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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01579/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28997/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado di primo grado confermava l'affermazione della pena responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, rideterminando il trattamento sanzionatorio.

2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputata in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico; violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria deducendo in ordine alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo rimettersi gli atti ad "altra sezione penale".

3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte.

3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminanclo le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595).

Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che la ricorrente doveva rispondere del reato di cui all' art. 648 bis c.p. in quanto sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie ed in particolare degli accertamenti della Guardia di Finanza e della documentazione in atti era emerso che la ricorrente aveva concorso alla predisposizione di una documentazione contabile falsa per occultare la provenienze illecita di merce.Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, di cui al primo ed al terzo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc„ pen. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 24259 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010) Rv. 247290 - 01.

3.4. Anche le ulteriori censure sono manifestamente infondate.

La Corte di appello con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego, facendo riferimento, fra l'altro, ai precedenti penali dell'imputata ed all' assenza di segni di resipiscenza.

Va ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto appare immune da censure

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28997/2022 [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado di primo grado confermava l'affermazione della pena responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio, rideterminando il trattamento sanzionatorio. 2. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo: vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputata in difetto in un adeguato quadro probatorio a suo carico; violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di riciclaggio; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria deducendo in ordine alla ammissibilità e fondatezza dei motivi di ricorso e chiedendo rimettersi gli atti ad "altra sezione penale". 3. Il ricorso è inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle censure proposte. 3.1. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, pure, ricordato che nel caso di c.d. doppia conforme, vale a dire di due sentenze dello stesso segno, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminanclo le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nella specie i giudici di appello, nel confermare la ricostruzione effettuata dai giudici di primo grado, con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria hanno ritenuto che la ricorrente doveva rispondere del reato di cui all' art. 648 bis c.p. in quanto sulla scorta delle complessive emergenze istruttorie ed in particolare degli accertamenti della Guardia di Finanza e della documentazione in atti era emerso che la ricorrente aveva concorso alla predisposizione di una documentazione contabile falsa per occultare la provenienze illecita di merce.Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra, le censure, di cui al primo ed al terzo motivo essendo incentrate tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la mancata ammissione di prove sollecitate al giudice ai sensi dell'art. 507 cod. proc„ pen. non costituisce un vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 24259 del 27/05/2010 Ud. (dep. 24/06/2010) Rv. 247290 - 01. 3.4. Anche le ulteriori censure sono manifestamente infondate. La Corte di appello con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 -bis cod. pen. ha congruamente motivato circa le ragioni del diniego, facendo riferimento, fra l'altro, ai precedenti penali dell'imputata ed all' assenza di segni di resipiscenza. Va ribadito che la Suprema Corte ha, d'altronde, più volte affermato che ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si veda ad esempio Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/1072004 Ud. - dep. 25/01/2005 - Rv. 230691), sicchè la sentenza sul punto appare immune da censure 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 29
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