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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18305/2026

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RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita coltivazione di n. 7 piante di marijuana, è inammissibile perché prospetta motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

I giudici di merito, in conformità all'orientamento delle S.U.

N. 12348/2019, hanno motivatamente ritenuto la configurabilità del reato facendo riferimento al principio attivo ricavato (mg 104,66), al numero di piantine di marijuana coltivate (n. 7), alle tecniche di coltivazione, nonché ai rapporti intercorrenti tra l'imputato e un'altra coltivatrice.

I giudici hanno anche dato conto della denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla protratta attività di coltivazione e alla complessiva quantità di principio attivo ricavabile dalle piante in esame.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di illecita coltivazione di n. 7 piante di marijuana, è inammissibile perché prospetta motivi di ricorso riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. I giudici di merito, in conformità all'orientamento delle S.U. N. 12348/2019, hanno motivatamente ritenuto la configurabilità del reato facendo riferimento al principio attivo ricavato (mg 104,66), al numero di piantine di marijuana coltivate (n. 7), alle tecniche di coltivazione, nonché ai rapporti intercorrenti tra l'imputato e un'altra coltivatrice. I giudici hanno anche dato conto della denegata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alla protratta attività di coltivazione e alla complessiva quantità di principio attivo ricavabile dalle piante in esame. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18305/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris