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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25470/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 29 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Catania il 15 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P,R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che l'imputato si sarebbe limitato a prendere in deposito una o più dosi e a cederle a terzi mediante un'attività marginale, priva di professionalità e largamente fu ng i bile.

Il ricorso è manifestamente infondato poiché vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso.

Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente, non illogica né incongrua motivazione, incentrata sulle modalità organizzative dell'attività di spaccio posta in essere dall'imputato: la vendita infatti avveniva grazie alla compartecipazione di una pluralità di soggetti addetti a ruoli ben determinati, in uno stabile e noto "punto di spaccio", idoneo a garantire la vendita di sostanze stupefacenti di diversa tipologia con continuità e in favore di una platea indeterminata di acquirenti.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 29 settembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Catania il 15 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P,R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che l'imputato si sarebbe limitato a prendere in deposito una o più dosi e a cederle a terzi mediante un'attività marginale, priva di professionalità e largamente fu ng i bile. Il ricorso è manifestamente infondato poiché vago, privo della necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata nonché della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso. Il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente, non illogica né incongrua motivazione, incentrata sulle modalità organizzative dell'attività di spaccio posta in essere dall'imputato: la vendita infatti avveniva grazie alla compartecipazione di una pluralità di soggetti addetti a ruoli ben determinati, in uno stabile e noto "punto di spaccio", idoneo a garantire la vendita di sostanze stupefacenti di diversa tipologia con continuità e in favore di una platea indeterminata di acquirenti. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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