandosi di mancato rientro dopo un permesso, ma di violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA],, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, erroneamente contestato, dovendo essere diversamente qualificato il fatto, sono inammissibili per genericitiH risultando meramente oppositivi, versati in fatto e reiterativi di censure già esaminate e mc tivatamente disattese in sentenza; considerato, infatti, che la ricostruzione del fatto e il sicuro riconoscimento ci ll'operante, che lo aveva visto scendere da un'autovettura, guardarsi attorno e poi entrare nel portone senza fermarsi, benché il militare lo avesse chiamato, non è risultata smentita (lilla versione dell'imputato solo dichiarata e non provata; che anche alla richiesta di diversa qualificazione del fatto la Corte di app !lo ha reso corretta risposta, escludendo l'applicabilità dell'art. 30 ord. penitenziario, non tr3ttandosi di mancato rientro dopo un permesso, ma di violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare (pag.2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con onseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu .o tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dice
Sentenza Cassazione n. 01496/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris