CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11696/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti7-\\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia ex art. 444 cod. proc. pen.; e che il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale eccepisce la nullità del procedimento, per mancata notificazione al difensore dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza; Considerato che la doglianza proposta - che deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione di responsabilità - esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e che viene in rilievo una causa di inammissibilità che deve essere dichiarata, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. (di qui la manifesta infondatezza della eccezione di nullità sollevata dal difensore del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTATO [OSCURATO:PERSONA]-LLE:T1A.