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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43253/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 22 ottobre 2021, la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato quoad poenam e nel resto ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Catania il 25 maggio 2015 in relazione al reato di detenzione e cessione di 4 dosi di marijuana, p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

L'esponente, con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una adeguata valutazione della responsabilità dell'imputato e di una puntuale disamina quanto alla concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico: in pratica, da un lato, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito e finisce per contrapporre una versione alternativa dell'interpretazione del materiale probatorio, tesa a sostenere il c.d. uso di gruppo, correttamente escluso dalla Corte di merito sulla base della carenza di elementi deponenti in tal senso; dall'altro, contesta le statuizioni sanzionatorie in merito alle quali la Corte etnea ha evidenziato i precedenti specifici dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), applicando comunque una pena che si attesta sui minimi edittali.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 6 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 22 ottobre 2021, la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato quoad poenam e nel resto ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa dal Tribunale di Catania il 25 maggio 2015 in relazione al reato di detenzione e cessione di 4 dosi di marijuana, p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'esponente, con unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancante di una adeguata valutazione della responsabilità dell'imputato e di una puntuale disamina quanto alla concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché generico: in pratica, da un lato, contestando la mancata valutazione di ragioni di proscioglimento, esso di fatto nega contro ogni evidenza che vi sia stato un esame critico delle emergenze probatorie da parte dei giudici di merito e finisce per contrapporre una versione alternativa dell'interpretazione del materiale probatorio, tesa a sostenere il c.d. uso di gruppo, correttamente escluso dalla Corte di merito sulla base della carenza di elementi deponenti in tal senso; dall'altro, contesta le statuizioni sanzionatorie in merito alle quali la Corte etnea ha evidenziato i precedenti specifici dell'imputato (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), applicando comunque una pena che si attesta sui minimi edittali. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma il 6 ottob
Sentenza Cassazione n. 43253/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris