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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40624/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 5.000,00 in relazione al reato di cui all'articolo 256 d.

Igs. 152/2006.

2. Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, l'erronea ricostruzione della vicenda in punto di fatto, e con un secondo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto nel giudizio di cassazione non può essere dedotto il vizio di travisamento del fatto.

Ed infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, tale vizio resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Va, peraltro, doverosamente aggiunto che l'eventuale permesso in sanatoria ottenuto dall'imputata - circostanza dedotta dalla ricorrente e afferente al regime urbanistico dell'immobile - non avrebbe in tutta evidenza potuto avere alcuna efficacia sanante rispetto alla mancanza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

3. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile non avendo la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito, in cui l'odierno ricorrente si era limitato a concludere per l'assoluzione (Sez. 3, n. 20282 del 24/03/2023, Gramignano, n.m.).

La Corte ritiene infatti che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.» (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 3, n. 23174 del 23/05/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 22/12/2017).

La Corte ha anche chiarito che in caso di difetto di esplicita richiesta non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 5.000,00 in relazione al reato di cui all'articolo 256 d. Igs. 152/2006. 2. Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, l'erronea ricostruzione della vicenda in punto di fatto, e con un secondo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto nel giudizio di cassazione non può essere dedotto il vizio di travisamento del fatto. Ed infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, tale vizio resta non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Va, peraltro, doverosamente aggiunto che l'eventuale permesso in sanatoria ottenuto dall'imputata - circostanza dedotta dalla ricorrente e afferente al regime urbanistico dell'immobile - non avrebbe in tutta evidenza potuto avere alcuna efficacia sanante rispetto alla mancanza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti. 3. Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile non avendo la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. costituito oggetto di specifica richiesta in sede di giudizio di merito, in cui l'odierno ricorrente si era limitato a concludere per l'assoluzione (Sez. 3, n. 20282 del 24/03/2023, Gramignano, n.m.). La Corte ritiene infatti che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.» (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01; Sez. 3, n. 23174 del 23/05/2018, Sarr, Rv. 272789 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 22/12/2017). La Corte ha anche chiarito che in caso di difetto di esplicita richiesta non grava sul giudice di merito alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
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