Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 240/1983
ECLI:IT:COST:1983:240
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso delle due cause civili riunite - promosse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere dall'[OSCURATO:PERSONA] della
Previdenza sociale l'assegno natalizio oltre alla indennità di
disoccupazione - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in grado di appello,
con ordinanza 15 luglio 1976, sollevò la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1949, n. 952
(concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella
ricorrenza natalizia) in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza fu pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 31 del 2
febbraio 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
Generale dello Stato, con atto depositato il 22 febbraio 1977,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Si sono costituite le parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
con deduzioni depositate il 3 marzo 1977, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata fondata.
:
1. - Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile per
tardività la costituzione in giudizio delle parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché hanno depositato le deduzioni il 3 marzo
1977, oltre il termine perentorio di giorni venti dalla data di
pubblicazione dell'ordinanza di rinvio nella [OSCURATO:PERSONA],
effettuata il 2 febbraio 1977, termine stabilito dagli artt. 25, comma
secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
2. - L'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 prevede la concessione
di un assegno speciale natalizio ai lavoratori disoccupati che abbiano
usufruito della indennità di disoccupazione anche per una sola
giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre. Tale norma,
secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe in contrasto con l'art.
3 della Costituzione perché non consentirebbe di corrispondere il
suddetto assegno natalizio ai lavoratori agricoli disoccupati e,
quindi, determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata
tra gli stessi ed i lavoratori di altri settori. Questa privazione
dell'assegno natalizio sarebbe conseguenza del particolare sistema di
erogazione della indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli,
corrisposta in rapporto ad un periodo di disoccupazione già
completamente decorso, costituito dalla differenza tra un numero di
giorni fissato per legge ed il numero delle giornate di prestazione,
nell'anno, di effettiva attività lavorativa. Per i lavoratori
agricoli, quindi, non sarebbe possibile accertare la sussistenza della
condizione della effettiva percezione della indennità di
disoccupazione per almeno una giornata del periodo 18-24 dicembre,
condizione stabilita dall'art. 1 legge n. 952 del 1949.
3. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza perché
non deriva dalla norma impugnata l'impossibilità di corrispondere ai
lavoratori agricoli disoccupati l'assegno speciale natalizio.
Invero l'art. 1 legge n. 952 del 1949 non pone alcuna
discriminazione tra i lavoratori: prevede, quali condizioni per la
concessione dell'assegno natalizio ai lavoratori disoccupati, lo stato
di disoccupazione per almeno una sola giornata nel periodo 18-24
dicembre e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per
questa sola giornata.
Se mai, è invece, il particolare sistema previdenziale per i
lavoratori agricoli che consente di accertare solo lo stato di
disoccupazione e non anche di individuare le specifiche giornate per le
quali è corrisposta la indennità di disoccupazione; e, quindi, in
ipotesi, impedisce di stabilire la sussistenza della condizione, sopra
precisata, del pagamento della indennità di disoccupazione anche per
una sola giornata nel periodo 18-24 dicembre.
L'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
fu esteso ai lavoratori agricoli, prima esclusi da tale assicurazione,
dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le disposizioni regolamentari di esecuzione delle norme della
suddetta legge, concernenti i lavoratori agricoli, furono emanate con
il d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323.
L'art. 32, comma primo, della citata legge n. 264 del 1949 fu
sostituito dall'art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 (Norme in
materia di disoccupazione dei lavoratori agricoli), il quale prescrive
che la durata della corresponsione della indennità di disoccupazione
è pari, per i lavoratori agricoli, alla differenza tra il numero di
270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate
nell'anno, comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte
da indennità di malattia, infortunio, maternità, sino ad un massimo
di 180 giornate annue.
L'erogazione delle giornate indennizzate è, quindi, del tutto
autonoma rispetto agli effettivi periodi di disoccupazione. La
suddetta norma tiene conto del lavoro prestato e dell'inattività
soltanto annualmente senza seguire cronologicamente i periodi di
mancanza di lavoro.
Ne consegue che - non derivando dall'impugnato art. 1 legge n. 952
del 1949 l'ostacolo alla concessione dell'assegno natalizio - la
questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 (concessione di un assegno
speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) proposta
dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 15 luglio 1976, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere