CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 33991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila che ha rigettato l'istanza di riesame dallo stesso proposta avverso il provvedimento con cui il Gip di Pescara applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato di molteplici episodi di cessione ed illecita detenzione di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/90), nonché del delitto di incendio (art. 423 cod. pen.) ed altresì ravvisando, a suo carico, il pericolo di reiterazione del reato. 2. Il ricorso consta di due motivi: con il primo si deduce la mancanza della motivazione; con il secondo la manifesta illogicità della stessa. 3. In data 20/04/22 è pervenuta rinuncia all'impugnazione; in data 27/04/22 sono pervenute conclusioni scritte da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'indagato. 4. Il ricorso è inammissibile per l'intervenuta rinuncia. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente