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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 31195/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5518/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e difeso da sé medesimo -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO TRIESTEn.563/2023 depositata i l 20/12/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 19/02/2024, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 563/2023 della Corte d’appello di Trieste pubblicata il 20/12/2023 notificata il 22/12/2023.

La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nel ricorso con cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di presentare un atto di denuncia-querela, in data 2/07/2015, nei confronti di soggetti che si erano qualificati come operanti per conto di [OSCURATO:SOCIETA].

In data 23/10/2017 il ricorrente aveva appreso che il Guarneri, nella sua qualità di legale rappresentante della società, aveva presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine un esposto in relazione alla denuncia-querela redatta dal Weil.

Ritenendo tale iniziativa lesiva della propria reputazione professionale, il Weil aveva a sua volta sporto querela nei confronti del Guarneri, reputando la condotta di quest’ultimo suscettibile di sanzione penale.

Contestualmente, aveva promosso un procedimento di mediazione quale fase prodromica al giudizio civile di risarcimento danni.

L’esposto del Weil era stato archiviato, così come il procedimento penale relativo al reato di cui all’art. 611 c.p., iscritto a seguito della sua denuncia; l’opposizione all’archiviazione era stata rigettata.

A fronte di tale esito, il Guarneri aveva presentato una seconda segnalazione nei confronti del Weil, a seguito della quale il COA di Udine aveva aperto una formale istruttoria disciplinare.

Il ricorrente sosteneva che tale comportamento fosse indice dell’intento del Guarneri di utilizzare la giustizia forense come strumento di intimidazione verso gli avvocati che assistevano le controparti della società, e che la presentazione di tali esposti avesse leso il proprio onore personale e professionale.

Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio il Guarneri, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Il resistente sosteneva che gli esposti disciplinari non presentassero alcun carattere di offensività, come sarebbe risultato anche dal provvedimento del GIP del Tribunale di Udine del 5/12/2018, e che il ricorso ex art.702 bis c.p.c. fosse carente dell’allegazione di circostanze idonee a configurare specifiche minacce.

3. Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 15/3/2022 il Tribunale di Udine rigettava la domanda, condannando il Weil al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure rilevava che il GIP udineseaveva già esaminato i fatti, escludendo che la condotta del Guarneri integrasse la fattispecie di cui all’art. 611 c.p. per difetto della condotta tipica, e reputando che gli esposti presentati non avessero natura offensiva né fossero idonei a ledere l’onore personale e professionale del ricorrente.

4. P roponeva appello l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sosten endo in primis che il giudice di prime cure avesse erroneamente ricostruito i fatti di causa, attribuendo valore dirimente al provvedimento di archiviazione del GIP e alle deduzioni del Guarneri; in secondo luogo, lame ntava che il Tribunale non avesse individuato le espressioni ritenute lesive e avesse ritenuto applicabile l’esimente del diritto di critica; infine, censurava la impugnata decisione per non esservi riconosciuto il pregiudizio subito, a fondamento della domanda risarcitoria.

Si costituiva l’appellato chiedendo che fosse dichiarata l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. ovvero, in subordine, fosse rigettato.

LaCorte d’appello di Trieste, confermando la pronuncia impugnata,rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.

5. In data 16/9/2024 veniva notificata alla parte ricorrente laproposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. sulla ritenuta inammissibilità dei motivi, alla quale la medesima partericorrente presentava opposizione.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

7. Il ricorrente pone a base del ricorso sei motivi.

8. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Pur nel rispetto dei limiti posti al sindacato concesso al giudice di legittimità in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato, si lamenta che la sentenza della Corte territoriale afferma non essere stato specificato il portato delle espressioni censurabili utilizzate dalla parte intimata, il che però non risponderebbe a verità, dato che le espressioni in argomento erano state ben evidenziate in atti, come peraltro ammesso dallo stesso Giudice di merito, ove riporta il virgolettato degli atti di causa.

Una simile motivazione, ad avviso del ricorrente, può essere assimilata ad una motivazione mancante, essendo contraria ai dati incontestati di causa.

9. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della “Violazione e falsa applicazione della norma di cui al disposto dell’art. 595 c.p.c.”, per avere la Corte d’Appello fatto malgoverno della norma, escludendo la portata lesiva delle espressioni usate dal Guarneri.

10. Con terzo motivo, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per non avere il giudice di merito esaminato la portata lesiva delle espressioni usate dal Guarneri, nonostante le stesse fossero state richiamate in atti, con estese argomentazioni in ordine alla portata e gli effetti delle medesime.

11. I primi tre motivi, vist a la loro connessione logico giuridica, vanno esaminati congiuntamente.

12. Essi sono inammissibili perché non rispettano il requisito di sufficienza di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr.

S.U. n. 34469 del 27/12/2019).

13. Con riferimento al denunciato vizio di nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., di cui alla prima censura, ilricorrente non ha allegato né trascritto le espressioni ritenute censurabili, limitandosi a richiamare brani delle proprie difese che, a loro volta, non fanno preciso riferimento alle affermazioni asseritamente ingiuriose dell’intimato qui resistente, costituendo meri passaggi argomentativi che non permettono al giudice di legittimità di verificare la violazione lamentata.

14. La seconda censura, denunciante una violazione nell’interpretazione e applicazione della legge in base all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., risulta del pari generica e priva di specificità, essendosi il ricorrente limitato a dissentire dalle conclusioni della Corte territoriale circa l’assenza di portata diffamatoria delle espressioni, senza indicare puntualmente le testuali espressioni in tesi diffamatorie.

15. Quanto al terzo motivo, con il quale si denun c ia il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5 c.p.c., trattandosi di sentenza doppiamente conforme, l’inammissibilità della censura deriva dal fatto che il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo in caso di c.d. doppia conforme, ora ai sensi dell’art. 360, co. 4 c.p.c. applicabile ratione temporis aveva l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).

16. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrente denun c i a “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.”.

Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, pur non avendo argomentato in merito al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione coltivata dall’allora appellato, non avrebbe tratto alcuna conclusione in punto di spese, incorrendo nella carenza di motivazione sul punto.

17. Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360,comma 1 , n. 5 c.p.c., per essersi la Corte d'appello astenuta dall'esaminare la portata del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione coltivata dall'allora appellato in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

18. Con il sesto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente impugna la “Violazione e falsa applicazione della norma di cui al disposto dell’art. 92 co. 2 c.p.c.”.

La Corte territoriale, in presenza del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione coltivata dall'allora appellato, che comportava soccombenza reciproca, non avrebbe disposto la compensazione delle spese, così violando la norma richiamata.

19. I motivi quarto, quinto e sesto vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima statuizione di condanna del ricorrente alle spese giudiziali.

20. Essi sono manifestamente infondati.

21. Il giudice dell’appello, nel liquidare le spese di lite a carico del ricorrente, ha fatto esplicito riferimento al criterio della soccombenza.

22. Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, richiede che non si frazioni la valutazione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, e va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, v.

Cass.

S.U. n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021).

23. Inoltre, la decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, condannando una parte in relazione al principio di soccombenza e implicitamente ritenendo non sussistere il requisito per compensare le spese, non è censurabile nel giudizio di legittimità.

24. Il sindacato d i questa Suprema Corte in tema di interpretazione delle norme sulla liquidazione delle spese è infatti limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese legali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui non è considerabile, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017;Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013).

25. Trattandosi dell’esercizio di un potere discrezionale non sindacabile, a maggior ragione al giudice del merito non può muoversi alcun rimprovero nel caso in cui abbia deciso di non compensare (in tutto o in parte) le spese affidandosi al solo criterio della soccombenza.

26. Conseguentemente, va rigetta to il ricorso , con condanna de l ricorrente alle spese di lite e a quelle di cui all’ art.96 , co mmi terzo e quarto, c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, liquidate come di seguito in base alle tariffe correnti, oltre al raddoppio del [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge, nonché, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.,gli ulterior i import i di E uro 3000 a l controricorrente e di Euro2.000 alla Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.p.r. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5518/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e difeso da sé medesimo -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO TRIESTEn.563/2023 depositata i l 20/12/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 19/02/2024, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 563/2023 della Corte d’appello di Trieste pubblicata il 20/12/2023 notificata il 22/12/2023. La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nel ricorso con cui l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l’incarico di presentare un atto di denuncia-querela, in data 2/07/2015, nei confronti di soggetti che si erano qualificati come operanti per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. In data 23/10/2017 il ricorrente aveva appreso che il Guarneri, nella sua qualità di legale rappresentante della società, aveva presentato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine un esposto in relazione alla denuncia-querela redatta dal Weil. Ritenendo tale iniziativa lesiva della propria reputazione professionale, il Weil aveva a sua volta sporto querela nei confronti del Guarneri, reputando la condotta di quest’ultimo suscettibile di sanzione penale. Contestualmente, aveva promosso un procedimento di mediazione quale fase prodromica al giudizio civile di risarcimento danni. L’esposto del Weil era stato archiviato, così come il procedimento penale relativo al reato di cui all’art. 611 c.p., iscritto a seguito della sua denuncia; l’opposizione all’archiviazione era stata rigettata. A fronte di tale esito, il Guarneri aveva presentato una seconda segnalazione nei confronti del Weil, a seguito della quale il COA di Udine aveva aperto una formale istruttoria disciplinare. Il ricorrente sosteneva che tale comportamento fosse indice dell’intento del Guarneri di utilizzare la giustizia forense come strumento di intimidazione verso gli avvocati che assistevano le controparti della società, e che la presentazione di tali esposti avesse leso il proprio onore personale e professionale. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in € 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio il Guarneri, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Il resistente sosteneva che gli esposti disciplinari non presentassero alcun carattere di offensività, come sarebbe risultato anche dal provvedimento del GIP del Tribunale di Udine del 5/12/2018, e che il ricorso ex art.702 bis c.p.c. fosse carente dell’allegazione di circostanze idonee a configurare specifiche minacce. 3. Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 15/3/2022 il Tribunale di Udine rigettava la domanda, condannando il Weil al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure rilevava che il GIP udineseaveva già esaminato i fatti, escludendo che la condotta del Guarneri integrasse la fattispecie di cui all’art. 611 c.p. per difetto della condotta tipica, e reputando che gli esposti presentati non avessero natura offensiva né fossero idonei a ledere l’onore personale e professionale del ricorrente. 4. P roponeva appello l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sosten endo in primis che il giudice di prime cure avesse erroneamente ricostruito i fatti di causa, attribuendo valore dirimente al provvedimento di archiviazione del GIP e alle deduzioni del Guarneri; in secondo luogo, lame ntava che il Tribunale non avesse individuato le espressioni ritenute lesive e avesse ritenuto applicabile l’esimente del diritto di critica; infine, censurava la impugnata decisione per non esservi riconosciuto il pregiudizio subito, a fondamento della domanda risarcitoria. Si costituiva l’appellato chiedendo che fosse dichiarata l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. ovvero, in subordine, fosse rigettato. LaCorte d’appello di Trieste, confermando la pronuncia impugnata,rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese. 5. In data 16/9/2024 veniva notificata alla parte ricorrente laproposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. sulla ritenuta inammissibilità dei motivi, alla quale la medesima partericorrente presentava opposizione. 6. Parte ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 7. Il ricorrente pone a base del ricorso sei motivi. 8. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Pur nel rispetto dei limiti posti al sindacato concesso al giudice di legittimità in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato, si lamenta che la sentenza della Corte territoriale afferma non essere stato specificato il portato delle espressioni censurabili utilizzate dalla parte intimata, il che però non risponderebbe a verità, dato che le espressioni in argomento erano state ben evidenziate in atti, come peraltro ammesso dallo stesso Giudice di merito, ove riporta il virgolettato degli atti di causa. Una simile motivazione, ad avviso del ricorrente, può essere assimilata ad una motivazione mancante, essendo contraria ai dati incontestati di causa. 9. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente si duole della “Violazione e falsa applicazione della norma di cui al disposto dell’art. 595 c.p.c.”, per avere la Corte d’Appello fatto malgoverno della norma, escludendo la portata lesiva delle espressioni usate dal Guarneri. 10. Con terzo motivo, il ricorrente denunzia violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., per non avere il giudice di merito esaminato la portata lesiva delle espressioni usate dal Guarneri, nonostante le stesse fossero state richiamate in atti, con estese argomentazioni in ordine alla portata e gli effetti delle medesime. 11. I primi tre motivi, vist a la loro connessione logico giuridica, vanno esaminati congiuntamente. 12. Essi sono inammissibili perché non rispettano il requisito di sufficienza di cui all’art. 366 n. 6 c.p.c. (cfr. S.U. n. 34469 del 27/12/2019). 13. Con riferimento al denunciato vizio di nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., di cui alla prima censura, ilricorrente non ha allegato né trascritto le espressioni ritenute censurabili, limitandosi a richiamare brani delle proprie difese che, a loro volta, non fanno preciso riferimento alle affermazioni asseritamente ingiuriose dell’intimato qui resistente, costituendo meri passaggi argomentativi che non permettono al giudice di legittimità di verificare la violazione lamentata. 14. La seconda censura, denunciante una violazione nell’interpretazione e applicazione della legge in base all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., risulta del pari generica e priva di specificità, essendosi il ricorrente limitato a dissentire dalle conclusioni della Corte territoriale circa l’assenza di portata diffamatoria delle espressioni, senza indicare puntualmente le testuali espressioni in tesi diffamatorie. 15. Quanto al terzo motivo, con il quale si denun c ia il vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360, comma 1 , n. 5 c.p.c., trattandosi di sentenza doppiamente conforme, l’inammissibilità della censura deriva dal fatto che il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo in caso di c.d. doppia conforme, ora ai sensi dell’art. 360, co. 4 c.p.c. applicabile ratione temporis aveva l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass.18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947). 16. Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrente denun c i a “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.”. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, pur non avendo argomentato in merito al rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione coltivata dall’allora appellato, non avrebbe tratto alcuna conclusione in punto di spese, incorrendo nella carenza di motivazione sul punto. 17. Con il quinto motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360,comma 1 , n. 5 c.p.c., per essersi la Corte d'appello astenuta dall'esaminare la portata del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione coltivata dall'allora appellato in ordine alla liquidazione delle spese di lite. 18. Con il sesto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., parte ricorrente impugna la “Violazione e falsa applicazione della norma di cui al disposto dell’art. 92 co. 2 c.p.c.”. La Corte territoriale, in presenza del rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione coltivata dall'allora appellato, che comportava soccombenza reciproca, non avrebbe disposto la compensazione delle spese, così violando la norma richiamata. 19. I motivi quarto, quinto e sesto vanno trattati congiuntamente in quanto attinenti alla medesima statuizione di condanna del ricorrente alle spese giudiziali. 20. Essi sono manifestamente infondati. 21. Il giudice dell’appello, nel liquidare le spese di lite a carico del ricorrente, ha fatto esplicito riferimento al criterio della soccombenza. 22. Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, richiede che non si frazioni la valutazione a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, e va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (ex plurimis, v. Cass. S.U. n. 32061 del 31/10/2022; Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021). 23. Inoltre, la decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, condannando una parte in relazione al principio di soccombenza e implicitamente ritenendo non sussistere il requisito per compensare le spese, non è censurabile nel giudizio di legittimità. 24. Il sindacato d i questa Suprema Corte in tema di interpretazione delle norme sulla liquidazione delle spese è infatti limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese legali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui non è considerabile, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017;Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013). 25. Trattandosi dell’esercizio di un potere discrezionale non sindacabile, a maggior ragione al giudice del merito non può muoversi alcun rimprovero nel caso in cui abbia deciso di non compensare (in tutto o in parte) le spese affidandosi al solo criterio della soccombenza. 26. Conseguentemente, va rigetta to il ricorso , con condanna de l ricorrente alle spese di lite e a quelle di cui all’ art.96 , co mmi terzo e quarto, c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, liquidate come di seguito in base alle tariffe correnti, oltre al raddoppio del [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge, nonché, ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.,gli ulterior i import i di E uro 3000 a l controricorrente e di Euro2.000 alla Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , d.p.r. 115 / 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
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