Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10690/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VILtojil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Viterbo, in data 12 giugno 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ahmetoviss_ e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena, irrogata agli imputati, in quella di anni due di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 423 cod. pen., così modificata l'imputazione.

1.1. Il primo giudice aveva condannato il ricorrente in concorso, ritenendo che la contestazione originaria del reato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. andasse riqualificata ai sensi dell'art. 424, primo comma, cod. pen., in danneggiamento seguito da incendio, irrogando la pena di mesi quattro di reclusione a ciascuno degli imputati.

1.2. Su atto di appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, la sentenza descritta veniva riformata in sede di gravame, accogliendo la sollecitazione della parte pubblica secondo la quale il primo giudice aveva reputato, in contrasto con le risultanze probatorie (deposizione testi di polizia giudiziaria), che l'incendio era modesto.

Si sollecitava, invece, la riforma della sentenza di primo grado, deducendo che l'incendio aveva interessato l'interno del bar gestito dalla persona offesa e che la combustione e successiva deflagrazione avevano investito, danneggiandola, la parte superiore della vetrata che era esplosa.

Si evidenziava, infine, che la progressione dell'incendio era stata anche propiziata dalla presenza di impianti refrigeranti contenenti gas compresso, sostanza altamente infiammabile. 1.3.La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello, evidenziava che l'incendio aveva interessato oltre agli arredi del bar, anche il gas compresso contenuto negli impianti di refrigerazione ed era stato appiccato mediante il versamento, all'interno del locale, di liquido infiammabile, con la manifestata volontà, da parte dell'imputato, per ragioni di concorrenza, di distruggere il locale della persona offesa,9,quindi , di cagionare l'incendio, inteso quale combustione di non modeste proporzioni, tendente ad espandersi e di non agevole spegnimento, cioè con le caratteristiche proprie del reato di cui all'art.423 cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a seguito di ordinanza del 7 dicembre 2021, con la quale è stato rimesso in termini, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avv.

M. Russo, che denuncia nullità della sentenza di secondo grado per omesso avviso all'imputato e al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., chiedendo, comunque, la declaratoria di prescrizione del reato.

2.1. Si deduce che Dolci è stato ritenuto, all'atto della fissazione del giudizio di appello, come domiciliato in Roma, alla Via della Monachina n. 8, assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, invece, di dati che riguardavano il coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre la sua residenza era in Vetralla, alla Via IV Novembre n. 2. il suo difensore era l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (n.d.r. come da intestazione della sentenza di primo grado).

Tanto, come risulta, secondo il ricorrente, anche dall'intestazione della sentenza di secondo grado e dal provvedimento di revoca del titolo esecutivo, in sede di incidente di esecuzione, che ha rimesso in termini il ricorrente per proporre ricorso per cassazione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. L'esame degli atti, doveroso per la qualità dell'eccezione formulata dalla difesa (nel senso che l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez.

U, n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253213, in mot.), ha consentito di acclarare che, come accertato dal giudice dell'esecuzione, il luogo di residenza e domicilio dell'imputato ricorrente è Vetralla, alla via IV Novembre n. 2, non quello di Roma, alla via Monachina n. 8.

Del pari, come dedotto, il suo difensore alla data della fissazione dell'udienza in appello, non era l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in quanto difensore del coimputato, risultando, all'epoca, quale difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non presente all'udienza.

Ciò ha determinato, peraltro, con provvedimento del 7 dicembre 2021, la revoca, da parte della Corte di appello di Roma, della declaratoria di irrevocabilità della sentenza della medesima Corte territoriale, del 20 ottobre 2016, rimettendo in termini il Dolci ed il suo difensore, per la proposizione del ricorso per cassazione.

1.2. Essendosi verificata la nullità, assoluta e insanabile, ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., dell'avviso di fissazione dell'udienza del 20 ottobre 2016, della dichiarazione di contumacia, nonché quella derivata della sentenza di secondo grado, emessa all'esito dell'udienza, celebrata senza la presenza dell'imputato e del difensore, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 2.È appena il caso di osservare che non risulta, nel caso al vaglio, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione per decorso del termine massimo.

Invero, il fatto è stato commesso in data 17 maggio 2007.

Tenuto conto della qualificazione del reato, ai sensi dell'art. 423 cod. pen., corrispondente a quella originaria, come ritenuto, peraltro dalla Corte di appello, rispetto al concorrente nel reato, questo si prescrive, in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., vista la pluralità di atti interruttivi della prescrizione (sentenza di primo grado del 12 giugno 2013) alla data del 17 febbraio 2017 (anni sette, oltre un quarto).

A tale termine vanno aggiunti i seguenti periodi di sospensione del corso della prescrizione, dal 14 marzo al 12 giugno 2013, per giorni 60, stante il rinvio dell'udienza dinanzi al Tribunale di Viterbo, per il concomitante impegno professionale del difensore, nonché quello dal 3 dicembre 2015 al 20 ottobre 2016, stante il rinvio del processo di appello, per astensione degli avvocati dalla partecipazione alle udienze, per il complessivo periodo di anni uno e giorni diciassette di sospensione del corso della prescrizione.

Deve, poi, aggiungersi, il periodo ai sensi dell'art. 175, ultimo comma, cod. pen., compreso tra la data di emissione della sentenza di secondo grado, mai comunicata alla parte (20 ottobre 2016) e quella della notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza con la quale è stata concessa la restituzione in termini per appellare (nella specie 7 dicembre 2021), per il periodo di anni cinque mesi uno e giorni diciassette (Sez. 3, n. 8713 del 2/12/2016, Thioune, Rv. 269158).

Sicché, senz'altro, alla data dell'odierna udienza, fissata dinanzi a questa Corte, il detto termine non è spirato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra one della Corte di appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VILtojil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha riformato la condanna, resa dal Tribunale di Viterbo, in data 12 giugno 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ahmetoviss_ e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena, irrogata agli imputati, in quella di anni due di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 423 cod. pen., così modificata l'imputazione. 1.1. Il primo giudice aveva condannato il ricorrente in concorso, ritenendo che la contestazione originaria del reato di cui agli artt. 110 e 423 cod. pen. andasse riqualificata ai sensi dell'art. 424, primo comma, cod. pen., in danneggiamento seguito da incendio, irrogando la pena di mesi quattro di reclusione a ciascuno degli imputati. 1.2. Su atto di appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo, la sentenza descritta veniva riformata in sede di gravame, accogliendo la sollecitazione della parte pubblica secondo la quale il primo giudice aveva reputato, in contrasto con le risultanze probatorie (deposizione testi di polizia giudiziaria), che l'incendio era modesto. Si sollecitava, invece, la riforma della sentenza di primo grado, deducendo che l'incendio aveva interessato l'interno del bar gestito dalla persona offesa e che la combustione e successiva deflagrazione avevano investito, danneggiandola, la parte superiore della vetrata che era esplosa. Si evidenziava, infine, che la progressione dell'incendio era stata anche propiziata dalla presenza di impianti refrigeranti contenenti gas compresso, sostanza altamente infiammabile. 1.3.La Corte territoriale, in accoglimento dell'appello, evidenziava che l'incendio aveva interessato oltre agli arredi del bar, anche il gas compresso contenuto negli impianti di refrigerazione ed era stato appiccato mediante il versamento, all'interno del locale, di liquido infiammabile, con la manifestata volontà, da parte dell'imputato, per ragioni di concorrenza, di distruggere il locale della persona offesa,9,quindi , di cagionare l'incendio, inteso quale combustione di non modeste proporzioni, tendente ad espandersi e di non agevole spegnimento, cioè con le caratteristiche proprie del reato di cui all'art.423 cod. pen. 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a seguito di ordinanza del 7 dicembre 2021, con la quale è stato rimesso in termini, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avv. M. Russo, che denuncia nullità della sentenza di secondo grado per omesso avviso all'imputato e al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza camerale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., chiedendo, comunque, la declaratoria di prescrizione del reato. 2.1. Si deduce che Dolci è stato ritenuto, all'atto della fissazione del giudizio di appello, come domiciliato in Roma, alla Via della Monachina n. 8, assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi, invece, di dati che riguardavano il coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre la sua residenza era in Vetralla, alla Via IV Novembre n. 2. il suo difensore era l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (n.d.r. come da intestazione della sentenza di primo grado). Tanto, come risulta, secondo il ricorrente, anche dall'intestazione della sentenza di secondo grado e dal provvedimento di revoca del titolo esecutivo, in sede di incidente di esecuzione, che ha rimesso in termini il ricorrente per proporre ricorso per cassazione. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, A. Cocomello, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. L'esame degli atti, doveroso per la qualità dell'eccezione formulata dalla difesa (nel senso che l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità, poiché la censura si inscrive nell'ottica delineata dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253213, in mot.), ha consentito di acclarare che, come accertato dal giudice dell'esecuzione, il luogo di residenza e domicilio dell'imputato ricorrente è Vetralla, alla via IV Novembre n. 2, non quello di Roma, alla via Monachina n. 8. Del pari, come dedotto, il suo difensore alla data della fissazione dell'udienza in appello, non era l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in quanto difensore del coimputato, risultando, all'epoca, quale difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non presente all'udienza. Ciò ha determinato, peraltro, con provvedimento del 7 dicembre 2021, la revoca, da parte della Corte di appello di Roma, della declaratoria di irrevocabilità della sentenza della medesima Corte territoriale, del 20 ottobre 2016, rimettendo in termini il Dolci ed il suo difensore, per la proposizione del ricorso per cassazione. 1.2. Essendosi verificata la nullità, assoluta e insanabile, ai sensi dell'art.179 cod. proc. pen., dell'avviso di fissazione dell'udienza del 20 ottobre 2016, della dichiarazione di contumacia, nonché quella derivata della sentenza di secondo grado, emessa all'esito dell'udienza, celebrata senza la presenza dell'imputato e del difensore, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. 2.È appena il caso di osservare che non risulta, nel caso al vaglio, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione per decorso del termine massimo. Invero, il fatto è stato commesso in data 17 maggio 2007. Tenuto conto della qualificazione del reato, ai sensi dell'art. 423 cod. pen., corrispondente a quella originaria, come ritenuto, peraltro dalla Corte di appello, rispetto al concorrente nel reato, questo si prescrive, in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., vista la pluralità di atti interruttivi della prescrizione (sentenza di primo grado del 12 giugno 2013) alla data del 17 febbraio 2017 (anni sette, oltre un quarto). A tale termine vanno aggiunti i seguenti periodi di sospensione del corso della prescrizione, dal 14 marzo al 12 giugno 2013, per giorni 60, stante il rinvio dell'udienza dinanzi al Tribunale di Viterbo, per il concomitante impegno professionale del difensore, nonché quello dal 3 dicembre 2015 al 20 ottobre 2016, stante il rinvio del processo di appello, per astensione degli avvocati dalla partecipazione alle udienze, per il complessivo periodo di anni uno e giorni diciassette di sospensione del corso della prescrizione. Deve, poi, aggiungersi, il periodo ai sensi dell'art. 175, ultimo comma, cod. pen., compreso tra la data di emissione della sentenza di secondo grado, mai comunicata alla parte (20 ottobre 2016) e quella della notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza con la quale è stata concessa la restituzione in termini per appellare (nella specie 7 dicembre 2021), per il periodo di anni cinque mesi uno e giorni diciassette (Sez. 3, n. 8713 del 2/12/2016, Thioune, Rv. 269158). Sicché, senz'altro, alla data dell'odierna udienza, fissata dinanzi a questa Corte, il detto termine non è spirato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra one della Corte di appello d
Sentenza Cassazione n. 10690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris