CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 35175/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/04/2026 della Corte d'appello di Lecceletti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva, con requisitoriascritta, chiedendo di annullare la sentenza limitatamente alla affermazione diresponsabilità penale con condanna ad un anno di reclusione, senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Lecce dichiarava l'estinzione per decorso deltermine di prescrizione del reato di truffa ascritto a [OSCURATO:PERSONA] mentreconfermava la condanna per il reato di ricettazione di un assegno provento difurto e/o smarrimento.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di2.1. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordineall'errata individuazione dell'imputazione ed all'omessa pronuncia sulla invocataprescrizione: la Corte di appello avrebbe erroneamente riportato in epigrafe - econsiderato ai fini del computo della prescrizione - i reati di truffa e ricettazionerelativi al procedimento n. 7886/2016 RGNR contestati al [OSCURATO:PERSONA] ed alBabila [OSCURATO:PERSONA]; tale procedimento era stato riunito a quello recante n.6133/2016 RGNR a carico del solo [OSCURATO:PERSONA]. Per i reati contestati nelproc. n. 7886/2016 il Tribunale aveva pronunciato sentenza di prescrizione (peril reato di truffa) e di assoluzione (per il reato di ricettazione), sicché siprocedeva solo per il reato di ricettazione contestato nel proc. 6133/2016.Ebbene: nelle conclusioni scritte depositate per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ladifesa avrebbe rilevato l'erronea indicazione delle imputazioni contenuta neldecreto di citazione a giudizio in appello, eccependo l'intervenuta prescrizionenon solo della truffa, ma anche della residua ricettazione consumata alla finedell’anno 2015 e considerata attenuata ai sensi dell’allora vigente art. 648,secondo comma, cod. pen., circostanza questa che avrebbe contratto il tempo diprescrizione. In sintesi, si deduceva che la Corte territoriale non avrebbeconsiderato la deduzione difensiva e non avrebbe individuato correttamente iltempo di consumazione del reato omettendo di dichiarare l’estinzione del reatodi ricettazione per prescrizione;2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordineal mancato accertamento della provenienza delittuosa del titolo: il meropossesso di un assegno smarrito integrerebbe, al più, un illecito civile o lafattispecie depenalizzata di appropriazione di cose smarrite ma non potrebbecostituire il presupposto del delitto di ricettazione; a ciò si aggiungeva che nonsarebbe stata dimostrata la sussistenza dell'elemento soggettivo che nonsarebbe deducibile dall’utilizzo del titolo illecito in una transazione caratterizzatadal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito al venditore i propri dati personali; talecomportamento sarebbe infatti incompatibile con la consapevolezza di detenereun assegno provento di reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va preliminarmente evidenziato che le originarie imputazioni ascritte aa) proc. RG n. 7886/16: artt. 110, 640 cod. pen. in danno in [OSCURATO:PERSONA](capo A): in primo grado, nei confronti dell’imputato è stata emessa sentenza dinon doversi procedere per estinzione del reato in conseguenza di rimessione diquerela;b) proc. RG n. 7886/16: artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. in danno di LorenzoSportella (capo B): in primo grado, nei confronti dell’imputato è stata emessasentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste;c) proc. RG n. 6133/16: art. 640 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo A):in primo grado l’imputato è stato condannato; in secondo grado è stata emessasentenza di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato;d) proc. RG n. 6133/16: art. 648 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo B):in primo grado l’imputato è stato condannato previo riconoscimento dell’ipotesidi cui all’art. 648 cpv., cod. pen.; in secondo grado la condanna è stataconfermata con riduzione della pena ad anni uno di reclusione ed euro 200,00 dimulta.I due procedimenti risultano essere stati riuniti già in sede di giudizio diprimo grado.Il presente gravame afferisce esclusivamente alla condanna per il reato diricettazione commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (punto d del sopra indicatoelenco).3. Il secondo motivo - che viene trattato in via preliminare per ragioni diordine logico - non supera la soglia di ammissibilità in quanto propone una nonconsentita istanza di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove inordine alla conferma della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] senza indicare vizi decisivicompendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi dimerito.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazionedella legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non puòeffettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativadelle prove, o degli indizi raccolti, atteso che il suo compito è limitato allavalutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenzaalle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate, devono essere allegate oindicate, in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6, n. 13809del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice dilegittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad unarivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllosulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logicadella interpretazione che ne è stata fornita (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012,Aprovitola, Rv. 253774-01).Nel caso di specie, la Corte d'appello, valutando la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato di ricettazione ha persuasivamente ritenutoche non poteva ritenersi che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse la consapevolezza della illecitaprovenienza dell'assegno, tenuto conto del fatto che lo stesso avrebbe dovutoessere nel possesso esclusivo della persona titolare del conto o della persona daquesti delegata.E’ altresì escluso che si versi in un caso di irrilevanza penale della condottacontestata tenuto conto che la stessa risale ad un periodo “precedente”all'intervento di depenalizzazione effettuato dal d.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 eche, in relazione a tale periodo, la Corte di Cassazione ha stabilito, congiurisprudenza che si condivide, che la provenienza da delitto dell'oggettomateriale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecieincriminatrice, di talché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o lasopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario nonassumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto ilprofilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momentoin cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissioneaffinché altri la ricevano (Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034-01, in fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnetdenunciato smarrito, nella quale la Cassazione ha evidenziato l'irrilevanzadell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod. pen. per effettodel D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 2, n.18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220-01; Sez. 2, n. 32775del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859-01).4. Anche il primo motivo che deduce l’omessa valutazione della memoriacon cui si eccepiva il decorso del termine di prescrizione, anche tenuto conto delriconoscimento dell’attenuante della lieve entità della ricettazione non supera lasoglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato.Preso atto che il deposito della memoria è riferito ad una udienza nonesistente (in ipotesi celebrata il 25 novembre 2025) che, comunque, non sirinviene in atti, il Collegio rileva che la Corte d'appello, come si evince conchiarezza dalla motivazione di entrambe le sentenze di merito, ha confermato lacondanna esclusivamente per il reato di ricettazione (capo B) contestato nelprocedimento n. 6133 del 2016 RGNR a carico del solo [OSCURATO:PERSONA].Ebbene, in relazione a tale reato, dalla motivazione della sentenza di primogrado (pag. 3), emerge con chiarezza che lo stesso è stato consumato alla finedell'anno 2015: è in tale data, infatti, che il ricorrente - secondo quanto emergedalle dichiarazioni raccolte - aveva consegnato a [OSCURATO:PERSONA] un assegnopostdatato di 487,39 denunciato smarrito da [OSCURATO:PERSONA]Anna che avevaaffermato di avere perso il carnet di assegni verso la fine dell'anno 2015 (ilD’Anna aveva affermato che tutti gli assegni erano in bianco sebbene fossestata apposta la firma di traenza).Ebbene, individuando il tempus commessi delicti nel dicembre 2015 laprescrizione della ricettazione risulta essere decorsa il 1° dicembre 2025 cui,tuttavia, devono essere aggiunti 183 giorni di sospensione ordinaria (64 gg. persospensione COVID e 119 gg. per differimento dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] al03/02/2022, disposta su richiesta della difesa), il che consente di individuare iltermine finale nel 2 giugno 2026, data successiva alla pronuncia della sentenzad'appello che risulta pronunciata il 10 aprile 2026.Tenuto conto della inammissibilità del ricorso, la prescrizione non deveessere dichiarata in questa sede: si ribadisce infatti che l'inammissibilità delricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, deirequisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifestainfondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto diimpugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le causedi non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903-01; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000,D.L., Rv. 217266-01).5. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]