CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Tosic) Rilevato che l'unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua, ancorché sintetica, motivazione svolta dalla Corte di merito quanto alla ribadita responsabilità per il delitto di evasione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] nte O Angelo C stanzo [OSCURATO:PERSONA]..1....E.RIA 15 14R