Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16049/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Di /5/t Pie oeSc.~. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 15 settembre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 17 ottobre 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, perché il 19 novembre 2016, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, come da provvedimento del Tribunale di Brindisi del 20 febbraio 2012 (con decorrenza dal 20 dicembre 2014), aveva violato la prescrizione di non rincasare dopo le ore 20,00 (le ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale) e di non uscire prima delle 7,00 dal proprio domicilio senza comprovata necessità, posto che era risultato assente dalla propria abitazione alle ore 20,10 a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri di Fasano.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l'unica condotta accertata non era idonea a ritenere perfezionato il reato in esame, sia sotto il suo profilo oggettivo che sotto quello soggettivo.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.Giova, infatti, evidenziare che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456).

Ed infatti, la violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 resta integrata anche da una cronologicamente modesta inosservanza dell'obbligo di non allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, solo potendosi valutare la tenuità del ritardo (in una con le altre circostanze nelle quali esso avvenne) in sede di determinazione della pena.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, senza alcuna valida giustificazione, era stato sorpreso alle ore 20,10 (oltre l'orario prescritto con il provvedimento attuativo della misura di prevenzione) mentre si trovava in un'altra abitazione insieme a degli amici.

Il giudice di primo grado, inoltre, aveva accertato che i Carabinieri, a seguito di un intervento presso un immobile di Fasano, del quale i vicini avevano lamentato la provenienza di musica ad alto volume, avevano sorpreso così [OSCURATO:PERSONA] fuori della sua abitazione.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in quanto è la reale manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato, al fine di valutarne complessivamente la gravità del fatto e l'entità del contrasto della condotta rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso di specie, la Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, dopo aver evidenziato le modalità della condotta in modo ineccepibile, ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità in esame, considerando che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere condotte plurime e reiterate. 3 fii( Il Tribunale, infatti, aveva evidenziato che, come dettagliatamente indicato nella comunicazione della notizia di reato, risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l'applicazione della misura di prevenzione per trenta volte.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse, considerando che la dosimetria della pena risultava correttamente parametrata ai numerosi e gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e alle concrete modalità del fatto accertato.

Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Di /5/t Pie oeSc.~. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 15 settembre 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 17 ottobre 2018, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159, perché il 19 novembre 2016, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due, come da provvedimento del Tribunale di Brindisi del 20 febbraio 2012 (con decorrenza dal 20 dicembre 2014), aveva violato la prescrizione di non rincasare dopo le ore 20,00 (le ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale) e di non uscire prima delle 7,00 dal proprio domicilio senza comprovata necessità, posto che era risultato assente dalla propria abitazione alle ore 20,10 a seguito di controlli effettuati dai Carabinieri di Fasano. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, e vizio della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l'unica condotta accertata non era idonea a ritenere perfezionato il reato in esame, sia sotto il suo profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante ne ricorressero tutti i presupposti. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 62-bis cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.Giova, infatti, evidenziare che integra il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, del divieto di allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale (Sez. 1, n. 25628 del 03/06/2008, Badaloni, Rv. 240456). Ed infatti, la violazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 resta integrata anche da una cronologicamente modesta inosservanza dell'obbligo di non allontanamento dalla propria abitazione imposto con la misura della sorveglianza speciale, solo potendosi valutare la tenuità del ritardo (in una con le altre circostanze nelle quali esso avvenne) in sede di determinazione della pena. Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che l'imputato, senza alcuna valida giustificazione, era stato sorpreso alle ore 20,10 (oltre l'orario prescritto con il provvedimento attuativo della misura di prevenzione) mentre si trovava in un'altra abitazione insieme a degli amici. Il giudice di primo grado, inoltre, aveva accertato che i Carabinieri, a seguito di un intervento presso un immobile di Fasano, del quale i vicini avevano lamentato la provenienza di musica ad alto volume, avevano sorpreso così [OSCURATO:PERSONA] fuori della sua abitazione. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in quanto è la reale manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131-bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato, al fine di valutarne complessivamente la gravità del fatto e l'entità del contrasto della condotta rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, la Corte di appello, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, dopo aver evidenziato le modalità della condotta in modo ineccepibile, ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità in esame, considerando che [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere condotte plurime e reiterate. 3 fii( Il Tribunale, infatti, aveva evidenziato che, come dettagliatamente indicato nella comunicazione della notizia di reato, risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l'applicazione della misura di prevenzione per trenta volte. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse, considerando che la dosimetria della pena risultava correttamente parametrata ai numerosi e gravi precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e alle concrete modalità del fatto accertato. Pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
Sentenza Cassazione n. 16049/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris