CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lette altresì le memorie depositata nell'interesse di entrambi gli imputati; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi, dal contenuto sovrapponibile, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha congruamente indicato una serie di elementi convergenti dimostrativi del concorso di persone nel reato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); osservato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi ci superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il terzo motivo del solo ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale„ è manifestamenl:e infondato posto che lo stesso non risultava proposto nell'appello avverso la sentenza di primo grado. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat