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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 39143/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di XXXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di XXXXX, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza in data 7 febbraio 2025, con cui la Corte di appello della stessa sede aveva rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], avanzata per ragioni di salute e volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. XXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo – mediante unico articolato motivo – violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di appello di Lecce ha concesso all’imputato gli arresti domiciliari.

XXXXXXXXXX, con atto personalmente sottoscritto, ha quindi rinunciato al proposto ricorso, la cui trattazione è avvenuta conseguentemente in forma solo cartolare. [OSCURATO:PERSONA] Il successivo ottenimento degli arresti domiciliari ad opera dell’imputato determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l’ipotesi non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di XXXXXvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di XXXXX, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza in data 7 febbraio 2025, con cui la Corte di appello della stessa sede aveva rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], avanzata per ragioni di salute e volta alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. XXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo – mediante unico articolato motivo – violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Nelle more del giudizio di legittimità, la Corte di appello di Lecce ha concesso all’imputato gli arresti domiciliari. XXXXXXXXXX, con atto personalmente sottoscritto, ha quindi rinunciato al proposto ricorso, la cui trattazione è avvenuta conseguentemente in forma solo cartolare. [OSCURATO:PERSONA] Il successivo ottenimento degli arresti domiciliari ad opera dell’imputato determina la sopravvenuta carenza d’interesse alla definizione del ricorso, che deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile, senza che ciò comporti (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01) condanna né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l’ipotesi non configura un’ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così è deciso, 25/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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