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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29405/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Macerata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, 99, commi 4 e 2 nn. 1 e 2, cod. pen. (capo 1); e agli artt.81, 337, 582, 585, 576 n. 5-bis, 99, comma 4, cod. pen. (capo 2).

Deduce violazione di legge in relazione all'art. 86 d.P.R. :309/90 e difetto di motivazione in ordine alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato; nonché violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo si appalesa manifestamente infondato, oltre che generico giacché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale (p. 5) offre adeguata ragione della pericolosità dell'imputato, presupposto della disposta espulsione dello stesso.

Il secondo motivo non è consentito perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del GIP TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dal Gip del Tribunale di Macerata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, 99, commi 4 e 2 nn. 1 e 2, cod. pen. (capo 1); e agli artt.81, 337, 582, 585, 576 n. 5-bis, 99, comma 4, cod. pen. (capo 2). Deduce violazione di legge in relazione all'art. 86 d.P.R. :309/90 e difetto di motivazione in ordine alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato; nonché violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo si appalesa manifestamente infondato, oltre che generico giacché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale (p. 5) offre adeguata ragione della pericolosità dell'imputato, presupposto della disposta espulsione dello stesso. Il secondo motivo non è consentito perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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