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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 240/1983

ECLI:IT:COST:1983:240
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso delle due cause civili riunite - promosse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere dall'[OSCURATO:PERSONA] della Previdenza sociale l'assegno natalizio oltre alla indennità di disoccupazione - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in grado di appello, con ordinanza 15 luglio 1976, sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1949, n. 952 (concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza fu pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 31 del 2 febbraio 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 22 febbraio 1977, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Si sono costituite le parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con deduzioni depositate il 3 marzo 1977, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata fondata. :

1. - Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile per tardività la costituzione in giudizio delle parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché hanno depositato le deduzioni il 3 marzo 1977, oltre il termine perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio nella [OSCURATO:PERSONA], effettuata il 2 febbraio 1977, termine stabilito dagli artt. 25, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

2. - L'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 prevede la concessione di un assegno speciale natalizio ai lavoratori disoccupati che abbiano usufruito della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre.

Tale norma, secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché non consentirebbe di corrispondere il suddetto assegno natalizio ai lavoratori agricoli disoccupati e, quindi, determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra gli stessi ed i lavoratori di altri settori.

Questa privazione dell'assegno natalizio sarebbe conseguenza del particolare sistema di erogazione della indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, corrisposta in rapporto ad un periodo di disoccupazione già completamente decorso, costituito dalla differenza tra un numero di giorni fissato per legge ed il numero delle giornate di prestazione, nell'anno, di effettiva attività lavorativa.

Per i lavoratori agricoli, quindi, non sarebbe possibile accertare la sussistenza della condizione della effettiva percezione della indennità di disoccupazione per almeno una giornata del periodo 18-24 dicembre, condizione stabilita dall'art. 1 legge n. 952 del 1949.

3. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza perché non deriva dalla norma impugnata l'impossibilità di corrispondere ai lavoratori agricoli disoccupati l'assegno speciale natalizio.

Invero l'art. 1 legge n. 952 del 1949 non pone alcuna discriminazione tra i lavoratori: prevede, quali condizioni per la concessione dell'assegno natalizio ai lavoratori disoccupati, lo stato di disoccupazione per almeno una sola giornata nel periodo 18-24 dicembre e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per questa sola giornata.

Se mai, è invece, il particolare sistema previdenziale per i lavoratori agricoli che consente di accertare solo lo stato di disoccupazione e non anche di individuare le specifiche giornate per le quali è corrisposta la indennità di disoccupazione; e, quindi, in ipotesi, impedisce di stabilire la sussistenza della condizione, sopra precisata, del pagamento della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo 18-24 dicembre.

L'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione fu esteso ai lavoratori agricoli, prima esclusi da tale assicurazione, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le disposizioni regolamentari di esecuzione delle norme della suddetta legge, concernenti i lavoratori agricoli, furono emanate con il d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323.

L'art. 32, comma primo, della citata legge n. 264 del 1949 fu sostituito dall'art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 (Norme in materia di disoccupazione dei lavoratori agricoli), il quale prescrive che la durata della corresponsione della indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno, comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, sino ad un massimo di 180 giornate annue.

L'erogazione delle giornate indennizzate è, quindi, del tutto autonoma rispetto agli effettivi periodi di disoccupazione.

La suddetta norma tiene conto del lavoro prestato e dell'inattività soltanto annualmente senza seguire cronologicamente i periodi di mancanza di lavoro.

Ne consegue che - non derivando dall'impugnato art. 1 legge n. 952 del 1949 l'ostacolo alla concessione dell'assegno natalizio - la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 (concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) proposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 15 luglio 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso delle due cause civili riunite - promosse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere dall'[OSCURATO:PERSONA] della Previdenza sociale l'assegno natalizio oltre alla indennità di disoccupazione - il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in grado di appello, con ordinanza 15 luglio 1976, sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1949, n. 952 (concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'ordinanza fu pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 31 del 2 febbraio 1977. Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 22 febbraio 1977, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Si sono costituite le parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con deduzioni depositate il 3 marzo 1977, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata fondata. : 1. - Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile per tardività la costituzione in giudizio delle parti private [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché hanno depositato le deduzioni il 3 marzo 1977, oltre il termine perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio nella [OSCURATO:PERSONA], effettuata il 2 febbraio 1977, termine stabilito dagli artt. 25, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 2. - L'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 prevede la concessione di un assegno speciale natalizio ai lavoratori disoccupati che abbiano usufruito della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre. Tale norma, secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché non consentirebbe di corrispondere il suddetto assegno natalizio ai lavoratori agricoli disoccupati e, quindi, determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra gli stessi ed i lavoratori di altri settori. Questa privazione dell'assegno natalizio sarebbe conseguenza del particolare sistema di erogazione della indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, corrisposta in rapporto ad un periodo di disoccupazione già completamente decorso, costituito dalla differenza tra un numero di giorni fissato per legge ed il numero delle giornate di prestazione, nell'anno, di effettiva attività lavorativa. Per i lavoratori agricoli, quindi, non sarebbe possibile accertare la sussistenza della condizione della effettiva percezione della indennità di disoccupazione per almeno una giornata del periodo 18-24 dicembre, condizione stabilita dall'art. 1 legge n. 952 del 1949. 3. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza perché non deriva dalla norma impugnata l'impossibilità di corrispondere ai lavoratori agricoli disoccupati l'assegno speciale natalizio. Invero l'art. 1 legge n. 952 del 1949 non pone alcuna discriminazione tra i lavoratori: prevede, quali condizioni per la concessione dell'assegno natalizio ai lavoratori disoccupati, lo stato di disoccupazione per almeno una sola giornata nel periodo 18-24 dicembre e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per questa sola giornata. Se mai, è invece, il particolare sistema previdenziale per i lavoratori agricoli che consente di accertare solo lo stato di disoccupazione e non anche di individuare le specifiche giornate per le quali è corrisposta la indennità di disoccupazione; e, quindi, in ipotesi, impedisce di stabilire la sussistenza della condizione, sopra precisata, del pagamento della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo 18-24 dicembre. L'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione fu esteso ai lavoratori agricoli, prima esclusi da tale assicurazione, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264. Le disposizioni regolamentari di esecuzione delle norme della suddetta legge, concernenti i lavoratori agricoli, furono emanate con il d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323. L'art. 32, comma primo, della citata legge n. 264 del 1949 fu sostituito dall'art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 (Norme in materia di disoccupazione dei lavoratori agricoli), il quale prescrive che la durata della corresponsione della indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno, comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, sino ad un massimo di 180 giornate annue. L'erogazione delle giornate indennizzate è, quindi, del tutto autonoma rispetto agli effettivi periodi di disoccupazione. La suddetta norma tiene conto del lavoro prestato e dell'inattività soltanto annualmente senza seguire cronologicamente i periodi di mancanza di lavoro. Ne consegue che - non derivando dall'impugnato art. 1 legge n. 952 del 1949 l'ostacolo alla concessione dell'assegno natalizio - la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 (concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) proposta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 15 luglio 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 240/1983 — Fons Iuris — Fons Iuris