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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22969/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27867/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante -intimata – avversola ordinanza del la Corte di cassazione n. 26106 /2 2 pubblicata il 5settembre 202 2 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Savona, con sentenza n. 699/17, rigettava l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con cui l’opposta aveva chie sto il pagamento della fattura n. 30/2015 a fronte di ricerche investigative effettuate in favore dell’opponente.

2. La sentenza, impugnata dalla Posa, è stata confermata dal Tribunale di Savona, che, confermando la competenza territoriale del giudice di pace di Savona, ha ritenuto raggiunta la prova della pretesa creditoria , evidenziando che la stessa poggiava non soltanto sulla fattura azionata, ma anche sulla corrispondenza intercorsa tra le parti.

Il giudice d’appello ha, inoltre, escluso che gli inadempimenti contestati alla società [OSCURATO:PERSONA] fossero di gravità tali da poter giustificare la risoluzione del contratto, considerato che la Posa neppure aveva provveduto a fornire la prova di eventuali danni subiti in conseguenza di detti inadempimenti.

3. Avverso la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, che è statorigettato.

In sintesi, dopo avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 352 e 281-sexies c od . proc. c iv ., questa Corte ha rilevato come il giudice d’appello , ai fini della competenza territoriale, avesse indicato i criteri in forza dei quali aveva riconosciuto la natura liquida del credito azionato in sede monitoria, avendo sottolineato che la società opposta aveva agito per il pagamento del corrispettivo relativo ad un certo numero di prestazioni, ciascuna delle quali da retribuire sulla base di una tabella predeterminata, ed ha, pure, escluso che il giudice di appello fosse incorso in una erronea ripartizione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova; ha, infine, confermato la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva escluso che la Posa avesse dimostrato di avere sofferto danni economicamente valutabili in conseguenza del supposto inadempimento della controparte.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. avverso la suddetta decisione, affidandosi a tre motivi.

La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questasede.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 395 , primo comma, n. 4,cod. proc. civ., ‹‹revocazione della ordinanza per errore di fatto sulla circostanza risultante dagli atti e dai documenti di causa, per cui la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione è stata pronunciata in secondo grado dal Tribunale di Savona in composizione collegiale››.

Assume la ricorrente che questa Corte con l’ordinanza qui impugnata, nel rigettare il primo motivo di ricorso per cassazione , avrebbe erroneamente supposto che il procedimento nella fase di secondo grado si era svolto dinanzi al Tribunale di Savona in composizione collegiale e non monocratica; deduce che, in presenza di richiesta di rinvio al fine di procedere al deposito di comparse conclusionali e repliche, il Tribunale non avrebbe dovuto procedere alla discussione orale ex ar t. 281 - sexies cod. proc. civ. , con la conseguenza che la pronuncia resa dal giudice d’appello sarebbe nulla.

Evidenzia, al riguardo, che, con ordinanza riservata del 3 agosto 2018, il Giudice unico del Tribunale di Savona aveva rinviato la causa ex art. 2 81 - sexies cod. proc. civ. al 21 giugno 2019; dal verbale di udienza del 21 giugno 2019 risultava che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell’unico difensore nominato dall’appellante, aveva prodotto un certificato medico attestante l’impossibilità dello stesso a presenziare con richiesta di fissazione di altra udienza per i medesimi incombenti, previa concessione di un termine per il deposito di conclusionali e repliche, ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ.; il giudice –prosegue la ricorrente - aveva rigetta to l’istanza, invitando le parti alla discussione,e a quel punto la difesa dell’appellante aveva chiesto che venisse verbalizzato ‹‹tutto quanto dedotto e richiesto, ma il giudice si è (era) opposto›› ed il difensore dell’appellante si era riportato ‹‹ a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in atti insistendo per l’accoglimento del proposto gravame››.

Sostiene, quindi, la ricorrente che, in tal modo, il difensore aveva insistito anche nell’istanza di concessione del termine per il deposito di conclusionali e repliche.

2. Con il secondo motivosi denuncia, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹revocazione dell’ordinanza per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti posto in essere da codesta Suprema Corte circa il reale e corretto iter processuale del giudizio di secondo grado con riguardo ai tempi ed ai modi con cui sono state formulate le richieste di rinvio con concessione di un termine per il deposito di conclusionali e repliche all’udienza del 21 giugno 2019››.

Sostiene la ricorrente che con l’ordinanza impugnata questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto che, nonostante il rigetto dell’istanza di rinvio per la discussione, la nullità della sentenza dovesse intendersi sanata ‹‹per non avere il difensore dell’appellante ribadito la richiesta in data successiva all’emissione del provvedimento con cui era stata disposta la discussione orale della causa e per non avere lo stesso sollevato eccezioni di nullità della rigettata richiesta di rinvio››.

Ad avviso della ricorrente l’errore posto in essere dalla Corte è stato quello di non avere considerato che la richiesta di concessione di termine per il deposito di comparsa conclusionale e replica era stata formulata nella fase iniziale della trattazione dell’udienza fissata ex art. 281-sexies cod. proc. civ. e quando il giudice di secondo grado aveva già disposto, con precedente provvedimento, procedersi in seno a tale udienza a precisazione delle conclusioni e discussione orale; dunque, in conformità a quanto affermato da Cass. n. 11116 del 2020, la richiesta di rinvio era stata avanzata successivamente all’intervenuta statuizione del giudice di procedersi a discussione orale.

Inoltre, soggiunge la ricorrente, nessuna norma prevedeva l’onere di contrastare il diniego di rinvio dell’udienza, sollevando ‹‹eccezione di nullità dell’invito a discussione››, come ritenuto dall’ordinanza qui impugnata.

3. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, e sono inammissibili.

3.1. Va, anzitutto , osservato che la revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ. e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatori o presuppone un errore di fatto, che è ravvisabile ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.,sez. 2, 22/ 0 6/2007, n. 14608; Cass., sez. 3, 28/6/2005, n. 13915; Cass., sez. 2, 15/ 0 5/2002, n. 7064).

L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass., sez. 3, 20/02/2006, n. 3652).

3.2. Nella specie, l'odierna ricorrente censura l'impugnata ordinanza dolendosi – come si legge dalla illustrazione dei mezzi in esame – che si sia ritenuto che il Tribunale abbia giudicato in composizione collegiale, anziché monocratica, e, soprattutto, che questa Corte, per un verso, non si sia avveduta che il giudice d’appello, respingendo la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione, formulata dall’appellante al fine di poter procedere al deposito di comparse conclusionali e repliche, avrebbe adottato una pronuncia diversa da quella consentita dalle norme di rito, incorrendo in tal modo in una nullità, e, per altro verso, che abbia concluso che detta nullità dovesse ritenersi sanata per non avere il difensore dell’appellante ribadito la richiesta di rinvio in data successiva all’emissione del provvedimento con cui era stata disposta la discussione orale della causa e per non avere sollevato eccezione di nullità della rigettata richiesta di rinvio.

3.3. Con riguardo al primo profilo di doglianza, in disparte che il primo motivo di ricorso ordinario invocava l’art. 352 cod. proc. civ., così evocando l’appello a decisione collegiale, il che renderebbe la prospettazione inammissibile, si osserva che la censura non si correla con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, nella quale non si rinviene l’affermazione che il Tribunale abbia giudicato in composizione collegiale.

Peraltro, si tratta di doglianza non decisiva , considerato che la norma di cui all'art. 281-sexies cod. proc. civ. , in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass., sez. 6-3, 27/01/2011, n. 2024; Cass., sez. 6 - 3, 08/11/2011, n. 23202; Cass., sez. 3, 0 7/11/2014, n. 23782) e ciò anche prima della novella processuale dell'art. 352 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 13/01/2020, n. 344).

L'adozione in appello del rito di cui all'art. 281-sexies cod. proc. civ. è stata, in ogni caso, ormai espressamente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett. d),della legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, il che dimostra il favor del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo (Cass., sez. 6-1, 27/09/2013, n. 22190), e, pertanto, la disposizione di cui alla ricordata novella trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data (Cass., sez. 3, 0 7/10/2015, n. 20124) e, quindi, anche al caso in esame.

3.4. Con riguardo agli altri profili di censura , em erge in modo evidente che si è in presenza di doglianze che sono volte a criticare un errore di interpretazione e valutazione degli atti, e non già di un vizio revocatorio di percezione ex n. 4 dell'art. 395 c od. proc. civ ., poiché si contesta il percorso argomentativo seguito dall’ordinanza impugnata, sia là dove si è rilevato, sulla base degli atti di causa direttamente esaminati, che il giudice d’appello aveva disatteso l’istanza di rinvio avanzata in sede di discussione dalla difesa della Posa ‹‹intendendola come motivata esclusivamente dall’impossibilità del difensore (dominus) dell’appellante a comparire personalmente ›› , sia nella parte in cui è stato attribuito valore determinante, ‹‹ alla mancata sollevazione, da parte del difensore dell’appellante, dell’eccezione di nullità dell’invito alla discussione (in ipotesi giustificata sul presupposto dell’avvenuta richiesta di un rinvio per lo scambio delle comparse conclusionali)››; ciò in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 6-3, 13/10/2011, n. 21216; Cass., sez. 3, 10/11/2015, n. 22871; Cass., sez. 3, 10/06/2020, n. 11116), secondo cui deve intendersi sanata l’eventuale nullità derivante dall’erronea applicazione, da parte del giudice d’appello, dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., qualora ‹‹ a fronte dell’invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, queste ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando così esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360 - bis , primo comma, n. 2, co d. proc. civ., dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese››.

Così argomentando, la Corte, all’esito dell’esame diretto di tutti gli atti di causa, ed in particolare anche del verbale dell’udienza del 21 giugno 2019, ha reso riguardo ad esso un giudizio, escludendo la violazione dedotta con il primo motivo del ricorso per cassazione sul rilievo che la parte appellante, a seguito del rigetto della istanza di rinvio per impedimento del difensore a comparire in udienza e di espresso invito del giudice alla discussione orale, non aveva sollevato eccezione di nullità del rigetto, né reiterato, come era suo onere, l’istanza di deposito di comparse conclusionali e repliche, ma si er a limitata a riportarsi a quanto ‹‹eccepito e richiesto in atti insistendo per l’accoglimento del proposto gravame››, così genericamente richiamando le conclusioni di merito esposte nell’atto di appello.

Tanto è sufficiente per collocare la censura al di fuori della logica del rimedio revocatorio, dovendosi ribadire che la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, il quale si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime (Cass., sez. 6-5, 31/08/2017, n. 20635), idonea ad integrare semmai erroridi giudizio (Cass., sez. 1, 14/08/2020, n. 17179; Cass.,sez. 6-5, 31/ 0 8/2017, n. 20635; Cass., sez. 1, 26/09/2013, n. 22080; Cass., sez.

L, 06/11/2012, n. 19071; Cass., sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass., sez. 3, 28/06/2005, n. 13915; Cass.,sez. 1, 30 / 0 3/1998, n. 3317) .

4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹revocazione dell’ordinanza per errata percezione da parte della Suprema Corte delle ragioni poste dal giudice di secondo grado a conferma della ascrivibilità della competenza nel foro del creditore››.

Evidenzia la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto da questa Corte con l’ordinanza impugnata, il giudice di secondo grado non aveva proceduto ad individuare il foro competente con la dovuta precisione, poiché aveva precisato che il titolo allegato dalla società di investigazione era la fattura e che sulla base di detto titolo la competenza dovesseessere individuata nel luogo in cui si trovava il creditore, in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 17989 del 2016.

Piuttosto, in assenza di un titolo negoziale sottoscritto dalle parti e nel quale fosse indicata la somma di danaro dovuta, il creditore di una somma richiesta a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni doveva optare o per il foro del debitore oppure per il foro in cui l’obbligazione era sorta.

Anche il terzo motivo è inammissibile, perché denuncia un errore di lettura della sentenza impugnata, senza tuttavia individuare il ‹‹fatto›› erroneamente letto, così rimanendo su un piano meramente assertorio.

Peraltro, con tale censura, sub specie di errore di fatto, si denuncia sostanzialmente un preteso errore di giudizio sulla portata e sull’applicazione dei criteri di individuazione del foro competente dettati per il caso in cui il creditore agisca per ottenere il pagamento di una somma di denaro.

Le Sezioni Unite, perimetrando l'errore di fatto e tracciandone il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, hanno chiarito che l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nell’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., (Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30994 e sentenze ivi cit ate a § 3.4; Cass., Sez.

U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997).Poiché la ricorrente contesta alla ordinanza impugnata di avere erroneamente avallato la decisione d’appello, che aveva riconosciuto la natura liquida del credito azionato con il ricorso monitorio, e di avere trascurato di considerare che, nella specie, mancava un titolo negoziale che indica sse la somma di denaro dovuta a titolo di corrispettivo, non potendo considerarsi valido titolo negoziale la fattura su cui poggiava il decreto ingiuntivo, è ben evidente che manca la deduzione di un errore di fatto, proponendosi piuttosto errores in iudicandoe, comunque, una rivalutazione di apprezzamenti di fatto che esulano dal perimetro del vizio revocatorio.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva delle partiintimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27867/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante -intimata – avversola ordinanza del la Corte di cassazione n. 26106 /2 2 pubblicata il 5settembre 202 2 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Savona, con sentenza n. 699/17, rigettava l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con cui l’opposta aveva chie sto il pagamento della fattura n. 30/2015 a fronte di ricerche investigative effettuate in favore dell’opponente. 2. La sentenza, impugnata dalla Posa, è stata confermata dal Tribunale di Savona, che, confermando la competenza territoriale del giudice di pace di Savona, ha ritenuto raggiunta la prova della pretesa creditoria , evidenziando che la stessa poggiava non soltanto sulla fattura azionata, ma anche sulla corrispondenza intercorsa tra le parti. Il giudice d’appello ha, inoltre, escluso che gli inadempimenti contestati alla società [OSCURATO:PERSONA] fossero di gravità tali da poter giustificare la risoluzione del contratto, considerato che la Posa neppure aveva provveduto a fornire la prova di eventuali danni subiti in conseguenza di detti inadempimenti. 3. Avverso la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, che è statorigettato. In sintesi, dopo avere disatteso l’eccezione di nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 352 e 281-sexies c od . proc. c iv ., questa Corte ha rilevato come il giudice d’appello , ai fini della competenza territoriale, avesse indicato i criteri in forza dei quali aveva riconosciuto la natura liquida del credito azionato in sede monitoria, avendo sottolineato che la società opposta aveva agito per il pagamento del corrispettivo relativo ad un certo numero di prestazioni, ciascuna delle quali da retribuire sulla base di una tabella predeterminata, ed ha, pure, escluso che il giudice di appello fosse incorso in una erronea ripartizione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova; ha, infine, confermato la sentenza impugnata anche nella parte in cui aveva escluso che la Posa avesse dimostrato di avere sofferto danni economicamente valutabili in conseguenza del supposto inadempimento della controparte. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. avverso la suddetta decisione, affidandosi a tre motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questasede. 5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 395 , primo comma, n. 4,cod. proc. civ., ‹‹revocazione della ordinanza per errore di fatto sulla circostanza risultante dagli atti e dai documenti di causa, per cui la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione è stata pronunciata in secondo grado dal Tribunale di Savona in composizione collegiale››. Assume la ricorrente che questa Corte con l’ordinanza qui impugnata, nel rigettare il primo motivo di ricorso per cassazione , avrebbe erroneamente supposto che il procedimento nella fase di secondo grado si era svolto dinanzi al Tribunale di Savona in composizione collegiale e non monocratica; deduce che, in presenza di richiesta di rinvio al fine di procedere al deposito di comparse conclusionali e repliche, il Tribunale non avrebbe dovuto procedere alla discussione orale ex ar t. 281 - sexies cod. proc. civ. , con la conseguenza che la pronuncia resa dal giudice d’appello sarebbe nulla. Evidenzia, al riguardo, che, con ordinanza riservata del 3 agosto 2018, il Giudice unico del Tribunale di Savona aveva rinviato la causa ex art. 2 81 - sexies cod. proc. civ. al 21 giugno 2019; dal verbale di udienza del 21 giugno 2019 risultava che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell’unico difensore nominato dall’appellante, aveva prodotto un certificato medico attestante l’impossibilità dello stesso a presenziare con richiesta di fissazione di altra udienza per i medesimi incombenti, previa concessione di un termine per il deposito di conclusionali e repliche, ai sensi dell’art. 352 cod. proc. civ.; il giudice –prosegue la ricorrente - aveva rigetta to l’istanza, invitando le parti alla discussione,e a quel punto la difesa dell’appellante aveva chiesto che venisse verbalizzato ‹‹tutto quanto dedotto e richiesto, ma il giudice si è (era) opposto›› ed il difensore dell’appellante si era riportato ‹‹ a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in atti insistendo per l’accoglimento del proposto gravame››. Sostiene, quindi, la ricorrente che, in tal modo, il difensore aveva insistito anche nell’istanza di concessione del termine per il deposito di conclusionali e repliche. 2. Con il secondo motivosi denuncia, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹revocazione dell’ordinanza per errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti posto in essere da codesta Suprema Corte circa il reale e corretto iter processuale del giudizio di secondo grado con riguardo ai tempi ed ai modi con cui sono state formulate le richieste di rinvio con concessione di un termine per il deposito di conclusionali e repliche all’udienza del 21 giugno 2019››. Sostiene la ricorrente che con l’ordinanza impugnata questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto che, nonostante il rigetto dell’istanza di rinvio per la discussione, la nullità della sentenza dovesse intendersi sanata ‹‹per non avere il difensore dell’appellante ribadito la richiesta in data successiva all’emissione del provvedimento con cui era stata disposta la discussione orale della causa e per non avere lo stesso sollevato eccezioni di nullità della rigettata richiesta di rinvio››. Ad avviso della ricorrente l’errore posto in essere dalla Corte è stato quello di non avere considerato che la richiesta di concessione di termine per il deposito di comparsa conclusionale e replica era stata formulata nella fase iniziale della trattazione dell’udienza fissata ex art. 281-sexies cod. proc. civ. e quando il giudice di secondo grado aveva già disposto, con precedente provvedimento, procedersi in seno a tale udienza a precisazione delle conclusioni e discussione orale; dunque, in conformità a quanto affermato da Cass. n. 11116 del 2020, la richiesta di rinvio era stata avanzata successivamente all’intervenuta statuizione del giudice di procedersi a discussione orale. Inoltre, soggiunge la ricorrente, nessuna norma prevedeva l’onere di contrastare il diniego di rinvio dell’udienza, sollevando ‹‹eccezione di nullità dell’invito a discussione››, come ritenuto dall’ordinanza qui impugnata. 3. Il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, e sono inammissibili. 3.1. Va, anzitutto , osservato che la revocazione ex art. 391 - bis cod. proc. civ. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, primo comma,n. 4, cod. proc. civ. e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatori o presuppone un errore di fatto, che è ravvisabile ove la decisione sia fondata sull'affermazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.,sez. 2, 22/ 0 6/2007, n. 14608; Cass., sez. 3, 28/6/2005, n. 13915; Cass., sez. 2, 15/ 0 5/2002, n. 7064). L'errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali (Cass., sez. 3, 20/02/2006, n. 3652). 3.2. Nella specie, l'odierna ricorrente censura l'impugnata ordinanza dolendosi – come si legge dalla illustrazione dei mezzi in esame – che si sia ritenuto che il Tribunale abbia giudicato in composizione collegiale, anziché monocratica, e, soprattutto, che questa Corte, per un verso, non si sia avveduta che il giudice d’appello, respingendo la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione, formulata dall’appellante al fine di poter procedere al deposito di comparse conclusionali e repliche, avrebbe adottato una pronuncia diversa da quella consentita dalle norme di rito, incorrendo in tal modo in una nullità, e, per altro verso, che abbia concluso che detta nullità dovesse ritenersi sanata per non avere il difensore dell’appellante ribadito la richiesta di rinvio in data successiva all’emissione del provvedimento con cui era stata disposta la discussione orale della causa e per non avere sollevato eccezione di nullità della rigettata richiesta di rinvio. 3.3. Con riguardo al primo profilo di doglianza, in disparte che il primo motivo di ricorso ordinario invocava l’art. 352 cod. proc. civ., così evocando l’appello a decisione collegiale, il che renderebbe la prospettazione inammissibile, si osserva che la censura non si correla con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, nella quale non si rinviene l’affermazione che il Tribunale abbia giudicato in composizione collegiale. Peraltro, si tratta di doglianza non decisiva , considerato che la norma di cui all'art. 281-sexies cod. proc. civ. , in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass., sez. 6-3, 27/01/2011, n. 2024; Cass., sez. 6 - 3, 08/11/2011, n. 23202; Cass., sez. 3, 0 7/11/2014, n. 23782) e ciò anche prima della novella processuale dell'art. 352 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 13/01/2020, n. 344). L'adozione in appello del rito di cui all'art. 281-sexies cod. proc. civ. è stata, in ogni caso, ormai espressamente prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 27, comma 1, lett. d),della legge 12 novembre 2011, n. 183, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, il che dimostra il favor del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo (Cass., sez. 6-1, 27/09/2013, n. 22190), e, pertanto, la disposizione di cui alla ricordata novella trova applicazione a tutti i giudizi di appello pendenti alla suddetta data (Cass., sez. 3, 0 7/10/2015, n. 20124) e, quindi, anche al caso in esame. 3.4. Con riguardo agli altri profili di censura , em erge in modo evidente che si è in presenza di doglianze che sono volte a criticare un errore di interpretazione e valutazione degli atti, e non già di un vizio revocatorio di percezione ex n. 4 dell'art. 395 c od. proc. civ ., poiché si contesta il percorso argomentativo seguito dall’ordinanza impugnata, sia là dove si è rilevato, sulla base degli atti di causa direttamente esaminati, che il giudice d’appello aveva disatteso l’istanza di rinvio avanzata in sede di discussione dalla difesa della Posa ‹‹intendendola come motivata esclusivamente dall’impossibilità del difensore (dominus) dell’appellante a comparire personalmente ›› , sia nella parte in cui è stato attribuito valore determinante, ‹‹ alla mancata sollevazione, da parte del difensore dell’appellante, dell’eccezione di nullità dell’invito alla discussione (in ipotesi giustificata sul presupposto dell’avvenuta richiesta di un rinvio per lo scambio delle comparse conclusionali)››; ciò in applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 6-3, 13/10/2011, n. 21216; Cass., sez. 3, 10/11/2015, n. 22871; Cass., sez. 3, 10/06/2020, n. 11116), secondo cui deve intendersi sanata l’eventuale nullità derivante dall’erronea applicazione, da parte del giudice d’appello, dell’art. 281-sexies cod. proc. civ., qualora ‹‹ a fronte dell’invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, queste ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando così esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360 - bis , primo comma, n. 2, co d. proc. civ., dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese››. Così argomentando, la Corte, all’esito dell’esame diretto di tutti gli atti di causa, ed in particolare anche del verbale dell’udienza del 21 giugno 2019, ha reso riguardo ad esso un giudizio, escludendo la violazione dedotta con il primo motivo del ricorso per cassazione sul rilievo che la parte appellante, a seguito del rigetto della istanza di rinvio per impedimento del difensore a comparire in udienza e di espresso invito del giudice alla discussione orale, non aveva sollevato eccezione di nullità del rigetto, né reiterato, come era suo onere, l’istanza di deposito di comparse conclusionali e repliche, ma si er a limitata a riportarsi a quanto ‹‹eccepito e richiesto in atti insistendo per l’accoglimento del proposto gravame››, così genericamente richiamando le conclusioni di merito esposte nell’atto di appello. Tanto è sufficiente per collocare la censura al di fuori della logica del rimedio revocatorio, dovendosi ribadire che la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, il quale si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle medesime (Cass., sez. 6-5, 31/08/2017, n. 20635), idonea ad integrare semmai erroridi giudizio (Cass., sez. 1, 14/08/2020, n. 17179; Cass.,sez. 6-5, 31/ 0 8/2017, n. 20635; Cass., sez. 1, 26/09/2013, n. 22080; Cass., sez. L, 06/11/2012, n. 19071; Cass., sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass., sez. 3, 28/06/2005, n. 13915; Cass.,sez. 1, 30 / 0 3/1998, n. 3317) . 4. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹revocazione dell’ordinanza per errata percezione da parte della Suprema Corte delle ragioni poste dal giudice di secondo grado a conferma della ascrivibilità della competenza nel foro del creditore››. Evidenzia la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto da questa Corte con l’ordinanza impugnata, il giudice di secondo grado non aveva proceduto ad individuare il foro competente con la dovuta precisione, poiché aveva precisato che il titolo allegato dalla società di investigazione era la fattura e che sulla base di detto titolo la competenza dovesseessere individuata nel luogo in cui si trovava il creditore, in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 17989 del 2016. Piuttosto, in assenza di un titolo negoziale sottoscritto dalle parti e nel quale fosse indicata la somma di danaro dovuta, il creditore di una somma richiesta a titolo di corrispettivo di una fornitura di beni doveva optare o per il foro del debitore oppure per il foro in cui l’obbligazione era sorta. Anche il terzo motivo è inammissibile, perché denuncia un errore di lettura della sentenza impugnata, senza tuttavia individuare il ‹‹fatto›› erroneamente letto, così rimanendo su un piano meramente assertorio. Peraltro, con tale censura, sub specie di errore di fatto, si denuncia sostanzialmente un preteso errore di giudizio sulla portata e sull’applicazione dei criteri di individuazione del foro competente dettati per il caso in cui il creditore agisca per ottenere il pagamento di una somma di denaro. Le Sezioni Unite, perimetrando l'errore di fatto e tracciandone il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, hanno chiarito che l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nell’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sentenze ivi cit ate a § 3.4; Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997).Poiché la ricorrente contesta alla ordinanza impugnata di avere erroneamente avallato la decisione d’appello, che aveva riconosciuto la natura liquida del credito azionato con il ricorso monitorio, e di avere trascurato di considerare che, nella specie, mancava un titolo negoziale che indica sse la somma di denaro dovuta a titolo di corrispettivo, non potendo considerarsi valido titolo negoziale la fattura su cui poggiava il decreto ingiuntivo, è ben evidente che manca la deduzione di un errore di fatto, proponendosi piuttosto errores in iudicandoe, comunque, una rivalutazione di apprezzamenti di fatto che esulano dal perimetro del vizio revocatorio. 5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva delle partiintimate. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p
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