CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna alla pena di giustizia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto compiuto da tre persone, aggravato dalla destrezza e dall'aver profittato delle condizioni di minorata difesa. Epoca del fatto : Settembre 2017. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tramite il comune difensore fiduciario articolando due motivi. 1.Col primo si lamenta illogicità di motivazione quanto all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] tramite riconoscimento fotografico operato dagli investigatori, che avrebbe valore solo indiziario e che sarebbe reso incerto considerata l'assenza di cicatrici sul volto dell'attuale ricorrente e la differenza tra la descrizione dell'autore del furto e le sembianze di [OSCURATO:PERSONA] emergenti nel verbale di interrogatorio. 2.Col secondo motivo ci si duole del vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle tre aggravanti. Quanto alla destrezza la difesa eccepisce che vi sarebbe stato l'approfittamento della distrazione della persona offesa, come riscontrabile dalla visione dei filmati agli atti; quanto alla condizione di minorata difesa si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto l'aggravante solo in considerazione dell'età della persona offesa, in senso contrario a pronunzie di questa Corte richiamate nell'impugnazione; quanto all'aggravante del numero di persone pari a tre la difesa rappresenta che dal medesimo video emergerebbe che gli autori del furto avessero agito in coppia e non in tre persone. Ha presentato ricorso tramite difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA] articolando cinque motivi di ricorso. 3.Col primo si deduce il vizio di motivazione per la mancata risposta al motivo di appello relativo all'identificazione dell'imputata da parte della Polizia giudiziaria. La difesa rappresenta che [OSCURATO:PERSONA] ha un antico precedente e che la prova atipica costituita dalli individuazione non è stata apprezzata dal Giudice di appello, non essendovi spiegazione sulla pregressa conoscenza della ricorrente da parte degli investigatori. 4.Tramite il secondo motivo ci si duole della mancata risposta in ordine alla richiesta difensiva di derubricazione del fatto in tentato furto. Sostiene la difesa che la sottrazione si sarebbe verificata in un momento diverso rispetto a quanto ritenuto in sentenza, come si trarrebbe dalle immagini del video,ed alla sola presenza dei coimputati mentre la presunta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] riguarderebbe solo un tentativo. 5.Col terzo motivo si lamenta la mancata risposta ai motivi di appello finalizzati ad escludere le aggravanti della destrezza e del numero delle persone. La difesa riprende le argomentazioni svolte nel precedente ricorso quanto alla destrezza, rappresentando che gli autori del furto avrebbero profittato della momentanea distrazione della persona offesa mentre per il numero delle persone la difesa osserva che la persona offesa aveva dichiarato di essere stata spinta da un uomo e da una donna, mancando, quindi il numero minimo per integrare l'aggravante. Le censure presentate in appello sono richiamate con l'atto di ricorso lamentando la difesa la mancata risposta ai relativi motivi. 6.Nel quarto motivo si lamenta l'assenza di giustificazione quanto all'aggravante della minorata difesa con argomenti in sostanza sovrapponibili a quelli esposti nel precedente atto di impugnazione. 7.Tramite il quinto motivo ci si duole della illogicità di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, poiché la Corte territoriale avrebbe ignorato il relativo motivo di appello limitandosi sul punto ad equiparare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] a quella degli altri coimputati, ben più gravati da precedenti. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria di replica alla requisitoria del PG con la quale ha, altresì, insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto interamente versato in fatto,risolvendosi in una evidente, se pure implicita, richiesta al Collegio di valutare l'interpretazione alternativa delle prove proposta dalla difesa, con specifico riferimento al riconoscimento degli imputati operato dagli operanti della Polizia giudiziaria, i quali - come annotano i Giudici del merito - ben li conoscevano in quanto dediti al delitto e gravitanti nel territorio di loro competenza. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 2.11 secondo motivo è esaminato insieme ai motivi terzo e quarto del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], essendo, in sostanza sovrapponibili le relative argomentazioni. In linea generale va osservato che le doglianze avanzate dai difensori presuppongono, anche in questo caso, un inammissibile diverso apprezzamento in fatto dei risultati di prova, che la Corte territoriale ha logicamente ponderato, senza incorrere nelle dedotte carenze motivazionali né in errori di diritto. 2.1. Quanto alla destrezza, contestata nella forma del borseggio ai danni di una persona anziana intenta a fare compere al supermercato, va premesso che questa Corte regolatrice ha più volte affermato il principio - che il Collegio condivide - per il quale il cosiddetto borseggio costituisce di per sé condotta qualificabile come connotata da destrezza ai sensi dell'art 625 nr 4 cp, in quanto caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res". Sez. 5, Sentenza n. 48915 del 01/10/2018 Ud. (dep. 25/10/2018) Rv. 274018; nello stesso senso : Sentenza n. 23549 del 15/07/2020 Ud. (dep. 04/08/2020 ) Rv. 279361. Nel caso in esame - secondo quanto emerge dalle concordi pronunzie di merito - il borseggio ha assunto caratteristiche di maggiore insidiosità avendo i tre imputati accerchiato repentinamente e spinto la persona offesa, in modo apparentemente fortuito utilizzando,altresì, una delle due donne, l'espediente di coprire il braccio con un abito, allo scopo di nasconderne i movimenti, per sottrarre dalla borsa della persona offesa il portafogli al cui interno vi era la carta bancomat ed i contanti. La razionale ricostruzione dell'episodio dà conto del fatto che - diversamente da quanto rappresentato dalle difese - gli imputati, agendo in concorso misero la persona offesa nella condizione di non accorgersi di quanto realizzato ai suoi danni, non trovandosi la donna in una situazione di fisiologica ed autonoma distrazione. La pronunzia è coerente con quanto affermato dal più autorevole Collegio di questa Corte in punto di aggravante della destrezza, che deve essere caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", essendosi, altresì, puntualizzato che per ritenere integrata l'aggravante in parola non è sufficiente che l'agente si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del cletentore medesimo. (SU, Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. Rv. 270088). 2.2. Quanto all'aggravante della minorata difesa va premesso che ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante in esame, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez. U, Sentenza n. 40275 del 15/07/2021 Ud. (dep. 08/11/2021 ) Rv. 282095. Nel caso ora al vaglio i Giudici torinesi hanno correttamente applicato I principio espresso dal massimo organo nomofilattico, avendo fatto riferimento non esclusivamente - come deducono le difese - all'età avanzata della persona offesa, ottantaseienne, ma anche alla situazione concreta che la vedeva impegnata in acquisti all'interno del supermercato ed insieme al figlio disabile; tale ultima circostanza, per l'evidente necessità di prestare attenzione anche alla persona del figlio, diversamente abile, è stata logicamente ponderata emergendone la presenza dal testo, insieme all'età della persona offesa al fine di giudicare integrata l'aggravante. La motivazione appare corretta in diritto ed adeguatamente argomentata in fatto e le difese non si confrontano con entrambi gli argomenti impiegati a giustificare la decisione, reiterando pedissequamente la tesi della esclusiva valutazione dell'età della persona offesa, impostazione che conduce inevitabilmente all'inammissibilità dei motivi. Infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca" quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente eviidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.3. Infine, le lagnanze difensive quanto alla ritenuta aggravante del numero delle persone ancora una volta sono interamente sviluppate in fatto, riproponendo la versione della presenza di due sole persone al momento dell'incontro con la vittima del reato ed ignorano la giustificazione offerta dai Giudici del merito, secondo la quale era stata raggiunta la prova, tramite le immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza, del contemporaneo agire dei tre attuali ricorrenti , due donne ed un uomo, che per eseguire il furto accerchiarono la vittima. 3.Risultano ancora versate in fatto e rappresentative di ricostruzioni alternative le deduzioni difensive proposte con il primo e secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], che propongono in sostanza una visione soggettivamente orientata dei risultati di prova quanto alla ricostruzione dell'episodio incriminato. La difesa inoltre, tralascia di considerare che la sentenza impugnata ha ricavato razionalmente la partecipazione ed il contributo fornito dalla ricorrente nella perpetrazione del furto, oltre che dalle immagini già citate, anche dalla dichiarazione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale egli si era recato al supermercato luogo del delitto in compagnia di madre e moglie. 4. Quanto all'ipotizzato vizio di illogicità motivazionale per la ritenuta recidiva, suscitato col quarto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], va premesso che all'imputata è stata contestata e ritenuta integrata la recidiva reiterata e specifica. La Corte di appello, ha confezionato una corretta spiegazione anche per questa giudicabile, valorizzando le plurime condanne per delitti contro il patrimonio, l'assenza di ogni tentativo di mutare stile di vita, nonostante la fiducia accordata con il riconoscimento dei benefici di legge in occasione di precedenti condanne, la mancanza di insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, per ricavare esattamente il significato di maggiore pericolosità e colpevolezza attribuito all'ennesima ricaduta nel delitto, pur se realizzata a distanza di tempo dalle precedenti condanne. 4.1 La sentenza impugnata è coerente con il principio consolidato espresso da questa Corte, secondo il quale ai fini della recidiva, intesa quale espressione di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". (Sez. 2 , Sentenza n. 10988 del 07/12/2022 Ud. (dep. 14/03/2023 ) Rv. 284425. Massime precedenti Conformi: N. 43438 del 2010 Rv. 248960 - 01, N. 19170 del 2015 Rv. 263464 - 01, N. 35526 del 2013 Rv. 256713 - 01, N. 33299 del 2017 Rv. 270419 - 01, N.35738 del 2010 Rv. 247838 - 01 Rv. 247838 - 01 Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, stimasi equo commisurare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo