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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 05819/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35731/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, via Sistina 42 presso l’Avv.

Gi ovanni Galoppi ; -ricorrente- contro Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia, n.162/2018, pubblicata il 15 giugno 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiesto al Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] (da ora MEF) il risarcimento dei danni che gli aveva procurato comunicando la risoluzione del rapporto di lavoro solo in data 6 dicembre 2010, senza preavviso, quando mancavano meno di due mesi al compimento del 65° anno di età, con un ritardo di 20 mesi e 7 giorni rispetto all’istanza di trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età, presentata il 30 marzo 2009, con la conseguenza che, diversamente da altri colleghi, l’istanza dei quali era stata respinta con congruo anticipo, non avrebbepotuto dimettersi entro il 30 novembre 2010 e ottenere la liquidazione della buonuscita in un’unica soluzione.

Il Tribunale di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 416/14, ha condannato la P.A. a pagare, a titolo di risarcimento, l’indennità di preavviso di 12 mensilità dello stipendio.

Il MEF ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 162/18, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 13 motivi.

Il MEF si è difeso con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento agli artt. 7, 8 e 10 bis, nonché dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della P.A., degli artt.1175 e 1375 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede.

Egli assume che il MEF non gli avrebbe comunicato l’inizio del procedimento amministrativo e avrebbe deciso sulla sua istanza, rigettandola, oltre 20 mesi dopo la sua presentazione.

Sarebbe stato violato anche l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, concernente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima del suo rigetto(c.d. preavviso di rigetto).

Ulteriore lesione avrebbe riguardato il buon andamento e l’efficienza della P.A., atteso che egli ricorrente non sarebbe stato così in grado di realizzare gli obiettivi assegnatigli dal MEF.

La doglianza è infondata.

L’art. 1, comma 1 bis,della legge n. 241 del 1990 stabilisce che ‹‹La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente››.

Ne deriva che, in linea generale, il rapporto fra il ricorrente ed il MEF, rientrando nell’ambito del c.d. pubblico impiego contrattualizzato, non era disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, con l’effetto che non trovavano diretta applicazione l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (che avrebbe portato alla concessione o al diniego del trattenimento in servizio richiesto) e il c.d. preavviso di diniego.

Anche con riferimento all’obbligo di motivazione, è stato affermato che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell’atto ed agli effetti che esso produce, e, dall’altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi (Cass., Sez.

L, n. 24122 del 3 agosto 2022).

Se ne ricava che non può aversi un’applicazione immediata della legge n. 241 del 1990 alle vicende che interessano il rapporto di lavoro privatizzato e che obblighi di trasparenza eventualmente simili a quelli individuati dal ricorrente e imposti da detta legge possono trovare potenzialmente ingresso, nella presente materia, solo nella misura in cui ciò sia richiesto dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede che gravano sul datore di lavoro ai sensi del codice civile.

Ne deriva, altresì, che le prospettate lesioni dei principi ex art. 97 Cost. possono rilevare esclusivamente ove trovino espressione nella violazione delle appena menzionate regole di correttezza e buona fede. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 37, 38 e 39 CCNL 21 aprile 2006 Dirigenti area I e 1175 e 1375 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe esaminato eccezioni concernenti questioni su cui vi sarebbestata acquiescenza.

In particolare, il giudice di appello avrebbe errato ad affermare che la causa avrebbe investivola sua pretesa ad essere trattenuto in servizio oltre i 65 anni, atteso che egli avrebbeagito solo per ottenere il risarcimento del danno patito per mancata comunicazione del preavviso nel termine di tre mesi di cui all’art.39 CCNL dirigenti del 2006 e per l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro fatto pervenire al medesimo ricorrente dopo il 30 novembre 2010.

Inoltre, non avrebbe tenuto conto che vi era stata la violazione del menzionato art. 39.

Sostiene il ricorrente, poi, che la valutazione di insufficienza delle sue allegazioni operata dalla corte territoriale non avrebbe avutofondamento e che vi sarebbe stato un vizio di ultrapetizione in ordine all a dichiarazione di inammissibilità, perché nuova, della deduzioneche alcuni suoi colleghi avrebbero ottenuto comunicazione di rigetto nel mese di luglio 2010.

Aggiunge pure che:-il silenzio del MEF avrebbe creato affidamenti, atteso che, mancando appena due mesi al suo pensionamento, sarebbe stato lecito attendersi che l’istanza fosse accolta; - in ordine all’indennità di buonuscita, la prova che avrebbe presentato domanda anticipata di cessazione del rapporto di lavoro sarebbe statain re ipsa; -non avrebbe potuto pretendersi la dimostrazione che avrebbe operato degli investimenti con la buonuscita, in quanto ciò avrebbe riguardato le sue aspirazioni e non vi sarebbestata eccezione di controparte sul punto; - il rinnovo automatico delle sue cariche sarebbe stato nei fatti, per cui non avrebbe dovuto depositare documenti.

La doglianza è infondata.

Innanzitutto, la Corte d’appello di Venezia ha chiaramente affermato,a pagina cinque della motivazione, che le parti ‹‹non controvert e vano più in merito al diritto dello Iannitti di permanere in servizio››, e che la questione discussa riguardava ‹‹la legittimità o meno della condotta del Ministero che aveva comunicato il diniego dell’istanza nel mese di novembre 2010››.

Quanto al disposto dell’art. 39, comma 1, del citato CCNL, si osserva che, in base a questo, ‹‹La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primogiorno del mese successivo.

La cessazione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall’amministrazione.

Nel caso di compimento dell’anzianità massima di servizio o del limite massimo di età, l’amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima››.

Dalla lettura del testo, quindi, si evince che, al raggiungimento dell’età massima,non è previsto, dal citato art. 39, alcun preavviso , se non, di tre mesi, a carico dell’interessatoche chieda di continuare il suo servizio dopo detta età.

Tale termine non è coerente, in effetti, con la tempistica prevista dall’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008,qui rilevante ( non a caso entrato in vigore dopo il CCNL de quo), ma lo è con la normativa precedente .

Ciò si spiega in quanto la legislazione anteriore (art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992),rispetto a quella applicabile nella specie, non prevedeva un lasso di tempo entro il quale presentare l’istanza di trattenimento in servizio, che era oggetto di una semplice facoltà del lavoratore.

D’altronde, questo esito è in sintonia con l’intera architettura del sistema introdotto dal d.l. n. 112 del 2008, il quale prescrive la necessità di una manifestazione di volontà idonea e diretta in modo non equivoco alla richiesta di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento, regolato, nel lavoro pubblico contrattualizzato, dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, e, successivamente, una inequivoca ed espressa manifestazione di volontà dell’amministrazione di accoglimento di talerichiesta, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal pubblico dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi (Cass., Sez.

L, n. 10668 del 1° aprile 2022; Cass., Sez.

L, n. 24372 del 16 ottobre 2017).

Con riferimento alla valutazione di insufficienza delle allegazioni del ricorrente operata dalla corte territoriale,si osserva che questa è coerente con la pronuncia di rigetto della Corte d’appello di Venezia.

In ordine alla presenza di un vizio di ultrapetizione quanto all’affermazione, operata dalla corte territoriale, della novità della deduzione secondo la quale alcuni colleghi del ricorrente avrebbero ottenuto comunicazione di rigetto nel mese di luglio 2010, si sottolinea che tale circostanza doveva essere rilevata d’ufficio.

La sussistenza o meno di un affidamento del dipendente è, poi, questione che non può essere valutata in questa sede, anche se non può non sottolinearsi che il mancato trattenimento in servizio dei colleghi del ricorrente ben avrebbe potuto deporre nel senso di rendere palese che l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata respinta.

Infine, per quel che concerne il risarcimento del danno, si evidenzia che questo deve, comunque, essere provato, eventualmente per presunzioni, non potendo affermarsi che esso sussista in re ipsa e che non necessiti di dimostrazione perché attinente alle aspirazioni del soggetto asseritamente danneggiato o in quanto alcune circostanze sarebbero nei fatti. 3)Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, e la violazione e falsa applicazione delle circolari n. 10 del 2008 e n. 4 del 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la violazione dei doveri di correttezza e buona fedein quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che egli avrebbematurato un diritto soggettivo perfetto ad essere trattenuto in servizio ai sensi del comma 8 del detto art. 72.

Inoltre, la circolare n. 10 del 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbeprecisato che, ove la P.A. avesse voluto avvalersi della risoluzione del contratto al compimento dell’anzianità contributiva dei 40 anni,avrebbe dovuto evidenziarlo in apposita disposizione del provvedimento di conferimento dell’incaricoed applicare il termine di preavviso.

Ciò sarebbe stato ribadito dalla successiva circolare n. 4 del 2009.

La doglianza è inammissibile.

La questione dell’esistenza o meno di un diritto soggettivo perfetto del ricorrente a permanere in servizio non è, per espressa affermazione di quest’ultimo, oggetto del contendere.

In aggiunta a ciò, si osserva che il ricorrentenon tiene conto del disposto del comma 10 dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, per il quale ‹‹I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7››.

Infine, non è prospettabile in cassazione la violazione e falsa applicazione di circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Peraltro, le disposizioni delle citate circolari richiamate dal ricorrente attengono non alla cessazione del dipendente dal servizio al compimento dell’età massima prevista dalla legge, ma all’esercizio, da parte della P.A., del potere di sciogliere il rapporto al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva (comma 11 dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008), che può essere azionato previo preavviso di sei mesi(che, non senza ragione, non è previsto nell’eventualità di cessazione del rapporto per raggiungimento dell’età massima). 4)Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 39 del CCNL 21 aprile 2006 [OSCURATO:PERSONA] I e dell’art. 2118 c.c.in quanto, in caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, in mancanza di preavviso, sarebbe stata prevista, a carico del recedente, la corresponsione di un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata.

La doglianza è infondata per le ragioni già esposte con riferimento al secondo e al terzo motivo.

Peraltro, si evidenzia che, nella specie, non di un recesso si tratta, ma di una cessazione del rapporto di lavoro perraggiungimento del limite massimo di età. 5)Con il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del d.l.n. 112 del 2008, con particolare riferimento all’art. 72, comma 8, del detto d.l., dell’art. 97 Cost., e dei principi di correttezza e buona fede.

Il motivo riproduce, nella sostanza, le critiche proposte con il terzo motivo è, quindi, è inammissibile per le stesse ragioni. 6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia e motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine all’art. 112 c.p.c., e vari vizi di ultrapetizione perché la corte territoriale aveva dato rilievo a vizi di allegazioni che non sarebbero stati eccepiti dalla controparte, come la comunicazione della risoluzione agli altri dirigenti.

Egli richiama, quindi, le considerazioni già svolte in precedenza in ordine al suo affidamento, alla prova dei suoi investimenti e a quella del rinnovo dei suoi incarichi.

Prospetta, infine, di nuovo il mancato rispetto del termine di preavviso.

La doglianza è manifestamente infondata quanto al profilo del rilievo della mancata allegazione di un fatto da parte del giudice di appello, essendo sempre dovere del magistrato verificare se gli elementi da porre a fondamento della domanda siano stati dedotti tempestivamente.

Le ulteriori questioni sono già state rigettate in sede di esame del secondo motivo, al quale si rinvia, dovendosi,nello specifico, ribadire che nessun termine di preavviso doveva essere rispettato dalla P.A. 7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta il vizio di motivazione per omessa pronuncia e per violazione dell’art. 345 c.p.c., atteso che la corte territoriale avrebbe dato rilievo al fatto, privo di attinenza con la causa, del suo mancato trattenimentoin servizio oltre i 65 anni di età.

La doglianza è inammissibile, oltre che in quanto mal posta, rappresentando l’omessa pronuncia come un vizio di motivazione, anche perché la Corte d’appello di Venezia ha perfettamente inquadrato l’oggetto della controversia, concernente il risarcimento dei danni asseritamente patiti dal ricorrente. 8)Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle già menzionate circolari e ribadisce le sue considerazioni in ordine al mancato rispetto dei termini di preavviso e al fatto che egli avrebbe senz’altro chiesto di abbandonare il lavoro prima del 30 novembre 2010 se la P.A. avesse rigettato tempestivamente la sua richiesta di trattenimento in servizio.

La censura relativa alle circolari è inammissibile per le ragioni indicate nella trattazione del terzo motivo, mentre quella concernente la presentazione della richiesta del ricorrente di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente al 30 novembre 2010 è infondata per quanto esposto esaminando il secondo motivo.

Deve ribadirsi, poi, come già più volte evidenziato, che non vi erano obblighi di preavviso a carico della P.A. 9)Con il nono motivo il ricorrente contesta l’ultrapetizione, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di CCNL e l’omesso esame di fatti decisivi perché egli avrebbe chiesto solo di essere risarcito dei danni subiti.

Inoltre, reitera le sue considerazioni concernenti il mancato rispetto del termine di preavviso.La doglianza è infondata, atteso che la corte territoriale ha esattamente inquadrato la vicenda oggetto di causa e che, per quel che è stato sopra esposto, la P.A. non doveva rispettare un termine di preavviso. 10) Con il decimo , l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo , che possono essere trattati insieme, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell’appello incidentale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 8, d.l. n. 112 del 2008, dell’art. 12, commi 7 e 9, d.l. n. 78 del 2010, degli artt. da 37 a 39 del CCNL del 21 aprile 2006 [OSCURATO:PERSONA] I,degli artt. 1175, 1224, 1282, 1375, 2043, 2058, 2059, 2087 e 2118 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2, 4, 32 e 41 Cost.

Tali doglianze concernono il contenuto dell’appello incidentale proposto alla Corte d’appello di Venezia e da essa rigettato che, a sua volta, riguardava le richieste economiche del ricorrente non accolte dal Tribunale di Venezia.

Esse vanno respinte, in quanto fondate sulla violazione, da parte della P.A., dell’obbligo di preavviso sulla stessa gravante che, come chiarito esaminando i precedenti motivi, non sussisteva.

Peraltro, si rileva che, sul punto, la corte territoriale ha evidenziato come dette richieste fossero prive di allegazioni e prove sufficienti. 11)Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso ; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi €6.000,00 per compenso , oltre rimborso delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35731/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatoin Roma, via Sistina 42 presso l’Avv. Gi ovanni Galoppi ; -ricorrente- contro Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso di essa in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia, n.162/2018, pubblicata il 15 giugno 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/02/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiesto al Ministero dell’[OSCURATO:SOCIETA] (da ora MEF) il risarcimento dei danni che gli aveva procurato comunicando la risoluzione del rapporto di lavoro solo in data 6 dicembre 2010, senza preavviso, quando mancavano meno di due mesi al compimento del 65° anno di età, con un ritardo di 20 mesi e 7 giorni rispetto all’istanza di trattenimento in servizio oltre i 65 anni di età, presentata il 30 marzo 2009, con la conseguenza che, diversamente da altri colleghi, l’istanza dei quali era stata respinta con congruo anticipo, non avrebbepotuto dimettersi entro il 30 novembre 2010 e ottenere la liquidazione della buonuscita in un’unica soluzione. Il Tribunale di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 416/14, ha condannato la P.A. a pagare, a titolo di risarcimento, l’indennità di preavviso di 12 mensilità dello stipendio. Il MEF ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 162/18, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 13 motivi. Il MEF si è difeso con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento agli artt. 7, 8 e 10 bis, nonché dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della P.A., degli artt.1175 e 1375 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede. Egli assume che il MEF non gli avrebbe comunicato l’inizio del procedimento amministrativo e avrebbe deciso sulla sua istanza, rigettandola, oltre 20 mesi dopo la sua presentazione. Sarebbe stato violato anche l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, concernente la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza prima del suo rigetto(c.d. preavviso di rigetto). Ulteriore lesione avrebbe riguardato il buon andamento e l’efficienza della P.A., atteso che egli ricorrente non sarebbe stato così in grado di realizzare gli obiettivi assegnatigli dal MEF. La doglianza è infondata. L’art. 1, comma 1 bis,della legge n. 241 del 1990 stabilisce che ‹‹La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente››. Ne deriva che, in linea generale, il rapporto fra il ricorrente ed il MEF, rientrando nell’ambito del c.d. pubblico impiego contrattualizzato, non era disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, con l’effetto che non trovavano diretta applicazione l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (che avrebbe portato alla concessione o al diniego del trattenimento in servizio richiesto) e il c.d. preavviso di diniego. Anche con riferimento all’obbligo di motivazione, è stato affermato che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell’atto ed agli effetti che esso produce, e, dall’altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi (Cass., Sez. L, n. 24122 del 3 agosto 2022). Se ne ricava che non può aversi un’applicazione immediata della legge n. 241 del 1990 alle vicende che interessano il rapporto di lavoro privatizzato e che obblighi di trasparenza eventualmente simili a quelli individuati dal ricorrente e imposti da detta legge possono trovare potenzialmente ingresso, nella presente materia, solo nella misura in cui ciò sia richiesto dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede che gravano sul datore di lavoro ai sensi del codice civile. Ne deriva, altresì, che le prospettate lesioni dei principi ex art. 97 Cost. possono rilevare esclusivamente ove trovino espressione nella violazione delle appena menzionate regole di correttezza e buona fede. 2)Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 37, 38 e 39 CCNL 21 aprile 2006 Dirigenti area I e 1175 e 1375 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe esaminato eccezioni concernenti questioni su cui vi sarebbestata acquiescenza. In particolare, il giudice di appello avrebbe errato ad affermare che la causa avrebbe investivola sua pretesa ad essere trattenuto in servizio oltre i 65 anni, atteso che egli avrebbeagito solo per ottenere il risarcimento del danno patito per mancata comunicazione del preavviso nel termine di tre mesi di cui all’art.39 CCNL dirigenti del 2006 e per l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro fatto pervenire al medesimo ricorrente dopo il 30 novembre 2010. Inoltre, non avrebbe tenuto conto che vi era stata la violazione del menzionato art. 39. Sostiene il ricorrente, poi, che la valutazione di insufficienza delle sue allegazioni operata dalla corte territoriale non avrebbe avutofondamento e che vi sarebbe stato un vizio di ultrapetizione in ordine all a dichiarazione di inammissibilità, perché nuova, della deduzioneche alcuni suoi colleghi avrebbero ottenuto comunicazione di rigetto nel mese di luglio 2010. Aggiunge pure che:-il silenzio del MEF avrebbe creato affidamenti, atteso che, mancando appena due mesi al suo pensionamento, sarebbe stato lecito attendersi che l’istanza fosse accolta; - in ordine all’indennità di buonuscita, la prova che avrebbe presentato domanda anticipata di cessazione del rapporto di lavoro sarebbe statain re ipsa; -non avrebbe potuto pretendersi la dimostrazione che avrebbe operato degli investimenti con la buonuscita, in quanto ciò avrebbe riguardato le sue aspirazioni e non vi sarebbestata eccezione di controparte sul punto; - il rinnovo automatico delle sue cariche sarebbe stato nei fatti, per cui non avrebbe dovuto depositare documenti. La doglianza è infondata. Innanzitutto, la Corte d’appello di Venezia ha chiaramente affermato,a pagina cinque della motivazione, che le parti ‹‹non controvert e vano più in merito al diritto dello Iannitti di permanere in servizio››, e che la questione discussa riguardava ‹‹la legittimità o meno della condotta del Ministero che aveva comunicato il diniego dell’istanza nel mese di novembre 2010››. Quanto al disposto dell’art. 39, comma 1, del citato CCNL, si osserva che, in base a questo, ‹‹La cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primogiorno del mese successivo. La cessazione del rapporto è comunque comunicata per iscritto dall’amministrazione. Nel caso di compimento dell’anzianità massima di servizio o del limite massimo di età, l’amministrazione risolve il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre tale termine, da presentarsi almeno tre mesi prima››. Dalla lettura del testo, quindi, si evince che, al raggiungimento dell’età massima,non è previsto, dal citato art. 39, alcun preavviso , se non, di tre mesi, a carico dell’interessatoche chieda di continuare il suo servizio dopo detta età. Tale termine non è coerente, in effetti, con la tempistica prevista dall’art. 72, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008,qui rilevante ( non a caso entrato in vigore dopo il CCNL de quo), ma lo è con la normativa precedente . Ciò si spiega in quanto la legislazione anteriore (art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992),rispetto a quella applicabile nella specie, non prevedeva un lasso di tempo entro il quale presentare l’istanza di trattenimento in servizio, che era oggetto di una semplice facoltà del lavoratore. D’altronde, questo esito è in sintonia con l’intera architettura del sistema introdotto dal d.l. n. 112 del 2008, il quale prescrive la necessità di una manifestazione di volontà idonea e diretta in modo non equivoco alla richiesta di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per il pensionamento, regolato, nel lavoro pubblico contrattualizzato, dall’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, e, successivamente, una inequivoca ed espressa manifestazione di volontà dell’amministrazione di accoglimento di talerichiesta, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal pubblico dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi (Cass., Sez. L, n. 10668 del 1° aprile 2022; Cass., Sez. L, n. 24372 del 16 ottobre 2017). Con riferimento alla valutazione di insufficienza delle allegazioni del ricorrente operata dalla corte territoriale,si osserva che questa è coerente con la pronuncia di rigetto della Corte d’appello di Venezia. In ordine alla presenza di un vizio di ultrapetizione quanto all’affermazione, operata dalla corte territoriale, della novità della deduzione secondo la quale alcuni colleghi del ricorrente avrebbero ottenuto comunicazione di rigetto nel mese di luglio 2010, si sottolinea che tale circostanza doveva essere rilevata d’ufficio. La sussistenza o meno di un affidamento del dipendente è, poi, questione che non può essere valutata in questa sede, anche se non può non sottolinearsi che il mancato trattenimento in servizio dei colleghi del ricorrente ben avrebbe potuto deporre nel senso di rendere palese che l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata respinta. Infine, per quel che concerne il risarcimento del danno, si evidenzia che questo deve, comunque, essere provato, eventualmente per presunzioni, non potendo affermarsi che esso sussista in re ipsa e che non necessiti di dimostrazione perché attinente alle aspirazioni del soggetto asseritamente danneggiato o in quanto alcune circostanze sarebbero nei fatti. 3)Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e la violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla legge n. 133 del 2008, e la violazione e falsa applicazione delle circolari n. 10 del 2008 e n. 4 del 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché la violazione dei doveri di correttezza e buona fedein quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che egli avrebbematurato un diritto soggettivo perfetto ad essere trattenuto in servizio ai sensi del comma 8 del detto art. 72. Inoltre, la circolare n. 10 del 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri avrebbeprecisato che, ove la P.A. avesse voluto avvalersi della risoluzione del contratto al compimento dell’anzianità contributiva dei 40 anni,avrebbe dovuto evidenziarlo in apposita disposizione del provvedimento di conferimento dell’incaricoed applicare il termine di preavviso. Ciò sarebbe stato ribadito dalla successiva circolare n. 4 del 2009. La doglianza è inammissibile. La questione dell’esistenza o meno di un diritto soggettivo perfetto del ricorrente a permanere in servizio non è, per espressa affermazione di quest’ultimo, oggetto del contendere. In aggiunta a ciò, si osserva che il ricorrentenon tiene conto del disposto del comma 10 dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, per il quale ‹‹I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7››. Infine, non è prospettabile in cassazione la violazione e falsa applicazione di circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri. Peraltro, le disposizioni delle citate circolari richiamate dal ricorrente attengono non alla cessazione del dipendente dal servizio al compimento dell’età massima prevista dalla legge, ma all’esercizio, da parte della P.A., del potere di sciogliere il rapporto al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva (comma 11 dell’art. 72 del d.l. n. 112 del 2008), che può essere azionato previo preavviso di sei mesi(che, non senza ragione, non è previsto nell’eventualità di cessazione del rapporto per raggiungimento dell’età massima). 4)Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 39 del CCNL 21 aprile 2006 [OSCURATO:PERSONA] I e dell’art. 2118 c.c.in quanto, in caso di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, in mancanza di preavviso, sarebbe stata prevista, a carico del recedente, la corresponsione di un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata. La doglianza è infondata per le ragioni già esposte con riferimento al secondo e al terzo motivo. Peraltro, si evidenzia che, nella specie, non di un recesso si tratta, ma di una cessazione del rapporto di lavoro perraggiungimento del limite massimo di età. 5)Con il quinto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione del d.l.n. 112 del 2008, con particolare riferimento all’art. 72, comma 8, del detto d.l., dell’art. 97 Cost., e dei principi di correttezza e buona fede. Il motivo riproduce, nella sostanza, le critiche proposte con il terzo motivo è, quindi, è inammissibile per le stesse ragioni. 6) Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria pronuncia e motivazione su un punto decisivo della controversia, in ordine all’art. 112 c.p.c., e vari vizi di ultrapetizione perché la corte territoriale aveva dato rilievo a vizi di allegazioni che non sarebbero stati eccepiti dalla controparte, come la comunicazione della risoluzione agli altri dirigenti. Egli richiama, quindi, le considerazioni già svolte in precedenza in ordine al suo affidamento, alla prova dei suoi investimenti e a quella del rinnovo dei suoi incarichi. Prospetta, infine, di nuovo il mancato rispetto del termine di preavviso. La doglianza è manifestamente infondata quanto al profilo del rilievo della mancata allegazione di un fatto da parte del giudice di appello, essendo sempre dovere del magistrato verificare se gli elementi da porre a fondamento della domanda siano stati dedotti tempestivamente. Le ulteriori questioni sono già state rigettate in sede di esame del secondo motivo, al quale si rinvia, dovendosi,nello specifico, ribadire che nessun termine di preavviso doveva essere rispettato dalla P.A. 7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta il vizio di motivazione per omessa pronuncia e per violazione dell’art. 345 c.p.c., atteso che la corte territoriale avrebbe dato rilievo al fatto, privo di attinenza con la causa, del suo mancato trattenimentoin servizio oltre i 65 anni di età. La doglianza è inammissibile, oltre che in quanto mal posta, rappresentando l’omessa pronuncia come un vizio di motivazione, anche perché la Corte d’appello di Venezia ha perfettamente inquadrato l’oggetto della controversia, concernente il risarcimento dei danni asseritamente patiti dal ricorrente. 8)Con l’ottavo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle già menzionate circolari e ribadisce le sue considerazioni in ordine al mancato rispetto dei termini di preavviso e al fatto che egli avrebbe senz’altro chiesto di abbandonare il lavoro prima del 30 novembre 2010 se la P.A. avesse rigettato tempestivamente la sua richiesta di trattenimento in servizio. La censura relativa alle circolari è inammissibile per le ragioni indicate nella trattazione del terzo motivo, mentre quella concernente la presentazione della richiesta del ricorrente di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente al 30 novembre 2010 è infondata per quanto esposto esaminando il secondo motivo. Deve ribadirsi, poi, come già più volte evidenziato, che non vi erano obblighi di preavviso a carico della P.A. 9)Con il nono motivo il ricorrente contesta l’ultrapetizione, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di CCNL e l’omesso esame di fatti decisivi perché egli avrebbe chiesto solo di essere risarcito dei danni subiti. Inoltre, reitera le sue considerazioni concernenti il mancato rispetto del termine di preavviso.La doglianza è infondata, atteso che la corte territoriale ha esattamente inquadrato la vicenda oggetto di causa e che, per quel che è stato sopra esposto, la P.A. non doveva rispettare un termine di preavviso. 10) Con il decimo , l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimo motivo , che possono essere trattati insieme, stante la stretta connessione, il ricorrente lamenta il mancato accoglimento dell’appello incidentale, la violazione e falsa applicazione dell’art. 72, comma 8, d.l. n. 112 del 2008, dell’art. 12, commi 7 e 9, d.l. n. 78 del 2010, degli artt. da 37 a 39 del CCNL del 21 aprile 2006 [OSCURATO:PERSONA] I,degli artt. 1175, 1224, 1282, 1375, 2043, 2058, 2059, 2087 e 2118 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2, 4, 32 e 41 Cost. Tali doglianze concernono il contenuto dell’appello incidentale proposto alla Corte d’appello di Venezia e da essa rigettato che, a sua volta, riguardava le richieste economiche del ricorrente non accolte dal Tribunale di Venezia. Esse vanno respinte, in quanto fondate sulla violazione, da parte della P.A., dell’obbligo di preavviso sulla stessa gravante che, come chiarito esaminando i precedenti motivi, non sussisteva. Peraltro, si rileva che, sul punto, la corte territoriale ha evidenziato come dette richieste fossero prive di allegazioni e prove sufficienti. 11)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso ; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi €6.000,00 per compenso , oltre rimborso delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 05819/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris