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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 15314/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 26/11/2024, il Tribunale di Monza, su con :orde richiesta delle parti, ha applicato a ZEMOUR Abdelali la pena di anni tre di reclusione ed iuro 16.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, co. 1, d.P.R. n. 309/1990 e 337 c.p., relativi alla detenzione di gr. 146,7 di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in 217 involucri, e per resistenza a pubblico ufficiale.

2. Avverso la predetta sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. , ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, co 1, lett. a) ed e) c.p.p. per inosservanza e mancanza di motivazione sottesa all'applicazion del disposto previsto dall'art. 240 c.p. in relazione all'art. 445 c.p.p.

Ad avviso della difesa, la confisca dei telefoni cellulari disposta dal Tribunale non troverebbe giustificazione nella cornice normativa applicabile, in quanto, ai sen ;i dell'art. 240 c.p., la confisca facoltativa può essere disposta dal giudice solo quando sia dimc strato il nesso di asservimento tra il bene e il reato.

Secondo la difesa, mancherebbe nel case di specie una motivazione adeguata sul legame strumentale tra i telefoni sequestrati e l'attivit2: delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

La questione posta all'attenzione di questa Corte attiene esclusivamente dia legittimità della confisca dei telefoni cellulari, disposta dal Tribunale di Monza con la senten2a impugnata.

In tema di confisca facoltativa, questa Corte ha costantemente affE: rmato che il provvedimento ablativo, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve essere sorretto da idonea e specifica motivazionE in ordine alla sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato.

Come opportunamente evidenziato dal ricorrente, la confisca facoltativ i è legittima soltanto quando risulti compiutamente dimostrata la relazione di asservimento tr la "cosa" e il reato, nel senso che la prima deve essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, bensì da uno stretto nesso strumentale, che rilevi effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, in seguito 111e modifiche operate dalla legge n. 134/2003, anche in caso di "patteggiamento", il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui dispone la misura ablativa, quando questa al bia carattere facoltativo.

Nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta carente sotto il profilo mo:ivazionale, in quanto il giudice di primo grado ha disposto la confisca dei telefoni celi'. lari con una motivazione apodittica e generica, limitandosi ad enunciare che "deve essere disposta la confisca e distruzione ex art. 240 c.p. dello stupefacente in sequestro e dei ci ue telefoni in giudiziale sequestro, essendo gli stessi riconducibili all'attività delittuosa po ;ta in essere dall'imputato", senza illustrare quale fosse in concreto il collegamento fun2 ionale tra i dispositivi e l'attività di spaccio.

Tale carenza motivazionale assume rilievo anche nel contesto di un procedimi ?nto definito con patteggiamento.

Infatti, seppure in tale rito sia consentita una motivazione )iù succinta, questa non può comunque risolversi in una mera clausola di stile, priva di rif wimenti alle peculiarità del caso concreto.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene , alcun riferimentc a elementi fattuali specifici da cui desumere che i telefoni sequestrati fossero effettivamente utilizzati per l'attività di spaccio.

Non vi è menzione di messaggi, chiamate o altri dati ricavati c ai dispositivi e correlati all'attività illecita, né risulta che sia stata compiuta un'analisi del loi o contenuto volta a evidenziare la sussistenza del denunciato collegamento funzionale. 2.Alla luce di tali principi, il difetto di motivazione rilevato nella sentenza i npugnata in relazione alla confisca dei telefoni cellulari impone, entro i limiti precisati, l'a nnullamento senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e di!: truzione dei telefoni cellulari in sequestro di cui dispone la restituzione all'avente diritto.

Così deciso il 25 marzo 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 26/11/2024, il Tribunale di Monza, su con :orde richiesta delle parti, ha applicato a ZEMOUR Abdelali la pena di anni tre di reclusione ed iuro 16.000 di multa per i reati di cui agli artt. 73, co. 1, d.P.R. n. 309/1990 e 337 c.p., relativi alla detenzione di gr. 146,7 di sostanza stupefacente tipo cocaina, suddivisa in 217 involucri, e per resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso la predetta sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia. , ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: violazione dell'art. 606, co 1, lett. a) ed e) c.p.p. per inosservanza e mancanza di motivazione sottesa all'applicazion del disposto previsto dall'art. 240 c.p. in relazione all'art. 445 c.p.p. Ad avviso della difesa, la confisca dei telefoni cellulari disposta dal Tribunale non troverebbe giustificazione nella cornice normativa applicabile, in quanto, ai sen ;i dell'art. 240 c.p., la confisca facoltativa può essere disposta dal giudice solo quando sia dimc strato il nesso di asservimento tra il bene e il reato. Secondo la difesa, mancherebbe nel case di specie una motivazione adeguata sul legame strumentale tra i telefoni sequestrati e l'attivit2: delittuosa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La questione posta all'attenzione di questa Corte attiene esclusivamente dia legittimità della confisca dei telefoni cellulari, disposta dal Tribunale di Monza con la senten2a impugnata. In tema di confisca facoltativa, questa Corte ha costantemente affE: rmato che il provvedimento ablativo, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deve essere sorretto da idonea e specifica motivazionE in ordine alla sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra i beni confiscati e il reato. Come opportunamente evidenziato dal ricorrente, la confisca facoltativ i è legittima soltanto quando risulti compiutamente dimostrata la relazione di asservimento tr la "cosa" e il reato, nel senso che la prima deve essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, bensì da uno stretto nesso strumentale, che rilevi effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte ribadito che, in seguito 111e modifiche operate dalla legge n. 134/2003, anche in caso di "patteggiamento", il giudice è tenuto a motivare le ragioni per cui dispone la misura ablativa, quando questa al bia carattere facoltativo. Nel caso in esame, la sentenza impugnata risulta carente sotto il profilo mo:ivazionale, in quanto il giudice di primo grado ha disposto la confisca dei telefoni celi'. lari con una motivazione apodittica e generica, limitandosi ad enunciare che "deve essere disposta la confisca e distruzione ex art. 240 c.p. dello stupefacente in sequestro e dei ci ue telefoni in giudiziale sequestro, essendo gli stessi riconducibili all'attività delittuosa po ;ta in essere dall'imputato", senza illustrare quale fosse in concreto il collegamento fun2 ionale tra i dispositivi e l'attività di spaccio. Tale carenza motivazionale assume rilievo anche nel contesto di un procedimi ?nto definito con patteggiamento. Infatti, seppure in tale rito sia consentita una motivazione )iù succinta, questa non può comunque risolversi in una mera clausola di stile, priva di rif wimenti alle peculiarità del caso concreto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata non contiene , alcun riferimentc a elementi fattuali specifici da cui desumere che i telefoni sequestrati fossero effettivamente utilizzati per l'attività di spaccio. Non vi è menzione di messaggi, chiamate o altri dati ricavati c ai dispositivi e correlati all'attività illecita, né risulta che sia stata compiuta un'analisi del loi o contenuto volta a evidenziare la sussistenza del denunciato collegamento funzionale. 2.Alla luce di tali principi, il difetto di motivazione rilevato nella sentenza i npugnata in relazione alla confisca dei telefoni cellulari impone, entro i limiti precisati, l'a nnullamento senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e di!: truzione dei telefoni cellulari in sequestro di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso il 25 marzo 2025
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