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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 23357/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni depositate in data 14/01'2022 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 22 settembre 2020, depositata il 19 novembre 2020, confermava la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, esclusa la contestata recidiva e ritenuto l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva dei reati di induzione in errore del funzionario dell'A.C.I. che trascriveva il falso, quanto alla cessazione dalla circolazione di una autovettura Peugeot (artt. 48-481 cod. pen., capo a), nonché per l'induzione in errore di un funzionario della Motorizzazione civile che rilasciava una carta di circolazione a seguito della asserita eliminazione di un impianto a gas, sempre su una autovettura Peugeot (artt. 48-481 cod pen., capo b).

La Corte territoriale condivideva le argomentazioni della sentenza di primo grado, rigettava le censure proposte con l'atto di appello, limitate al trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1.

Il primo motivo prospetta violazione di legge prccessuale penale in relazione agli artt. 159, 157, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla illegittimità del decreto di irreperibilità e alla conseguente nullità assoluta degli atti successivi, a cominciare dal decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico ministero.

2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata quanto alla violazione di legge penale sostanziale, in relazione agli artt. 48-481 cod. pen., per erronea applicazione.

In particolare, lamenta il ricorrente che la condotta di aver attestato con dichiarazione sostitutiva del certificato di proprietà la cessazione dalla circolazione per avvenuta demolizione dell'autovettura, in realtà ancora in circolazione con altra targa, non integri la fattispecie dell'art. 481 cod. pen. 3.

Il terzo motivo censura la sentenza impugnata in relazione alla violazione di legge e alla motivazione carente e contraddittoria, oltre che manifestamente illogica, in relazione all'art. 481 cod. pen.

In sostanza il ricorrente lamenta che non è stata fornita la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso nel reato contestato, essendosi limitato a sottoscrivere atti predisposti da terzi, che attestavano l'eliminazione dell'impianto GPL dall'autovettura .

Il motivo di ricorso propone la diversa qualificazione giuridica della condotta di cui all'art. 483 cod. pen., nonché il difetto dell'elemento psicologico per ignoranza scusabile perché il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incolpevole, essendo tutta la documentazione predisposta da terzi.

4. Con il quarto motivo si censura la violazione di legge penale sostanziale, il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello omesso di valutare la confessione spontanea resa dal [OSCURATO:PERSONA], nonché in merito al trattamento sanzionatorio con pena eccessiva rispetto a quanto equo.

5. Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 163-164 cod. pen. e il vizio di motivazione correlato, in ordine all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena, astrattamente concedibile e da concedersi, a parere del ricorrente, anche in ragione della circostanza che per le precedenti condanne il [OSCURATO:PERSONA] aveva estinto la pena con il pagamento, e che la seconda condanna pure aveva visto la pena detentiva interamente sostituita con quella pecuniaria.

6. Il 7 marzo 2022 il ricorrente depositava nella cancelleria di questo Collegio motivi nuovi.

In particolare, formulava una ulteriore doglianza in relazione alla violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt.179 e 185 cod. proc. pen., in relazione all'atto di citazione per il giudizio di appello che, emesso il 25 giugno 2020, risultava notificato al [OSCURATO:PERSONA] a mani proprie solo il 22 maggio 2021, come da verbale di notifica che veniva allegato alla memoria.

Da ciò la deduzione dell'omessa citazione per il secondo grado di giudizio per il [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Ancona.

7. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 14 marzo 2022, notificate al difensore il giorno seguente, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso in quanto l'imputato ha rilasciato procura speciale al difensore, dunque in primo grado ha potuto difendersi, mentre in secondo grado la notifica è stata effettuata presso il domicilio fiscale senza successo, così come emerge dal verbale di vane ricerche.

Infondate, per la Procura generale, le questioni relative alla violazione di legge penale sostanziale, vedendosi in tema di "certificato", mentre le questioni in fatto sono inammissibili, come pure quelle afferenti alle censure relative alla sospensione condizionale della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tutte non sindacabili in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Quanto al primo motivo e ai motivi aggiunti, gli stessi sono da trattare unitariamente in quanto afferenti alla nullità per omessa citazione in giudizio.Va preliminarmente evidenziato come non competa alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328 - 01; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, Porretto, Rv. 273511 - 01).

A riguardo va anche rilevato come dapprima il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, censura il decretc che dichiarava la irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente deduce la nullità della citazione a giudizio per il primo grado, lamentando che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai avuto conoscenza del giudizio, così invitando il Collegio ad un «accurato controllo sotteso all'emissione del decreto di irreperibilità».

Con i motivi aggiunti la censura 'vira' e si concentra, in virtù di un fatto ritenuto nuovo, sull'omessa citazione per il giudizio di secondo grado, in quanto si rileva come il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto solo il 22 maggio 2021 la notifica a mani proprie dell'atto di citazione, dopo la sentenza di primo grado.

E bene, l'onere di indicazione degli atti, processuali o rilevanti ai fini della fondatezza delle eccezioni, non risulta evaso dal ricorrente, che si limita solo alla esibizione della carta di identità che recava, al 2017, quale luogo di residenza l'indirizzo in [OSCURATO:PERSONA] in Lama.

Per altro, le deduzioni relative alla corretta citazione per il primo grado di giudizio sono del tutto infondate, oltre che generiche.

Non viene, a ben vedere, né allegato né indicato il decreto di irreperibilità al quale si fa riferimento e del quale si contesta la motivazione.

L'esame del fascicolo, in funzione della questione processuale posta, consente di rilevare come l'imputato [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto a mani proprie in data 6 aprile 2016 l'avviso previsto ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen.; come lo stesso abbia ritirato il plico contenente l'atto di citazione a giudizio il 12 maggio 2017, dopo la notifica dell'atto alla madre; infine come [OSCURATO:PERSONA] sia stato presente all'udienza del 7 giugno 2017, come emerge dal relativo verbale, tanto da rilasciare poi procura speciale al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - pertanto solo irregolarmente nella sentenza di secondo grado indicata quale difensore di ufficio - ai fini del giudizio abbreviato, procura che d difensore deposita all'udienza del 28 marzo 2018, allorchè [OSCURATO:PERSONA] non compare.

Tali emergenze dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto rituale avviso per il giudizio di primo grado e che pertanto alcuna nullità si sia veri.Ficata.

Il motivo è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.

Quanto ai motivi nuovi, va evidenziato come gli stessi risultino inammissibili.A ben vedere la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti.

Ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez.

Un., n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013 Platamone, Rv. 254301 - 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 - 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01).

I motivi nuovi presentati non si concentrano più sul primo grado di giudizio, ma allargano il petitum , introducendo un punto assolutamente nuovo, relativo alla citazione per il giudizio di appello e deducendone la nullità in ragione della notifica intervenuta successivamente alla sentenza della Corte di appello di Ancona.

A ben vedere, non solo non si indica né si allega — neanche in questo caso— il decreto di irreperibilità, ma la difesa esibisce una relata di notifica che non reca la data completa, bensì solo l'anno della notifica, il 2021.

Tale atto - a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente - non comprova l'irritualità della notifica, effettuata a seguito delle ricerche e della irreperibilità, bensì solo che al [OSCURATO:PERSONA] la notifica sia stata effettuata, evidentemente perché risultante nella banca dati delle forze di polizia come da notificarsi l'atto di citazione, in un momento successivo.

Pertanto va dichiarata l'inammissibilità del motivo nuovo, sia perché estensivo del 'petitum', sia anche perché l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, come in questa caso l'attuale ricorrente, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice, il che non è avvenuto (Sez.

Un„ n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; Sez. 1, n. 20989 del 23/06/2020 , Barsotti, Rv. 279320 - 01).

2. Quanto ai motivi secondo e terzo, relativi alla violazione di norma penale sostanziale, deve rilevarsi come si tratti di censure non formulate dinanzi al giudice dell'appello, per la prima volta proposte direttamente con il ricorso in cassazione.

Infatti, l'atto di appello si limitava a chiedere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.Pertanto, inammissibili sono le doglianze dei motivi secondo e terzo, per quanto emerge dall'atto di appello e dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (sul punto Sez. 3,, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672 - 01), tanto più che nel giudizio di legittimità il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3 , n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346 - 01; massime conformi, n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291).

Ne consegue, in ossequio a quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi in questione, anche in relazione al dedotto vizio di motivazione, manifestamente infondato, a fronte di una argomentazione solida e coerente della sentenza impugnata, che richiama in conformità quella di primo grado, trattandosi di un caso di 'doppia conforme' e per il formarsi del giudicato, come evidenziato, sul punto specifico della qualificazione giuridica.

3. In relazione alle censure mosse con il quarto motivo, per quanto concerne il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando come la condotta dell'imputato sia grave, tale da suscitare allarme sociale, avendo modificato due autovetture gemelle e inducendo in tal modo in errore i funzionari della Motorizzazione civile e dell'A.C.I., al fine di poter godere di una autovettura più nuova, con una carta di circolazione rinnovata, pur apparendo ancora in circolazione la propria più vetusta.

Il diniego è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile con ricorso per cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. :3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Quanto alla pena, la Corte di appello la ritiene congrua in ragione di due precedenti delitti contro il patrimonio, rispetto ai quali non hanno alcun rilievo le modalità di estinzione a seguito di pagamento della pena pecuniaria, ritenendo giustificata una dosimetria superiore ai minimi edittali.La graduazione della pena, per altro, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, il che nel caso in esame non è, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

4. Infine, in relazione al quinto motivo, relativo alla omessa sospensione condizionale della pena, va evidenziato che la sentenza impugnata reca una adeguata e congrua motivazione.

E' invero apparente solo la motivazione con la quale il giudice per giustificare il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena consideri esaustivo il riferimento alla gravità del reato e ometta di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo ai benefici richiesti, per esempio nonostante l'incensuratezza dell'imputato, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige, nell'ambito della fattispecie sottoposta al vaglio giudiziale nei suoi profili soggettivi e oggettivi, l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla (fra le altre Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, dep. 2013, Colò, Rv. 254969 - 01).

Ma nel caso in esame la motivazione non è affatto apparente, poiché la Corte di appello, pur prevedendo l'astratta concedibilità del beneficio, del quale l'imputato aveva usufruito in una sola occasione, avendo convertito la pena detentiva in pecuniaria in altra occasione, ribadisce che, oltre alla gravità della condotta che attentava alla pubblica fede e che giustificava la pena edittale superiore al minimo, [OSCURATO:PERSONA] «ha dimostrato 1a sua incapacità di cogliere il monito delle precedenti condanne», di fatto integrandosi in tal modo il pericolo concreto di recidiva.

Ne consegue che la motivazione è congrua, adeguata, non contraddittoria rispetto al trattamento sanzionatorio e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Non è consentito alcun sindacato ulteriore in sede di leclittimità sul punto e anche il presente motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

5. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni depositate in data 14/01'2022 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 22 settembre 2020, depositata il 19 novembre 2020, confermava la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, esclusa la contestata recidiva e ritenuto l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva dei reati di induzione in errore del funzionario dell'A.C.I. che trascriveva il falso, quanto alla cessazione dalla circolazione di una autovettura Peugeot (artt. 48-481 cod. pen., capo a), nonché per l'induzione in errore di un funzionario della Motorizzazione civile che rilasciava una carta di circolazione a seguito della asserita eliminazione di un impianto a gas, sempre su una autovettura Peugeot (artt. 48-481 cod pen., capo b). La Corte territoriale condivideva le argomentazioni della sentenza di primo grado, rigettava le censure proposte con l'atto di appello, limitate al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di cinque motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 1. Il primo motivo prospetta violazione di legge prccessuale penale in relazione agli artt. 159, 157, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., con particolare riferimento alla illegittimità del decreto di irreperibilità e alla conseguente nullità assoluta degli atti successivi, a cominciare dal decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal Pubblico ministero. 2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata quanto alla violazione di legge penale sostanziale, in relazione agli artt. 48-481 cod. pen., per erronea applicazione. In particolare, lamenta il ricorrente che la condotta di aver attestato con dichiarazione sostitutiva del certificato di proprietà la cessazione dalla circolazione per avvenuta demolizione dell'autovettura, in realtà ancora in circolazione con altra targa, non integri la fattispecie dell'art. 481 cod. pen. 3. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata in relazione alla violazione di legge e alla motivazione carente e contraddittoria, oltre che manifestamente illogica, in relazione all'art. 481 cod. pen. In sostanza il ricorrente lamenta che non è stata fornita la prova che [OSCURATO:PERSONA] abbia concorso nel reato contestato, essendosi limitato a sottoscrivere atti predisposti da terzi, che attestavano l'eliminazione dell'impianto GPL dall'autovettura . Il motivo di ricorso propone la diversa qualificazione giuridica della condotta di cui all'art. 483 cod. pen., nonché il difetto dell'elemento psicologico per ignoranza scusabile perché il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incolpevole, essendo tutta la documentazione predisposta da terzi. 4. Con il quarto motivo si censura la violazione di legge penale sostanziale, il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello omesso di valutare la confessione spontanea resa dal [OSCURATO:PERSONA], nonché in merito al trattamento sanzionatorio con pena eccessiva rispetto a quanto equo. 5. Il quinto motivo lamenta la violazione degli artt. 163-164 cod. pen. e il vizio di motivazione correlato, in ordine all'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena, astrattamente concedibile e da concedersi, a parere del ricorrente, anche in ragione della circostanza che per le precedenti condanne il [OSCURATO:PERSONA] aveva estinto la pena con il pagamento, e che la seconda condanna pure aveva visto la pena detentiva interamente sostituita con quella pecuniaria. 6. Il 7 marzo 2022 il ricorrente depositava nella cancelleria di questo Collegio motivi nuovi. In particolare, formulava una ulteriore doglianza in relazione alla violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt.179 e 185 cod. proc. pen., in relazione all'atto di citazione per il giudizio di appello che, emesso il 25 giugno 2020, risultava notificato al [OSCURATO:PERSONA] a mani proprie solo il 22 maggio 2021, come da verbale di notifica che veniva allegato alla memoria. Da ciò la deduzione dell'omessa citazione per il secondo grado di giudizio per il [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Ancona. 7. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 14 marzo 2022, notificate al difensore il giorno seguente, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso in quanto l'imputato ha rilasciato procura speciale al difensore, dunque in primo grado ha potuto difendersi, mentre in secondo grado la notifica è stata effettuata presso il domicilio fiscale senza successo, così come emerge dal verbale di vane ricerche. Infondate, per la Procura generale, le questioni relative alla violazione di legge penale sostanziale, vedendosi in tema di "certificato", mentre le questioni in fatto sono inammissibili, come pure quelle afferenti alle censure relative alla sospensione condizionale della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tutte non sindacabili in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanto al primo motivo e ai motivi aggiunti, gli stessi sono da trattare unitariamente in quanto afferenti alla nullità per omessa citazione in giudizio.Va preliminarmente evidenziato come non competa alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244328 - 01; Sez. 5, n. 30102 del 19/04/2018, Porretto, Rv. 273511 - 01). A riguardo va anche rilevato come dapprima il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, censura il decretc che dichiarava la irreperibilità del [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente deduce la nullità della citazione a giudizio per il primo grado, lamentando che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai avuto conoscenza del giudizio, così invitando il Collegio ad un «accurato controllo sotteso all'emissione del decreto di irreperibilità». Con i motivi aggiunti la censura 'vira' e si concentra, in virtù di un fatto ritenuto nuovo, sull'omessa citazione per il giudizio di secondo grado, in quanto si rileva come il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto solo il 22 maggio 2021 la notifica a mani proprie dell'atto di citazione, dopo la sentenza di primo grado. E bene, l'onere di indicazione degli atti, processuali o rilevanti ai fini della fondatezza delle eccezioni, non risulta evaso dal ricorrente, che si limita solo alla esibizione della carta di identità che recava, al 2017, quale luogo di residenza l'indirizzo in [OSCURATO:PERSONA] in Lama. Per altro, le deduzioni relative alla corretta citazione per il primo grado di giudizio sono del tutto infondate, oltre che generiche. Non viene, a ben vedere, né allegato né indicato il decreto di irreperibilità al quale si fa riferimento e del quale si contesta la motivazione. L'esame del fascicolo, in funzione della questione processuale posta, consente di rilevare come l'imputato [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto a mani proprie in data 6 aprile 2016 l'avviso previsto ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen.; come lo stesso abbia ritirato il plico contenente l'atto di citazione a giudizio il 12 maggio 2017, dopo la notifica dell'atto alla madre; infine come [OSCURATO:PERSONA] sia stato presente all'udienza del 7 giugno 2017, come emerge dal relativo verbale, tanto da rilasciare poi procura speciale al difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - pertanto solo irregolarmente nella sentenza di secondo grado indicata quale difensore di ufficio - ai fini del giudizio abbreviato, procura che d difensore deposita all'udienza del 28 marzo 2018, allorchè [OSCURATO:PERSONA] non compare. Tali emergenze dimostrano che [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto rituale avviso per il giudizio di primo grado e che pertanto alcuna nullità si sia veri.Ficata. Il motivo è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza. Quanto ai motivi nuovi, va evidenziato come gli stessi risultino inammissibili.A ben vedere la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti. Ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. Un., n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 - 01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013 Platamone, Rv. 254301 - 01; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 - 01; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01). I motivi nuovi presentati non si concentrano più sul primo grado di giudizio, ma allargano il petitum , introducendo un punto assolutamente nuovo, relativo alla citazione per il giudizio di appello e deducendone la nullità in ragione della notifica intervenuta successivamente alla sentenza della Corte di appello di Ancona. A ben vedere, non solo non si indica né si allega — neanche in questo caso— il decreto di irreperibilità, ma la difesa esibisce una relata di notifica che non reca la data completa, bensì solo l'anno della notifica, il 2021. Tale atto - a differenza di quanto ritenuto dal ricorrente - non comprova l'irritualità della notifica, effettuata a seguito delle ricerche e della irreperibilità, bensì solo che al [OSCURATO:PERSONA] la notifica sia stata effettuata, evidentemente perché risultante nella banca dati delle forze di polizia come da notificarsi l'atto di citazione, in un momento successivo. Pertanto va dichiarata l'inammissibilità del motivo nuovo, sia perché estensivo del 'petitum', sia anche perché l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, come in questa caso l'attuale ricorrente, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice, il che non è avvenuto (Sez. Un„ n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; Sez. 1, n. 20989 del 23/06/2020 , Barsotti, Rv. 279320 - 01). 2. Quanto ai motivi secondo e terzo, relativi alla violazione di norma penale sostanziale, deve rilevarsi come si tratti di censure non formulate dinanzi al giudice dell'appello, per la prima volta proposte direttamente con il ricorso in cassazione. Infatti, l'atto di appello si limitava a chiedere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della sospensione condizionale della pena.Pertanto, inammissibili sono le doglianze dei motivi secondo e terzo, per quanto emerge dall'atto di appello e dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (sul punto Sez. 3,, n. 32904 del 08/02/2018, Baldini, Rv. 273672 - 01), tanto più che nel giudizio di legittimità il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3 , n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346 - 01; massime conformi, n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291). Ne consegue, in ossequio a quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., l'inammissibilità dei motivi in questione, anche in relazione al dedotto vizio di motivazione, manifestamente infondato, a fronte di una argomentazione solida e coerente della sentenza impugnata, che richiama in conformità quella di primo grado, trattandosi di un caso di 'doppia conforme' e per il formarsi del giudicato, come evidenziato, sul punto specifico della qualificazione giuridica. 3. In relazione alle censure mosse con il quarto motivo, per quanto concerne il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, rilevando come la condotta dell'imputato sia grave, tale da suscitare allarme sociale, avendo modificato due autovetture gemelle e inducendo in tal modo in errore i funzionari della Motorizzazione civile e dell'A.C.I., al fine di poter godere di una autovettura più nuova, con una carta di circolazione rinnovata, pur apparendo ancora in circolazione la propria più vetusta. Il diniego è giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile con ricorso per cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. :3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla pena, la Corte di appello la ritiene congrua in ragione di due precedenti delitti contro il patrimonio, rispetto ai quali non hanno alcun rilievo le modalità di estinzione a seguito di pagamento della pena pecuniaria, ritenendo giustificata una dosimetria superiore ai minimi edittali.La graduazione della pena, per altro, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, il che nel caso in esame non è, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 4. Infine, in relazione al quinto motivo, relativo alla omessa sospensione condizionale della pena, va evidenziato che la sentenza impugnata reca una adeguata e congrua motivazione. E' invero apparente solo la motivazione con la quale il giudice per giustificare il diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena consideri esaustivo il riferimento alla gravità del reato e ometta di indicare i concreti elementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo ai benefici richiesti, per esempio nonostante l'incensuratezza dell'imputato, costituente un elemento di indubbia valenza positiva, che esige, nell'ambito della fattispecie sottoposta al vaglio giudiziale nei suoi profili soggettivi e oggettivi, l'individuazione di uno o più elementi di segno contrario idonei a neutralizzarla (fra le altre Sez. 4, n. 2773 del 27/11/2012, dep. 2013, Colò, Rv. 254969 - 01). Ma nel caso in esame la motivazione non è affatto apparente, poiché la Corte di appello, pur prevedendo l'astratta concedibilità del beneficio, del quale l'imputato aveva usufruito in una sola occasione, avendo convertito la pena detentiva in pecuniaria in altra occasione, ribadisce che, oltre alla gravità della condotta che attentava alla pubblica fede e che giustificava la pena edittale superiore al minimo, [OSCURATO:PERSONA] «ha dimostrato 1a sua incapacità di cogliere il monito delle precedenti condanne», di fatto integrandosi in tal modo il pericolo concreto di recidiva. Ne consegue che la motivazione è congrua, adeguata, non contraddittoria rispetto al trattamento sanzionatorio e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Non è consentito alcun sindacato ulteriore in sede di leclittimità sul punto e anche il presente motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. 5. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Sentenza Cassazione n. 23357/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris