CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 31871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] . CIVILE P.A. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 09/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 27476 /201 9 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27476 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Michele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A26 E205K) rappresentato e difes o dall’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54B10 E445C), in virtù di procura in calce al controricor- -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- man. 1664/2019, pubblicata in data 8 marzo 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che Il medico [OSCURATO:PERSONA], deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76per la frequenza di un corso di specia lizza- zione universitaria, ha agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. n. 27476/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 sidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per ottenere il risar- cimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie. La sua domandaè stata rigettata dal Tribunale di Roma , che ha ritenuto prescritti i diritti fatti valere in giudizio. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, esclusa la prescrizione, l’ha invece accolta e ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a paga- re, in favore del [OSCURATO:PERSONA],l’importo di € 18.463,50, oltre interes- si legali dalla costituzione in mora. Ricorre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Considerato che 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione diret- tive CEE 82/76, 93/16, 75/362, 75/363, art. 6 D.lgs. 257/1991, art. 2043 c.c., sent. 24/01/2018 della Corte di Giu- stizia Art. 360 n. 3 c.p.c.». L’amministrazione ricorrente sostiene che non avrebbe dovuto riconoscersi alcun indennizzo in favore dell’intimato, in quanto iscrittosi alla scuola di specializzazione frequentata nell’anno 1981, quindi anteriormente all’anno 1982 in cui è stata adot- tata la direttiva CEE 82/76. Il ricorso è infondato. La Corte di Giustizia della Unione Europea, a seguito di rinvii pregiudizialidelle Sezioni Unite di questa stessa Corte, ha for- nito l’interpretazione delle disposizioni rilevanti ai fini della Ric. n. 27476/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 presente controversia e, precisamente,dell’art. 2 paragrafo 1, lettera c), dell’art. 3, paragrafi 1e 2, nonché dell’allegato del- la direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio. Con la sentenza pronunciata in data 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, ha stabilito: a) che « qual- siasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto»; b) che tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c) che «una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclu- sione della formazione stessa». Con la sentenza 3 marzo 2022, C - 590/20, ha poi precisato che «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devo- no essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 – essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE». Di conseguenza, le Sezioni Unite di questa Corte hanno dap- prima affermato (a seguito della prima decisione della CGUE) che « il diritto al risarcimento del danno da inadempimento Ric. n. 27476/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle di- rettive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 feb- braio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in fa- vore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gen- naio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la man- cata percezione di una retribuzione adeguata, non all’intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20348 del 31/07/2018, Rv. 650269 –01) esuccessivamente chiarito (più recentemente, a seguito della seconda decisione della CGUE) che « il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982- 1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla con- clusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, op- pure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE» (Cass., Sez. U , Sentenza n. 20278 del 23/06/2022, Rv. 664953). È stato, altresì, precisato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ai medici iscritti a corsi di specializzazione iniziati a far tempo dal 1982, in un anno ac- cademico previsto a cavallo fra il 1982 ed il 1983, va inteso Ric. n. 27476/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 nel senso che, ove, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 l’importo risarcitorio spet- tante per il primo anno di corso (e commisurato a quanto indi- cato dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999, come confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30649 del 2018, che ha avallato la giurisprudenza inaugurata da Cass. n. 1712 del 1999) andrà frazionato e spetterà solo per la frazione dell’anno del corso frequentata dal gennaio 1983, mentre l’importo risarcitorio, per il suddetto primo anno accademico, andrà riconosciuto integralmente, qualora si accerti che la fre- quenza del primo anno di corso, pur formalmente “iniziato” (nei sensi su indicati) nel 1982 si sia svolta integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983. Poiché, come emerge dagli atti e dalla stessa decisione impu- gnata, l’intimato controricorrente, iscritto al corso di specializ- zazione anteriormente all’anno 1982 (precisamente nel 1981), ha proseguito la frequenza anche successivamente al gennaio 1983, la decisione impugnata, che gli ha riconosciuto l’indennizzo per la mancata percezione della adeguata remu- nerazione solo in relazione al periodo di frequenza successivo al 1° gennaio 1983, risulta del tutto conforme ai principi di di- ritto sopra enunciati. 2.Il ricorso è rigettato. Sussistono motivi sufficienti a giustificare la compensazione delle spese della presente fase del giudizio, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali, anche negli indirizzi di que- sta stessa Corte, con riguardo alle questioni di diritto oggetto della controversia. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; Ric. n. 27476/2019 –Sez. 3 – A d. 21 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 - dichiara integralmente compensate t