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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 12192/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1974/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n.2848/ 09/ 2021 depositata il 07/06/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal d.l. 119del 2018 ; rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1974/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.2848/ 09/ 2021 depositata il 07/06/2021, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dal d.l. 119del 2018 ; rilevato l’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654) dalla quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilit à per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12192/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris