CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 10045/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Farag ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 maggio 2023 pronunziata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen.: previa rinunzia ai motivi ad esclusione di quello del pagamento della provvisionale provvisoriamente esecutiva, ha accolto la proposta di concordato rideterminando la pena, confermando la condanna per il delitto di lesioni personali aggravate dall'uso di armi; -Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso- con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e sul concorso morale - è manifestamente infondato in quanto il ricorrente ha espressamente rinunciato ai motivi relativi alla affermazione della penale responsabilità Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il n