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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 settembre 1960

Cassazione n. 23580/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 15/09/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'amministrazione giudiziaria della società [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento sopra indicato il Giudice per le indagini preliminari autorizzava gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri - imputati in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere, peculato e riciclaggio - a trasmettere all'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], che a quegli amministratori tanto aveva domandato, l'elenco dei suddetti beni.

Con lo stesso provvedimento il Giudice stabiliva, in dispositivo, che gli amministratori giudiziari avrebbero dovuto specificare all'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], che i beni in questione "sono indisponibili perché sottoposti a sequestro penale finalizzato alla confisca e pertanto non possono essere devoluti gratuitamente".

2. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso l'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con atto sottoscritto dall'Avvocato dello Stato, la quale - premesso di essere legittimata ad impugnare un decreto solo formalmente riguardante la gestione di beni in sequestro, ma nella sostanza avente carattere di definitività e contenuto decisorio, perché idoneo ad incidere su diritti oggetto di una controversia tra le parti - ha dedotto la violazione di legge, per avere il Giudice per le indagini preliminari erroneamente escluso la possibilità che i beni aziendali in questione (in specie, la rete NewSlot e la rete Videolotterie, con relativi contratti, licenze, certificazioni e sistemi di controllo) possano essere devoluti alla medesima Agenzia, benché si tratti di beni di proprietà dello Stato, oggetto di una concessione di gestione dalla quale la società [OSCURATO:PERSONA]. è oramai decaduta a far data dal 27 marzo 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse dell'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] sia inammissibile.

2. Va preliminarmente rilevato che, quand'anche quello in oggetto fosse qualificabile come provvedimento che decide sul mantenimento del sequestro preventivo in argomento, lo stesso dovrebbe essere assimilato ad una ordinanza in materia di sequestro preventivo, diverséíi dal decreto ger etico della misura reale, contro la quale i soggetti legittimati avrebbero potuto proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. e non anche ricorso per cassazione, che dunque è atto di impugnazione formalmente non ammissibile.

3. Nel merito il motivo del ricorso è, in ogni caso, manifestamente infondato.

Il decreto oggetto di gravame va certamente qualificato come decisione in ordine alla amministrazione ovvero alla gestione di beni in sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., 40 e 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché con lo stesso il Giudice per le indagini preliminari, lungi dal provvedere su una formale domanda di terzi di restituzione di quei beni ovvero di modifica della già disposta misura reale, si è limitato a provvedere sulla istanza con la quale gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a vincolo avevano chiesto chiarimenti sulle iniziative da adottare con riferimento alla nota con la quale l'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto loro un elenco di quei beni.

In tale ottica, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio con il quale, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (così, tra le molte, Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499; Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381; Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043).

4. Non conduce a differente conclusione la circostanza che nella parte motiva del provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma abbia affermato come i beni oggetto di quella richiesta di inventario sono indisponibili anche alla stessa amministrazione giudiziaria e "insensibili" alla portata applicativa di eventuali previsioni pattizie.

Si è trattato, infatti, di una asserzione formulata in maniera incidentale, tenuto conto che quel Giudice non doveva provvedere su una esplicita richiesta di terzi di restituzione dei beni, ma su una istanza degli amministratori giudiziari inerente alla gestione di beni medesimi: determinazione che il terzo interessato avrebbe potuto eventualmente rimettere in discussione con un atto di opposizione (così Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369).

Peraltro, quella indicazione, pur esplicitata nel dispositivo, è stata formulata in assenza di un reale contraddittorio sul punto con la parte interessata e, comunque, non in un procedimento incidentale appositamente destinato a riconoscere o a negare un diritto di quel terzo: come tale non poteva e non può oggi considerarsi espressione di un provvedimento definitorio di una controversia ovvero provvedimento insuscettibile di rieseme, idoneo "a dirimere una lite tra parti contrapposte", e perciò parificabile ad una sentenza ai fini della ricorribilità per cassazione (in questo senso, sia pur con riferimento all'analoga disciplina della gestione dei beni soggetti a sequestro di prevenzione, Sez. 1, n. 35536 del 30/05/2019, Giavelli, Rv. 276938; nella medesima ottica vds. anche Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, in motivazione, § 4.1).

5. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'Agenzia impugnante, avendo fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella delle parti private del procedimento (vds.

Sez.

U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, in motivazione, § 4.3).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del 15/09/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'amministrazione giudiziaria della società [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato il Giudice per le indagini preliminari autorizzava gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro preventivo nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri - imputati in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere, peculato e riciclaggio - a trasmettere all'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], che a quegli amministratori tanto aveva domandato, l'elenco dei suddetti beni. Con lo stesso provvedimento il Giudice stabiliva, in dispositivo, che gli amministratori giudiziari avrebbero dovuto specificare all'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], che i beni in questione "sono indisponibili perché sottoposti a sequestro penale finalizzato alla confisca e pertanto non possono essere devoluti gratuitamente". 2. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso l'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con atto sottoscritto dall'Avvocato dello Stato, la quale - premesso di essere legittimata ad impugnare un decreto solo formalmente riguardante la gestione di beni in sequestro, ma nella sostanza avente carattere di definitività e contenuto decisorio, perché idoneo ad incidere su diritti oggetto di una controversia tra le parti - ha dedotto la violazione di legge, per avere il Giudice per le indagini preliminari erroneamente escluso la possibilità che i beni aziendali in questione (in specie, la rete NewSlot e la rete Videolotterie, con relativi contratti, licenze, certificazioni e sistemi di controllo) possano essere devoluti alla medesima Agenzia, benché si tratti di beni di proprietà dello Stato, oggetto di una concessione di gestione dalla quale la società [OSCURATO:PERSONA]. è oramai decaduta a far data dal 27 marzo 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse dell'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] sia inammissibile. 2. Va preliminarmente rilevato che, quand'anche quello in oggetto fosse qualificabile come provvedimento che decide sul mantenimento del sequestro preventivo in argomento, lo stesso dovrebbe essere assimilato ad una ordinanza in materia di sequestro preventivo, diverséíi dal decreto ger etico della misura reale, contro la quale i soggetti legittimati avrebbero potuto proporre appello ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen. e non anche ricorso per cassazione, che dunque è atto di impugnazione formalmente non ammissibile. 3. Nel merito il motivo del ricorso è, in ogni caso, manifestamente infondato. Il decreto oggetto di gravame va certamente qualificato come decisione in ordine alla amministrazione ovvero alla gestione di beni in sequestro ai sensi del combinato disposto degli artt. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., 40 e 41 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché con lo stesso il Giudice per le indagini preliminari, lungi dal provvedere su una formale domanda di terzi di restituzione di quei beni ovvero di modifica della già disposta misura reale, si è limitato a provvedere sulla istanza con la quale gli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a vincolo avevano chiesto chiarimenti sulle iniziative da adottare con riferimento alla nota con la quale l'Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto loro un elenco di quei beni. In tale ottica, va ricordato come costituisca ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio con il quale, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che attengono alla mera gestione del bene sequestrato, e, quindi, si presentano come atti di ordinaria amministrazione (così, tra le molte, Sez. 2, n. 40130 del 29/09/2015, Piazzalunga, Rv. 264499; Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381; Sez. 6, n. 28003 del 26/03/2014, Anemone, Rv. 262043). 4. Non conduce a differente conclusione la circostanza che nella parte motiva del provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma abbia affermato come i beni oggetto di quella richiesta di inventario sono indisponibili anche alla stessa amministrazione giudiziaria e "insensibili" alla portata applicativa di eventuali previsioni pattizie. Si è trattato, infatti, di una asserzione formulata in maniera incidentale, tenuto conto che quel Giudice non doveva provvedere su una esplicita richiesta di terzi di restituzione dei beni, ma su una istanza degli amministratori giudiziari inerente alla gestione di beni medesimi: determinazione che il terzo interessato avrebbe potuto eventualmente rimettere in discussione con un atto di opposizione (così Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Licciardello, Rv. 281369). Peraltro, quella indicazione, pur esplicitata nel dispositivo, è stata formulata in assenza di un reale contraddittorio sul punto con la parte interessata e, comunque, non in un procedimento incidentale appositamente destinato a riconoscere o a negare un diritto di quel terzo: come tale non poteva e non può oggi considerarsi espressione di un provvedimento definitorio di una controversia ovvero provvedimento insuscettibile di rieseme, idoneo "a dirimere una lite tra parti contrapposte", e perciò parificabile ad una sentenza ai fini della ricorribilità per cassazione (in questo senso, sia pur con riferimento all'analoga disciplina della gestione dei beni soggetti a sequestro di prevenzione, Sez. 1, n. 35536 del 30/05/2019, Giavelli, Rv. 276938; nella medesima ottica vds. anche Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, in motivazione, § 4.1). 5. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'Agenzia impugnante, avendo fatto valere interessi di natura civilistica, è titolare di una posizione sostanzialmente assimilabile a quella delle parti private del procedimento (vds. Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, in motivazione, § 4.3). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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