CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38482/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale trascurato che dalle dichiarazioni della persona offesa sarebbe emersa l'assenza della minaccia nella condotta dell'imputato; 2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., atteso che l'unico indizio sarebbe rappresentato da una sola frase, pronunciata - a detta della persona offesa - in un'occasione e del seguente tenore "so dove abiti"; 2.3 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., essendo stata affermata la responsabilità dell'imputato, pur in presenza di un ragionevole dubbio, non potendo un'unica frase intimidire la persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo ai motivi sollevati, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo tutti all'affermazione di responsabilità del ricorrente, deve rilevarsi che l'impugnata pronunzia ha offerto una congrua ed esaustiva giustificazione del giudizio di responsabilità, formulato nei confronti dell'imputato, esponendo linearmente le conclusioni tratte dalla valutazione delle emergenze probatorie e puntualmente replicando alle deduzioni ed ai rilievi svolti dalla difesa (v. f. 3 e 4 della sentenza d'appello). In particolare, la Corte d'appello ha sottolineato che la frase ricordata dall'imputato (so dove abiti) ha capacità intimidatoria, perché sottintende che la persona offesa non è al sicuro in nessun posto, ed era stata pronunciata al culmine di una serie di condotte velatamente intimidatorie, poste in essere dai due correi. A fronte della motivazione, corretta, logica, non contraddittoria e, pertanto esente da vizi censurabili, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di legittimità. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. 4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 14 giugno 2022 Il Consigliere est