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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21569/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; deg OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui le imputate sono state condannate per il reato di concorso in furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti denunciano l'erronea applicazione della circostanza aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. ovvero dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato.

Quanto alla prima doglianza, la prospettazione difensiva è basata su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte che ritiene integrata detta aggravante tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042).

Quanto al diniego della causa di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen., negata per la procedibilità d'ufficio del reato di furto aggravato, si rileva che l'inammissibilità del ricorso comunque impedisce il dispiegarsi dell'operatività della recente riforma "Cartabia" (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha modificato il regime di procedibilità del delitto in esame, rendendolo a querela di parte, anche riguardo al beneficio predetto: la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Il ricorso, peraltro, è generico riguardo alla richiesta di applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. e nulla rileva in ordine al mutato regime di procedibilità più favorevole.

3. Considerato, altresì, che il diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, fondato dalla sentenza impugnata sulla mancanza dei presupposti edittali massimi, oggi in realtà non rimarrebbe valido, valutato il nuovo disposto dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che fissa il limite per la concedibilità a quei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione: il delitto di furto monoaggravato, infatti, stabilisce la forbice edittale da due a sei anni.

Infatti, il Collegio intende ribadire il principio secondo cui l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come nove/lato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non 678 proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile.

Il nuovo art. 131-bis, cod. pen. (modificato dall'art. 1, comma primo, lett. c), n. 1), d.

Igs. n. 150/2022) prevede l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, senza alcun riferimento al limite massimo della pena edittale, prima utilizzato dal legislatore come perimetro di possibile meritevolezza in astratto della causa di esclusione della punibilità.

Pertanto, ferme le eccezioni specificamente previste dalla disposizione in esame, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, appunto, i furti monoaggravati (tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, va segnalata anche quella che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato).

La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del dl. n. 162/2022.

Il diritto vivente ha già stabilito che l'istituto ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore (d.lgs. 16 marzo :2015, n. 28), anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez.

U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01: le Sezioni Unite hanno precisato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, l'inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione).

Da tali affermazioni discende che la norma dell'art. 131-bis, come da ultimo novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., in quanto legge più favorevole rispetto a quella previgente.

La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez.

U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.).

3.1. Tuttavia, verificata la fattispecie e la motivazione della sentenza impugnata, alla luce anche della genericità di formulazione del motivo riferito alla causa di esclusione della punibilità predetta, il Collegio rileva come non sussistano le condizioni per ritenerne integrata la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, poste le valutazioni di particolare allarme della condotta, che il giudice di merito ha espresso 026 per motivare anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche (si è insistito sul risalto negativo dell'agire con artifici e scaltrezza).

4. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato.

Infatti, sul secondo aspetto, si rileva come esso implichi una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è orientamento costante di questa Corte regolatrice ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269, ed ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso di specie, si è dato risalto negativo alla gravità della condotta, artificiosa e scaltra (le ricorrenti hanno finto di pagare una parte della merce, occultando la refurtiva alle casse).

Inoltre, così come ha sottolineato la Corte d'Appello, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339): la sentenza impugnata ha sottolineato l'assenza di aspetti di meritevolezza del beneficio.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; deg OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui le imputate sono state condannate per il reato di concorso in furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui le ricorrenti denunciano l'erronea applicazione della circostanza aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. e la mancata applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. ovvero dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Quanto alla prima doglianza, la prospettazione difensiva è basata su enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte che ritiene integrata detta aggravante tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042). Quanto al diniego della causa di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen., negata per la procedibilità d'ufficio del reato di furto aggravato, si rileva che l'inammissibilità del ricorso comunque impedisce il dispiegarsi dell'operatività della recente riforma "Cartabia" (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha modificato il regime di procedibilità del delitto in esame, rendendolo a querela di parte, anche riguardo al beneficio predetto: la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Il ricorso, peraltro, è generico riguardo alla richiesta di applicazione dell'art. 162-ter cod. pen. e nulla rileva in ordine al mutato regime di procedibilità più favorevole. 3. Considerato, altresì, che il diniego del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, fondato dalla sentenza impugnata sulla mancanza dei presupposti edittali massimi, oggi in realtà non rimarrebbe valido, valutato il nuovo disposto dell'art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, che fissa il limite per la concedibilità a quei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni di reclusione: il delitto di furto monoaggravato, infatti, stabilisce la forbice edittale da due a sei anni. Infatti, il Collegio intende ribadire il principio secondo cui l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come nove/lato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in ragione della natura sostanziale dell'istituto, oltre ad essere questione deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non 678 proponibile in precedenza, può essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in caso di ricorso inammissibile. Il nuovo art. 131-bis, cod. pen. (modificato dall'art. 1, comma primo, lett. c), n. 1), d. Igs. n. 150/2022) prevede l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, senza alcun riferimento al limite massimo della pena edittale, prima utilizzato dal legislatore come perimetro di possibile meritevolezza in astratto della causa di esclusione della punibilità. Pertanto, ferme le eccezioni specificamente previste dalla disposizione in esame, il nuovo istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, appunto, i furti monoaggravati (tra le novità, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, va segnalata anche quella che consente al giudice di considerare la condotta susseguente al reato). La norma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusto disposto dell'art. 6 del dl. n. 162/2022. Il diritto vivente ha già stabilito che l'istituto ha natura sostanziale ed è applicabile, per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore (d.lgs. 16 marzo :2015, n. 28), anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e - solo per questi ultimi - la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129, cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266593-01: le Sezioni Unite hanno precisato che, invece, ove non si discuta dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, l'inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione). Da tali affermazioni discende che la norma dell'art. 131-bis, come da ultimo novellata, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen., in quanto legge più favorevole rispetto a quella previgente. La relativa questione, pertanto, ove non proponibile con il gravame o nel corso del giudizio di appello, sarà deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, c. 2, cod. proc. pen. e, se la Corte di cassazione ne riconosce la sussistenza, potrà dichiararla anche d'ufficio ai sensi dell'art. 129, c. 1, cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata a norma dell'art. 620, c. 1, lett. i) cod. proc. pen. (sul punto, sempre Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj, cit.). 3.1. Tuttavia, verificata la fattispecie e la motivazione della sentenza impugnata, alla luce anche della genericità di formulazione del motivo riferito alla causa di esclusione della punibilità predetta, il Collegio rileva come non sussistano le condizioni per ritenerne integrata la causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, poste le valutazioni di particolare allarme della condotta, che il giudice di merito ha espresso 026 per motivare anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche (si è insistito sul risalto negativo dell'agire con artifici e scaltrezza). 4. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunciano inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alle statuizioni sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è manifestamente infondato. Infatti, sul secondo aspetto, si rileva come esso implichi una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è orientamento costante di questa Corte regolatrice ritenere che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269, ed ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, si è dato risalto negativo alla gravità della condotta, artificiosa e scaltra (le ricorrenti hanno finto di pagare una parte della merce, occultando la refurtiva alle casse). Inoltre, così come ha sottolineato la Corte d'Appello, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339): la sentenza impugnata ha sottolineato l'assenza di aspetti di meritevolezza del beneficio. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
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