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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46625/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana (capo 31) e di detenzione e cessione di vari quantitativi delle medesime sostanze (capi 45 e 50), di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Secondo il Tribunale risultava accertata, alla stregua degli esiti delle investigazioni -condotte attraverso operazioni intercettative, servizi di osservazione e appostamento, perquisizioni e sequestri, cui si sono aggiunte a partire dal giugno 2019 le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia- l'esistenza di due associazioni criminali stabilmente operanti nel versante ionico della provincia di Messina (capi 1 e 31), dedite alla pianificazione e all'esecuzione di una indeterminata serie di cessioni di stupefacente.

Il collaboratore ha delineato il contesto generale della consorteria di cui al capo 31), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], altresì partecipe dell'associazione di stampo mafioso "Brunetto", articolazione territoriale del clan "Santapaola" e tratto in arresto il 26 maggio 2020.

Le dichiarazioni del collaborante hanno consentito una lettura unificata del copioso materiale intercettativo preesistente da cui emergevano la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio; i frequenti contatti intrattenuti dai vari sodali; l'esistenza di una cassa comune; l'interdipendenza delle condotte; un collaudato modus operandi; il comune impegno per sostenere i compartecipi in difficoltà.

La gravità del quadro indiziario, per il delitto di partecipazione all'associazione nella quale l'indagato operava e per i singoli reati-fine di cui ai capi 45) e 50) è desunta dal tenore delle conversazioni intercettate anche in concomitanza con il personale coinvolgimento dello stesso in episodi di cessione di droga, indicativi del ruolo svolto dall'indagato nella consorteria e obiettivamente non marginali né occasionali.

Il Tribunale del riesame ha evidenziato innanzitutto il tenore chiaro e inequivoco delle conversazioni intercettate (in particolare, quelle del 24 marzo e 9 maggio 2019) e analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza.

Vengono indicati come significativi: l'episodio legato all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] -ove [OSCURATO:PERSONA] veniva contattato da [OSCURATO:PERSONA] per concordare un incontro finalizzato a consegnargli carte che a sua volta avrebbe dovuto portare a [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in custodia domiciliare, e per riferirgli "qualcosa" che riguardava il processo per direttissima che si sarebbe celebrato il giorno seguente-; le conversazioni registrate il 9 maggio 2019 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lumeggiano il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come possibile sostituto dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove il primo rivendica di avere sempre mantenuto un comportamento corretto con il sodale arrestato, diversamente da [OSCURATO:PERSONA] che in quel momento si trovava in una situazione conflittuale con gli altri compartecipi; -l'aggressione perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ("reo" di essersi allontanato dal gruppo) il 16 maggio 2019 - oggetto di distinto procedimento- dimostrativa di un intenso vincolo fra i componenti della consorteria criminale.

La tipologia degli episodi era quindi ritenuta indicativa del vincolo durevole che accomunava [OSCURATO:PERSONA] ai sodali, alla luce della consapevolezza delle risorse dell'organizzazione su cui poter contare e quindi della partecipazione al gruppo criminale, contribuendo al suo mantenimento.

Quanto ai due reati fine contestati ai capi 45) e 50) il Tribunale poneva a fondamento del suo convincimento le conversazioni intercettate in occasione dei distinti episodi.

Per il capo 45) quello intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato, ove il primo si lamentava di essere stato fermato dalle forze dell'ordine dopo avergli consegnato il denaro.

Per il secondo il dialogo registrato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il cliente si doleva di avere ricevuto dello zucchero, interpretabile secondo il Tribunale nel senso di scarsa qualità dello stupefacente, verosimilmente tagliato con una quantità eccessiva di mannitolo.

Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, assistite da una presunzione relativa di sussistenza quanto al reato associativo, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava la notevole gravità dei delitti contestati, attinenti al traffico di cocaina e marijuana, e la personalità negativa dall'indagato, in costante contatto con sodali e clienti (anche se gli ulteriori reati non hanno costituito oggetto della domanda cautelare) e la cui indole aggressiva è manifestata dalla efferata aggressione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

A fronte di tali emergenze i redditi da lavoro percepiti nel periodo 2016-2019 sono stati considerati del tutto minusvalenti.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: - per il profilo della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati.

Con riguardo al reato associativo, le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva partecipazione al sodalizio criminale.

Viceversa, posto che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo menzionato il ricorrente, i dialoghi non provano l'adesione del ricorrente all'associazione criminosa, meramente congetturata dai contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non è stato trovato in possesso di denaro né di stupefacente e ha declinato richieste di sostanza drogante da parte di Finocchiaro e Scarfì.

Quanto ai reati-fine, essi non sono attribuibili all'indagato, come si evince dalla conversazione del 10 maggio 2019 in cui Finocchiaro contesta allo stesso di avergli fornito dello "zucchero"; - in relazione alle ragioni cautelari a sostegno della ritenuta adeguatezza della massima misura coercitiva, atteso che il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che i fatti si riferiscono a condotte commesse fino all'anno 2019, con ciò evidenziandosi l'inesistenza della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza, tanto più alla luce dell'incensuratezza del ricorrente, che dispone anche di attività lavorativa documentata.

Sotto diverso profilo censura l'omessa valutazione di adeguatezza della misura della custodia domiciliare assistita dal dispositivo elettronico. 3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso concernente il quadro indiziario in ordine al delitto associativo investe, per i profili della violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità espresso dal Tribunale.

Difetterebbe, ad avviso del ricorrente, il presupposto probatorio della intraneità dell'indagato all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), in assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile, che sarebbe racchiuso soltanto nel contenuto di alcune conversazioni dal contenuto non univoco, difettando altresì la prova dei contestati reati-fine.

Quanto alla sussistenza della struttura associativa -peraltro non contestata dal ricorrente in sede di riesame- il Tribunale ha evidenziato innanzitutto la consistenza dei copiosi dati informativi (in particolare, le precise dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], corroborate dal chiaro tenore delle conversazioni intercettate e gli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro di droga), dai quali era lecito desumere l'effettiva esistenza e operatività di un'associazione criminosa operante nel versante ionico messinese.

I Giudici del riesame hanno adeguatamente valorizzato gli indizi attestanti la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio, la assidua continuità dei contatti e la distribuzione dei ruoli fra i sodali, la capacità del gruppo di approvvigionarsi in modo da soddisfare costantemente la domanda di mercato; la commissione di plurimi reati fine; la preoccupazione per le vicende legali che riguardano i partecipi.

Infine, il Tribunale ha dato puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, con riguardo sia alla sua concreta partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico gravitante nell'ambito della cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], che ai due distinti episodi di cessione di stupefacente costituenti reati-fine.

In particolare, la prova cautelare del protagonismo dell'indagato nel contesto associativo emerge dal tenore chiaro e inequivoco delle conversazioni intercettate, analiticamente indicate e sintetizzate nell'impugnata ordinanza, dimostrative del contributo consapevolmente fornito con stabilità al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, non essendo possibile inquadrare atomisticamente le condotte dell'indagato.

In ciò si colloca anche il rapporto fiduciario con il capo, [OSCURATO:PERSONA], che -secondo quanto rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]- riservava un trattamento di favore a [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo soggetto molto affidabile.

Del resto lo stesso era stato investito del delicato compito di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] per portargli documenti e istruzioni in vista del processo per direttissima.

Tali elementi sono rappresentativi di un vincolo perdurante dell'indagato rispetto all'associazione.

Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità.

2. Anche il motivo di ricorso concernente i gravi indizi in ordine alla commissione dei reati-fine di cui ai capi 45) e 50) è infondato.

Le doglianze sono sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità.

A fronte di una censura generica, relativa al capo 50), riferita unicamente alla reinterpretazione della conversazione intercorsa il 10 maggio 2019 tra Finocchiaro e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo contesta di avere ricevuto dello "zucchero", il Tribunale, con motivazione lineare e priva di fratture logiche, rappresenta come la doglianza sia da intendersi riferita alla scarsa qualità dello stupefacente ricevuto, probabilmente tagliato con eccessiva quantità di mannitolo, con ciò rimanendo immutato il giudizio di rilevanza della condotta.

2. Non è fondato neppure il motivo di ricorso riguardante i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata.

Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento.

Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità - oltre la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo - sia la notevole gravità degli altri delitti contestati, attinenti a due significativi episodi di cessione e ad altri per i quali non vi è stata domanda cautelare, sia la pericolosità dell'indagato, desumibile dalla versatilità del suo ruolo (si occupa del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], partecipa attivamente alla aggressione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], smercia stupefacente).

A fronte dell'assenza di specifici elementi da cui desumere la rescissione di legami con il contesto criminale di riferimento e, dunque, il superamento della presunzione di adeguatezza esclusiva, la inidoneità di misure meno afflittive è dunque congruamente motivata.

Peraltro, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura, che nella fattispecie non è comprovato, avendo il Tribunale ritenuto la irrilevanza dei modesti redditi da lavoro -che per la loro entità non costituiscono una remora dal perseverare nella attività illecita- a fronte dei negativi elementi rappresentati (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzoli, Rv. 267341).

4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i delitti di partecipazione ad associazione dedita al traffico di cocaina e marijuana (capo 31) e di detenzione e cessione di vari quantitativi delle medesime sostanze (capi 45 e 50), di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Secondo il Tribunale risultava accertata, alla stregua degli esiti delle investigazioni -condotte attraverso operazioni intercettative, servizi di osservazione e appostamento, perquisizioni e sequestri, cui si sono aggiunte a partire dal giugno 2019 le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia- l'esistenza di due associazioni criminali stabilmente operanti nel versante ionico della provincia di Messina (capi 1 e 31), dedite alla pianificazione e all'esecuzione di una indeterminata serie di cessioni di stupefacente. Il collaboratore ha delineato il contesto generale della consorteria di cui al capo 31), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], altresì partecipe dell'associazione di stampo mafioso "Brunetto", articolazione territoriale del clan "Santapaola" e tratto in arresto il 26 maggio 2020. Le dichiarazioni del collaborante hanno consentito una lettura unificata del copioso materiale intercettativo preesistente da cui emergevano la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio; i frequenti contatti intrattenuti dai vari sodali; l'esistenza di una cassa comune; l'interdipendenza delle condotte; un collaudato modus operandi; il comune impegno per sostenere i compartecipi in difficoltà. La gravità del quadro indiziario, per il delitto di partecipazione all'associazione nella quale l'indagato operava e per i singoli reati-fine di cui ai capi 45) e 50) è desunta dal tenore delle conversazioni intercettate anche in concomitanza con il personale coinvolgimento dello stesso in episodi di cessione di droga, indicativi del ruolo svolto dall'indagato nella consorteria e obiettivamente non marginali né occasionali. Il Tribunale del riesame ha evidenziato innanzitutto il tenore chiaro e inequivoco delle conversazioni intercettate (in particolare, quelle del 24 marzo e 9 maggio 2019) e analiticamente trascritte nell'impugnata ordinanza. Vengono indicati come significativi: l'episodio legato all'arresto di [OSCURATO:PERSONA] -ove [OSCURATO:PERSONA] veniva contattato da [OSCURATO:PERSONA] per concordare un incontro finalizzato a consegnargli carte che a sua volta avrebbe dovuto portare a [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in custodia domiciliare, e per riferirgli "qualcosa" che riguardava il processo per direttissima che si sarebbe celebrato il giorno seguente-; le conversazioni registrate il 9 maggio 2019 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lumeggiano il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come possibile sostituto dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ove il primo rivendica di avere sempre mantenuto un comportamento corretto con il sodale arrestato, diversamente da [OSCURATO:PERSONA] che in quel momento si trovava in una situazione conflittuale con gli altri compartecipi; -l'aggressione perpetrata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ("reo" di essersi allontanato dal gruppo) il 16 maggio 2019 - oggetto di distinto procedimento- dimostrativa di un intenso vincolo fra i componenti della consorteria criminale. La tipologia degli episodi era quindi ritenuta indicativa del vincolo durevole che accomunava [OSCURATO:PERSONA] ai sodali, alla luce della consapevolezza delle risorse dell'organizzazione su cui poter contare e quindi della partecipazione al gruppo criminale, contribuendo al suo mantenimento. Quanto ai due reati fine contestati ai capi 45) e 50) il Tribunale poneva a fondamento del suo convincimento le conversazioni intercettate in occasione dei distinti episodi. Per il capo 45) quello intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato, ove il primo si lamentava di essere stato fermato dalle forze dell'ordine dopo avergli consegnato il denaro. Per il secondo il dialogo registrato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il cliente si doleva di avere ricevuto dello zucchero, interpretabile secondo il Tribunale nel senso di scarsa qualità dello stupefacente, verosimilmente tagliato con una quantità eccessiva di mannitolo. Quanto all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura carceraria, assistite da una presunzione relativa di sussistenza quanto al reato associativo, il Tribunale, ai fini del consistente pericolo di recidiva, evidenziava la notevole gravità dei delitti contestati, attinenti al traffico di cocaina e marijuana, e la personalità negativa dall'indagato, in costante contatto con sodali e clienti (anche se gli ulteriori reati non hanno costituito oggetto della domanda cautelare) e la cui indole aggressiva è manifestata dalla efferata aggressione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tali emergenze i redditi da lavoro percepiti nel periodo 2016-2019 sono stati considerati del tutto minusvalenti. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione: - per il profilo della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati. Con riguardo al reato associativo, le conversazioni intercettate avrebbero un significato generico ed equivoco quanto alla prova di una effettiva partecipazione al sodalizio criminale. Viceversa, posto che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo menzionato il ricorrente, i dialoghi non provano l'adesione del ricorrente all'associazione criminosa, meramente congetturata dai contatti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non è stato trovato in possesso di denaro né di stupefacente e ha declinato richieste di sostanza drogante da parte di Finocchiaro e Scarfì. Quanto ai reati-fine, essi non sono attribuibili all'indagato, come si evince dalla conversazione del 10 maggio 2019 in cui Finocchiaro contesta allo stesso di avergli fornito dello "zucchero"; - in relazione alle ragioni cautelari a sostegno della ritenuta adeguatezza della massima misura coercitiva, atteso che il Tribunale non ha valorizzato la circostanza che i fatti si riferiscono a condotte commesse fino all'anno 2019, con ciò evidenziandosi l'inesistenza della concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza, tanto più alla luce dell'incensuratezza del ricorrente, che dispone anche di attività lavorativa documentata. Sotto diverso profilo censura l'omessa valutazione di adeguatezza della misura della custodia domiciliare assistita dal dispositivo elettronico. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso concernente il quadro indiziario in ordine al delitto associativo investe, per i profili della violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di gravità espresso dal Tribunale. Difetterebbe, ad avviso del ricorrente, il presupposto probatorio della intraneità dell'indagato all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1), in assenza di condotte concrete, evocative di un contributo causalmente apprezzabile, che sarebbe racchiuso soltanto nel contenuto di alcune conversazioni dal contenuto non univoco, difettando altresì la prova dei contestati reati-fine. Quanto alla sussistenza della struttura associativa -peraltro non contestata dal ricorrente in sede di riesame- il Tribunale ha evidenziato innanzitutto la consistenza dei copiosi dati informativi (in particolare, le precise dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], corroborate dal chiaro tenore delle conversazioni intercettate e gli esiti delle operazioni di perquisizione e sequestro di droga), dai quali era lecito desumere l'effettiva esistenza e operatività di un'associazione criminosa operante nel versante ionico messinese. I Giudici del riesame hanno adeguatamente valorizzato gli indizi attestanti la struttura gerarchica e la stabile suddivisione dei compiti all'interno del sodalizio, la assidua continuità dei contatti e la distribuzione dei ruoli fra i sodali, la capacità del gruppo di approvvigionarsi in modo da soddisfare costantemente la domanda di mercato; la commissione di plurimi reati fine; la preoccupazione per le vicende legali che riguardano i partecipi. Infine, il Tribunale ha dato puntualmente e logicamente conto delle specifiche ragioni per le quali l'indagato era attinto da gravi indizi di colpevolezza, con riguardo sia alla sua concreta partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico gravitante nell'ambito della cosca capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], che ai due distinti episodi di cessione di stupefacente costituenti reati-fine. In particolare, la prova cautelare del protagonismo dell'indagato nel contesto associativo emerge dal tenore chiaro e inequivoco delle conversazioni intercettate, analiticamente indicate e sintetizzate nell'impugnata ordinanza, dimostrative del contributo consapevolmente fornito con stabilità al raggiungimento degli illeciti fini della struttura criminosa, non essendo possibile inquadrare atomisticamente le condotte dell'indagato. In ciò si colloca anche il rapporto fiduciario con il capo, [OSCURATO:PERSONA], che -secondo quanto rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]- riservava un trattamento di favore a [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo soggetto molto affidabile. Del resto lo stesso era stato investito del delicato compito di recarsi da [OSCURATO:PERSONA] per portargli documenti e istruzioni in vista del processo per direttissima. Tali elementi sono rappresentativi di un vincolo perdurante dell'indagato rispetto all'associazione. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate in punto di gravità dell'acquisito quadro indiziario, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 2. Anche il motivo di ricorso concernente i gravi indizi in ordine alla commissione dei reati-fine di cui ai capi 45) e 50) è infondato. Le doglianze sono sostanzialmente dirette a una rilettura degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dallo scrutinio di legittimità. A fronte di una censura generica, relativa al capo 50), riferita unicamente alla reinterpretazione della conversazione intercorsa il 10 maggio 2019 tra Finocchiaro e [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo contesta di avere ricevuto dello "zucchero", il Tribunale, con motivazione lineare e priva di fratture logiche, rappresenta come la doglianza sia da intendersi riferita alla scarsa qualità dello stupefacente ricevuto, probabilmente tagliato con eccessiva quantità di mannitolo, con ciò rimanendo immutato il giudizio di rilevanza della condotta. 2. Non è fondato neppure il motivo di ricorso riguardante i profili delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata. Ed invero, l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato risulta coerente con il quadro normativo di riferimento. Nell'ordinanza del riesame, ai fini del consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa, sono stati valorizzati con motivazione diffusa e logicamente congrua e perciò insindacabile in sede di legittimità - oltre la presunzione legale di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo - sia la notevole gravità degli altri delitti contestati, attinenti a due significativi episodi di cessione e ad altri per i quali non vi è stata domanda cautelare, sia la pericolosità dell'indagato, desumibile dalla versatilità del suo ruolo (si occupa del processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], partecipa attivamente alla aggressione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], smercia stupefacente). A fronte dell'assenza di specifici elementi da cui desumere la rescissione di legami con il contesto criminale di riferimento e, dunque, il superamento della presunzione di adeguatezza esclusiva, la inidoneità di misure meno afflittive è dunque congruamente motivata. Peraltro, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura, che nella fattispecie non è comprovato, avendo il Tribunale ritenuto la irrilevanza dei modesti redditi da lavoro -che per la loro entità non costituiscono una remora dal perseverare nella attività illecita- a fronte dei negativi elementi rappresentati (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzoli, Rv. 267341). 4. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.
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