CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 24/1/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato il provvedimento con il quale è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la confisca di prevenzione di beni immobili e rapporti bancari intestati allo stesso o comunque ritenuti nella sua disponibilità, previa affermazione della sua pericolosità ai sensi dell'art. 1 lett. b) d. lgs. n. 159/2011. 2. Avverso il decreto ricorrono con unico atto a firma del comune difensore il proposto e D'[OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di terza interessata in quanto formale intestataria di alcuni dei beni assoggettati alla misura ablativa. I ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 1 lett. b) d. Igs. n. 159/2011 in quanto i giudici del merito, ai fini dell'inquadramento del proposto nella relativa categoria criminologica, avrebbero considerato come attività delittuose anche comportamenti penalmente irrilevanti in aperta violazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 in riferimento alla disposizione citata. In tal senso la Corte territoriale, attraverso il distorto utilizzo del potere di autonoma valutazione riconosciuto al giudice della prevenzione, per fondare il giudizio di pericolosità soggettiva del Cordaro avrebbe valorizzato fatti già oggetto di procedimenti penali conclusisi con la definitiva assoluzione del medesimo ovvero oggetto di archiviazione, fino ad evocare una sentenza per un reato improduttivo di reddito e dunque irrilevante nell'ottica della citata lett. b) dell'art. 1 d. Igs. n. 159/2011. Non di meno nell'apprezzare le vicende coperte da assoluzione il provvedimento impugnato avrebbe omesso di evidenziare le ragioni della diversa valutazione assunta rispetto a quella effettuata dai giudici della cognizione, mentre, con riguardo al patteggiamento per il reato di detenzione di una modica quantità di stupefacente, la Corte non avrebbe considerato come fino alla cessione del medesimo ad un prezzo superiore a quello di acquisto, il reato non potrebbe considerarsi produttivo di un reddito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Anzitutto deve ritenersi inammissibile il ricorso proposto dalla D'Antonio nella sua qualità di terza interessata, in quanto sottoscritto dal difensore privo di procura speciale, che dagli atti risulta rilasciata esclusivamente in relazione alla proposizione del ricorso di merito avverso il provvedimento genetico della misura. In proposito va infatti ricordato il consolidato insegnamento di questa Corte per cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, c.p.p.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, c.p.c., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, Sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894; Sez. 5, Sentenza n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403). Non solo, deve altresì ribadirsi che, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre rimane estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, Sentenza n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249). 2. Il ricorso del Cordero è invece nel suo complesso infondato, ancorchè a tratti inammissibile. 2.1 Infondate sono invero le critiche mosse dal ricorrente ai principi elaborati dalla Corte territoriale in merito alla categorizzazione della pericolosità soggettiva. Ed infatti il contenuto effettivo del ragionamento sviluppato dal provvedimento impugnato, una volta depurato di alcune espressioni certamente ambigue e del quale comunque il ricorso riporta strumentalmente solo la parte finale, è nel senso per cui l'iscrizione del proposto nella categoria soggettiva delineata dalla lett. b) dell'art. 1 d. Igs. n. 159/2011 prescinde dall'effettivo accertamento in un giudizio penale della sua responsabilità per delitti in grado di produrre proventi illeciti, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi su elementi di fatto rivelatori di comportamenti inquadrabili in una fattispecie delittuosa del genere indicato. 2.2 Peraltro, al di là delle dichiarazioni di principio, ciò che rileva è se il giudice del merito abbia o meno fatto corretta applicazione della disposizione menzionata secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità e se altrettanto correttamente abbia esercitato il potere di autonoma valutazione delle risultanze provenienti da giudizi penali che non hanno portato alla condanna del proposto. Ed in tal senso deve rilevarsi anzitutto come l'obiezione per cui la Corte avrebbe fatto esclusivo riferimento a fatti oggetto di procedimenti conclusisi con l'archiviazione ovvero con l'assoluzione del proposto si rivela manifestamente infondata e generica. Infatti il ricorrente non precisa quali tra i procedimenti evocati nel provvedimento impugnato avrebbero avuto tale esito, mentre dallo stesso e da quello di primo grado risulta che soltanto quello di cui al R.G.N.R. n. 1219/2001 per i reati di cui agli artt. 73 e 74 si è effettivamente concluso con l'assoluzione del Cordaro. Non di meno la Corte ha precisato come l'assoluzione non è conseguita all'accertamento negativo dei fatti su cui si fondava l'accusa, ma alla loro ritenuta insufficienza a costituire la prova dei reati contestati al proposto. Ed allora legittimamente e nel pieno rispetto del principio di autonoma valutazione i giudici del merito hanno valorizzato il contenuto delle captazioni eseguite in quel procedimento non già per affermare i fatti oggetto di assoluzione, ma soltanto per ricavare un concreto indizio della vicinanza del Cordaro all'ambiente mafioso che gestisce il narcotraffico nel territorio di riferimento - circostanza per l'appunto non negata nel giudizio di cognizione, ma ritenuta inidonea a fondare la sua condanna - congiuntamente agli altri elementi utilizzati per formulare il giudizio di pericolosità. Ed in tal senso va ribadito dunque il consolidato insegnamento di questa Corte per cui l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello di merito rappresenta il presupposto perché possano essere legittimamente oggetto di valutazione per l'appunto autonoma anche quegli elementi che siano stati acquisiti nel corso di un processo che si sia concluso con sentenza di assoluzione allorché i fatti, pur ritenuti insufficienti a fondare una condanna penale, siano tuttavia in grado di giustificare un apprezzamento in termini di pericolosità (ex multis Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862; Sez. 2, n. 23813 del 17/07/2020, Greco, Rv. 279805; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438; Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 6, n. 36216 del 13/7/2017, Schiraldo, Rv. 271372) Non risulta invece alcun esito assolutorio - né, come detto, il ricorrente ha saputo indicare elementi in tal senso idonei a smentire il provvedimento impugnato - dei due procedimenti per il reato di spaccio di stupefacenti (uno dei quali invero conclusosi con sentenza di patteggiamento divenuta definitiva), le cui risultanze sono state dunque legittimamente utilizzate, congiuntamente alle captazioni menzionate in precedenza ed alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rilasciate in altro procedimento e ad oggetto, ancora una volta, la vicinanza del proposto alla famiglia mafiosa di Caltanissetta in ragione della sua attività nel traffico di stupefacenti. Anche in questo caso, infatti, non è stata valorizzata l'accusa di partecipazione al sodalizio mafioso, bensì evidenze, che anche qualora inidonee a determinare la condanna del Cordaro per tale reato, ritenute idonee a comprovare, secondo le regole probatorie del giudizio di prevenzione, il fatto che egli si sostenti con proventi di origine delittuosa. Infine, contrariamente a quanto eccepito, la Corte non ha in alcun modo valorizzato la condanna subita dal Cordaro - poi prosciolto in appello per prescrizione - per il reato di tentata truffa, pure evocata nel provvedimento di primo grado. 2.3 Inammissibili sono infine le censure relative alla valutazione dei fatti oggetto della già citata sentenza di patteggiamento, che in definitiva si risolvono nella denunzia di vizi di motivazione non deducibili nel grado di legittimità del giudizio di prevenzione e che comunque risultano generiche. Infatti il provvedimento impugnato ha evidenziato come nell'occasione al proposto sia stata sequestrata una cospicua somma in contanti, a sottolineare l'evidenza dell'inquadramento del fatto in una attività illecita di più ampio respiro, argomentazione non confutata dal ricorso. 3. In conclusione il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato e lo stesso condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/5/2022 Il Consigliere frS