CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20885/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in conseguenza della prescrizione del reato. lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che il 22/9/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale cittadino il 21/5/2019 nei confronti del predetto in ordine al reato di estorsione aggravata contestatogli come commesso fino al 2004, riformando tale pronuncia solo in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è affidato a due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, per non essersi riconosciuta la prescrizione del reato, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. 1.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per essersi riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 416 bisl cod. pen. (già art. 8 L. n. 203/1991) applicando immotivatamente la riduzione di pena nella minima estensione, pur a fronte di una richiesta, con i motivi di appello, di ridurre la pena nella misura massima. 2. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 coma 8 D.L. n.137/2020. 2.1. Con requisitoria scritta il P.G. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in conseguenza della prescrizione del reato. 2.2. Anche il difensore del Fontana, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte Ai con le quali ha chiestoVannullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato, in quanto, a fronte della contestazione delle aggravanti di cui agli artt. 628 ultimo comma, 61 n. 7 e 416 bisl cod. pen., erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto doversi considerare il termine di prescrizione di quindici anni , aumentato della metà per effetto degli atti interruttivi, ai sensi della disciplina più favorevole al ricorrente, previgente la riforma del 2005. Occorre considerare, invece, in primo luogo/che il reato risulta contestato come commesso dal 2001 al 2004, sicché non può applicarsi la disciplina di cui all'ultimo comma dell'art. 628 cod. peri., introdotta con a legge n. 94/2009. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, inoltre, l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (ora 416 bis 1 cod. pen.) non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. Rv. 245929) e, qualora ricorrano altre circostanze attenuanti in concorso con circostanze aggravanti, soggette al giudizio di comparazione, va dapprima determinata la pena effettuando tale giudizio e successivamente, sul risultato che ne consegue, va applicata l'attenuante ad effetto speciale. Conseguentemente, riconoscendo al Fontana le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante speciale di cui all'art. 416 bis1 cod. peri. (che, di per sé, comporta una riduzione non inferiore ad un terzo della pena, nel caso di specie determinata fino a dieci anni di reclusione), il reato contestato andava punito con pena inferiore a dieci anni e, in virtù della più favorevole normativa previgente le modifiche del 2005, era sottoposto al termine di prescrizione massimo di quindici anni di reclusione, comprensivo del periodo interruttivo: nel caso di specie, pertanto, il reato si è prescritto nel 2019, in epoca anteriore alla pronuncia impugnata che, pertanto, va annullata senza rinvio per l'estinzione del reato contestato, dovendosi ritenere assorbito da tale valutazione il secondo motivo di ricorso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il