CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha ridotto la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine ai reati ascritti. 2. I ricorrenti denunciano, rispettivamente, vizi di motivazione in ordine alla pena ([OSCURATO:PERSONA]), alla quantificazione della pena pecuniaria (Chimenzo) ed alla omessa esclusione della aggravante di cui allOart. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. 3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pem, operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla stessa richiesta delle parti, alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. Che quanto censura del [OSCURATO:PERSONA] relativa all'omessa esclusione della aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, la Corte ha specificamente fatto rinvio al concordato delle parti recependolo in motivazione, mentre nulla di 'quanto dedotto con i motivi viene evidenziato nel dispositivo che, pertanto deve intendersi conforme alle richieste. 5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e dascuno di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos