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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35544/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello, escluso in fatto che potessero essere credute le giustificazioni addotte dal ricorrente, ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere sussistente il delitto di evasione e di non scarsa offensività la condotta consistita nell'allontanamento in orario notturno e nonostante l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. è reiterativo e generico in quanto la Corte di appello, escluso in fatto che potessero essere credute le giustificazioni addotte dal ricorrente, ha reso ampia motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a ritenere sussistente il delitto di evasione e di non scarsa offensività la condotta consistita nell'allontanamento in orario notturno e nonostante l'applicazione di un dispositivo elettronico di controllo, motivazione logica e completa, confermata dalle risultanze apprezzate in fatto, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 35544/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris