CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 24793/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 18 marzo 2026 il Tribunale di Marsala, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca dellasospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenzadi condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Marsala il 15 giugno2022.L’istanza è stata accolta ex art. 168, quarto comma, cod. pen. in quantoconcessa per la terza volta.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, peril tramite del difensore, con unico motivo, sia pure articolato sotto due titoli, incui deduce che, come era stato evidenziato in memoria nel corso dell’incidente diesecuzione, una delle due ulteriori sentenze in cui è stato concesso il beneficionon è, in realtà, irrevocabile, perchè contro di essa era stato proposto ricorso percassazione il 18 luglio 2022, non ancora deciso dopo quasi quattro anni; ilmancato passaggio in giudicato preclude la possibilità di ritenerla rilevante aglieffetti del computo.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del viziodedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge cheall’interno del fascicolo trasmesso dal giudice del merito vi è una annotazione dicancelleria in cui si riferisce che dopo l’udienza camerale, e dopo la notificadell’ordinanza impugnata, è stata rinvenuta una memoria trasmessa daldifensore del condannato via posta elettronica certificata all’indirizzo del depositoera stato concesso il beneficio non era ancora irrevocabile, e cui era allegato unricorso per cassazione apparentemente a suo tempo presentato dal difensorecontro la stessa.Non essendo stata portata all’attenzione del giudice, su tale deduzione nonvi è risposta nell’ordinanza impugnata.In conformità ai principi generali del sistema processuale, la mancatavalutazione di tale memoria, pur non integrando, di per sé, nullità delprovvedimento impugnato, può influire sulla correttezza logico-giuridica dellamotivazione (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578: l'omessavalutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma puòinfluire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione delprovvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espressele ragioni difensive; conformi Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto,Rv. 276199; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600).Nel caso in esame, la deduzione circa la non irrevocabilità di una delle dueulteriori sentenze in cui era stato concesso il beneficio sottoponeva al giudicedell’esecuzione un argomento che era rilevante nel percorso argomentativo delladecisione di revoca, e la cui mancata valutazione comporta un vizio dellamotivazione della decisione.Peraltro, con successiva nota depositata nel corso del giudizio di cassazione,la cancelleria del giudice del merito ha riferito alla Corte che è statoeffettivamente rinvenuto sulla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio ilricorso per cassazione che il ricorrente riferiva non esser stato considerato nelprovvedimento impugnato.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sonostate rivolte e che la stessa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudiziosul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale diMarsala.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]